Legislatura: 18Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 10/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019 VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 10/12/2019 MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
ACCOLTO IL 10/12/2019
PARERE GOVERNO IL 10/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/12/2019
CONCLUSO IL 10/12/2019
La Camera,
premesso che:
preso atto del provvedimento A.C. 2267 «Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
considerato che l'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» ha esteso la possibilità di impiego in Italia del polietilentereftalato riciclato (RPET) per la produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti;
rilevato che ciò può avvenire a condizione che la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dallo stesso decreto ministeriale 21 marzo 1973 e dalla normativa comunitaria vigente e che i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
valutato che le bottiglie in questione devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo;
considerato altresì che è necessario che lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel «Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo» sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, anche tramite provvedimento normativo ad hoc, di eliminare il limite oggi previsto di un contenuto minimo di PET vergine del 50 per cento, al fine di favorire un maggiore impiego di materiale riciclato nelle bottiglie nell'ottica di un pieno passaggio verso l'economia circolare, per stimolare la ricerca di soluzioni innovative nonché guidare il comparto verso un sempre maggiore utilizzo di materiale riciclato.
9/2267/87. Alessandro Pagano, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto comunitario
sicurezza alimentare