ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01898/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: RAFFAELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 12/06/2019


Stato iter:
13/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/06/2019
CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/06/2019

PARERE GOVERNO IL 13/06/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/06/2019

CONCLUSO IL 13/06/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/019
presentato da
RAFFAELLI Elena
testo presentato
Mercoledì 12 giugno 2019
modificato
Giovedì 13 giugno 2019, seduta n. 190

   La Camera,
   premesso che;
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame al comma 20, lettera c), reca una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di verifica preventiva della progettazione, disponendo che le stazioni appaltanti possano effettuare internamente le verifiche progettuali per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
    l'esclusione dell'obbligo di ricorso a soggetti verificatori terzi e indipendenti è prevista per le sole stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
    la nozione di «sistema interno di controllo di qualità» non rende identificabili in dettaglio i requisiti che una struttura di controllo debba avere al fine di rendere applicabile l'esclusione dell'obbligo di ricorrere a soggetti terzi per tali attività fino per i lavori di importo fino a 20 milioni di euro;
    la Linea Guida n. 1 dell'ANAC interviene a specificare in relazione ad analoga fattispecie che tale sistema di controllo debba intendersi conforme alla UNI EN ISO 9001 e certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/200;
    nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento unico, al fine di evitare ritardi e confusioni interpretative soprattutto nella fase transitoria,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   adottare un atto teso a circoscrivere con precisione parametri, requisiti e caratteristiche delle strutture interne alle stazioni appaltanti che possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge in esame n. 32 del 2019;
   chiarire se nelle stazioni appaltanti di cui al suddetto articolo 26 rientrino anche i soggetti privati tenuti ad effettuare, in ragione di concessioni o atti che li vincolano alla PA, procedure di evidenza pubblica competitiva per l'esecuzione di lavori pubblici;
   presentare una relazione annuale al Parlamento sulla concreta applicazione della norma in questione, con particolare riferimento al: numero complessivo delle opere pubbliche oggetto di affidamento per un valore tra la soglia di rilevanza comunitaria e i 20 milioni di euro; numero e localizzazione territoriale delle amministrazioni che, disponendo di un sistema di controllo interno della qualità hanno effettivamente svolto internamente le verifiche dei progetti per i lavori di importo compreso tra la soglia di rilevanza comunitaria e i 20 milioni di euro.

9/1898/19Raffaelli, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavori pubblici

relazione d'attivita'