ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02165/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 398 del 23/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 23/09/2020


Stato iter:
23/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE VOTO 23/09/2020
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 23/09/2020
Resoconto SERENI MARINA VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/09/2020

DISCUSSIONE IL 23/09/2020

NON ACCOLTO IL 23/09/2020

PARERE GOVERNO IL 23/09/2020

RESPINTO IL 23/09/2020

CONCLUSO IL 23/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02165/001
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo di
Mercoledì 23 settembre 2020, seduta n. 398

   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia, che si colloca in cima alla lista di Paesi detentori di siti, naturali, culturali, archeologici e paesaggistici, rientranti nel Patrimonio mondiale UNESCO, esercita un ruolo autorevole riconosciuto dalla comunità internazionale, anche a livello geopolitico, proprio in ragione dello specifico patrimonio culturale, che costituisce anche un fattore portante per l'economia del Paese;
    l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, nonché tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione;
    lo Stato ha legislazione esclusiva nel settore della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. Lo stesso articolo indica, quale oggetto di legislazione concorrente, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e la organizzazione di attività culturali;
    l'Italia, in base all'articolo 11, comma 2, della Costituzione consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, è membro fondatore del Consiglio d'Europa e ha siglato nel 2013 la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, più comunemente detta Convenzione di Faro, insieme ad altri 25 Paesi, contribuendo al rafforzamento di uno strumento giuridico internazionale che affonda le sue radici nella guerra in ex Jugoslavia, segnata dalla distruzione del patrimonio culturale, e dunque nell'esigenza di valorizzare il ruolo del patrimonio culturale come fattore di unificazione e di coesione sociale nell'avanzamento del processo di integrazione europea;
    la Convenzione di Faro mira, infatti, a valorizzare una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato e a contribuire alla costruzione di società pacifiche e democratiche; essa ha come scopo il riconoscimento del valore che per la società ha il patrimonio culturale identificato come espressione dei valori, credenze, conoscenze e tradizioni di una comunità patrimoniale, anche nella sua accezione evolutiva;
   premesso altresì che:
    all'articolo 4, lettera c), della Convenzione oggetto di ratifica, le Parti riconoscono che l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto a limitazioni per la protezione degli altrui diritti e libertà;
    dall'applicazione della Convenzione potrebbero in astratto derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione nazionale in materia, con riferimento alla lettera b) dell'articolo 7 della Convenzione che reca la possibilità di stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse e con riferimento all'articolo 15, lettera a), e all'articolo 16 della Convenzione che rinviano ad un esercizio di monitoraggio sulla legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti il patrimonio culturale, coerente con i principi stabiliti dalla Convenzione,

impegna il Governo

a depositare, analogamente a quanto fatto dalla Spagna, contestualmente allo strumento di ratifica della Convenzione di Faro, una dichiarazione in base alla quale la Convenzione di Faro può essere interpretata in modo coerente con i principi costituzionali e con la legislazione nazionale in materia di patrimonio culturale.
9/2165/1Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove.