ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02203/087

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 249 del 30/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: AMITRANO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/10/2019


Stato iter:
31/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/10/2019
PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/10/2019

NON ACCOLTO IL 31/10/2019

PARERE GOVERNO IL 31/10/2019

RITIRATO IL 31/10/2019

CONCLUSO IL 31/10/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02203/087
presentato da
AMITRANO Alessandro
testo presentato
Mercoledì 30 ottobre 2019
modificato
Giovedì 31 ottobre 2019, seduta n. 250

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2203, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, reca un complesso di disposizioni per la tutela del lavoro di alcune categorie di lavoratori precari quali i cosiddetti Riders, lavoratori con disabilità, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità oltre alle disposizioni relative alle crisi aziendali;
    con l'evoluzione tecnologica anche l'economia italiana è entrata nell'epoca caratterizzata dal dominio del digitale e la conseguente nascita di nuove pratiche di lavoro;
    i cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro, con la crescente digitalizzazione e la nascita di nuovi modelli di impresa, in cui le posizioni a tempo determinato sono comuni e le organizzazioni stipulano contratti con lavoratori autonomi per assunzioni a breve termine – la gig economy o economia dei lavoretti – hanno portato alla progressiva comparsa dei cosiddetti «lavori atipici»;
    oggi, il mercato del lavoro richiede «contratti di lavoro flessibile» e tale flessibilità deve poter godere di una protezione minima, la progressiva diffusione delle piattaforme digitali, quali sistemi di organizzazione del lavoro volti a favorire e facilitare l'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche, comporta anche il coinvolgimento di varie figure di lavoratori, i quali necessitano di misure normative di tutele specifiche in materia lavoristica per ciò che concerne la salute e sicurezza del lavoratore e delle lavoratrici, diverse da quelle che hanno caratterizzato l'ordinamento sino ad oggi consolidatosi,
   considerato che:
    nella società contemporanea, la gig economy è una forma efficiente di impresa capitalistica che opera su lavori che scontano flessibilità e intermittenza e che necessita, ad oggi di interventi normativi volti ad individuare misure di tutela nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che vi prestano servizio;
    il Parlamento europeo ha approvato, in data 15 aprile 2019 una legge, già concordata con i ministri UE, volta a garantire una serie di diritti minimi ai lavoratori occasionali, a chiamata, intermittenti, ed inoltre a tirocinanti e apprendisti retribuiti se lavorano in media almeno tre ore alla settimana e 12 ore su quattro settimane, gli Stati membri disporranno di tre anni per implementare le nuove norme, considerando che l'assenza di un quadro normativo volto a favorire la salute e sicurezza lavorativa nell'inquadramento della gig economy è globale e non riguarda solo il mercato lavorativo italiano;
    l'Esecutivo ha già manifestato forme di sensibilizzazione poste in essere verso tutti i lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali, attivando anche un apposito tavolo tecnico di confronto con i sindacati, le rappresentanze dei lavoratori delle piattaforme digitali e le imprese del settore, al fine di poter definire e garantire al meglio, le misure di tutela contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge in esame a favore di tale categoria di lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di assumere nel primo provvedimento utile, iniziative normative di competenza, affinché i rapporti di lavoro della gig economy possano essere svolti con modalità di misure tecniche ed organizzative specifiche, indispensabili per garantire non solo un salario minimo ed un'inquadratura contrattuale ma anche forme di tutela e di protezione dai rischi che possono verificarsi attraverso la continua connessione alle piattaforme digitali al fine di favorire il diritto alla disconnessione al di fuori degli orari di lavoro per consentire gli adeguati tempi di riposo a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contrastando e implementando altresì le sanzioni per l'utilizzo improprio di ogni tipologia contrattuale priva di tutele, con particolare riguardo a quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei propri datori di lavoro.
9/2203/87Amitrano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

sanita' del lavoro

rappresentanza del personale