ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01898/024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: BADOLE MIRCO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019


Stato iter:
12/06/2019
Fasi iter:

RITIRATO IL 12/06/2019

CONCLUSO IL 12/06/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/024
presentato da
BADOLE Mirco
testo presentato
Mercoledì 12 giugno 2019
modificato
Giovedì 13 giugno 2019, seduta n. 190

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate;
    si prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale;
    la richiesta può essere effettuata nelle situazioni in cui non si adottino i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non venga eseguita;
    in particolare, il comma 2 stabilisce che le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali sono effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
    tale disciplina non chiarisce sufficientemente cosa debba intendersi per «edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate», trattando del diverso problema della sicurezza urbana e limitandosi ad accennare, in questa prospettiva, a «siti degradati» o a «degrado del territorio»;
    la norma non specifica, altresì, i presupposti secondo cui, ai sensi dell'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, è legittimato il ricorso all'autorità giudiziaria, né quali siano le decisioni «indifferibili» e «necessarie» che dovrebbe assumere l'amministratore giudiziario;
    nel corso della discussione al Senato si è chiarito che per degrado si intende anche il degrado sociale e non soltanto quello estetico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti esplicativi e di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-sexies, in particolare in merito alla sussistenza delle situazioni di degrado degli edifici condominiali per le quali è prevista l'emanazione dell'ordinanza del sindaco.
9/1898/24Badole, Lucchini, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza pubblica

zona urbana