ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02203/086

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 249 del 30/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: MANCA ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANZO TERESA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2019


Stato iter:
30/10/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 30/10/2019

CONCLUSO IL 30/10/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02203/086
presentato da
MANCA Alberto
testo presentato
Mercoledì 30 ottobre 2019
modificato
Giovedì 31 ottobre 2019, seduta n. 250

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;
    la legge 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) all'articolo 1, commi 910-914, ha introdotto il divieto per il datore di lavoro di pagare in contanti i propri lavoratori al fine di evitare abusi che vedevano i lavoratori essere costretti a dichiarare di percepire uno stipendio, tramite la firma per ricevuta della busta paga, ma incassarne effettivamente uno stipendio più basso di quello dichiarato;
    il comma 914 della citata legge individua alcune categorie di lavoratori che, pur nella condivisibilità della normativa generale, sono esentati dalla medesima perché per le caratteristiche peculiari del lavoro svolto, il divieto di percepire lo stipendio in contanti avrebbe potuto arrecare un danno anziché una tutela e un beneficio;
    tra le categorie di cui al comma 914 non figurano i lavoratori marittimi, lavoratori che per la specificità del lavoro svolto in navigazione, si trovano sovente in situazioni in cui le navi da carico approdano in porti «disagiati» ove non è possibile effettuare prelievi bancomat ovvero utilizzare carte di pagamento elettroniche. Prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni normative era di uso abituale chiedere al Capitano della nave anticipi sullo stipendio per assolvere alle loro necessità quando sbarcavano in «franchigia». Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme tali anticipi non sono stati più corrisposti ai marittimi;
    tale situazione di oggettivo disagio è stata riconosciuta dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con una nota (protocollo n. 17034) del 26 giugno 2018 ha auspicato un'esclusione dei lavoratori marittimi dal campo dell'applicazione della normativa di cui ai commi 910-914 dell'articolo 1 della legge 205/2017;
    in tal senso è opportuno rilevare la condizione paradossale in cui si vengono a trovare le imprese armatoriali, le quali per rispettare la legge, si vedono comminare delle così dette «non conformità» in sede di ispezioni da parte della Capitanerie di Porto ai sensi del Maritime Labour Convention 2006, per aver privato i marittimi del diritto di ricevere anticipi sullo stipendio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dei lavoratori marittimi dall'applicazione dei commi da 910 a 914 dell'articolo 1 della legge 205/2017, anche limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi sullo stipendio nei periodi di navigazione.
9/2203/86Alberto Manca, Manzo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale di bordo

retribuzione del lavoro

salario