ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01898/165

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: FIDANZA CARLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 12/06/2019


Stato iter:
13/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/06/2019
CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/06/2019

ACCOLTO IL 13/06/2019

PARERE GOVERNO IL 13/06/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/06/2019

CONCLUSO IL 13/06/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/165
presentato da
FIDANZA Carlo
testo presentato
Mercoledì 12 giugno 2019
modificato
Giovedì 13 giugno 2019, seduta n. 190

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame al comma 20, lettera c), reca una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di verifica preventiva della progettazione, disponendo che le stazioni appaltanti che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità possano effettuare internamente le verifiche progettuali per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea;
    per tale fascia di importo, in cui sono ricompresi progetti di opere a maggiore complessità, il suddetto articolo 26, nella vigente formulazione, prevede esclusivamente l'affidamento delle attività di verifica all'esterno;
    lo svolgimento di tali attività di controllo da parte di soggetti terzi, indipendenti e qualificati, è un importante strumento di prevenzione degli eventuali errori o carenze progettuali da cui conseguono rischi per la sicurezza, nonché maggiori costi e tempi di realizzazione per la stazione appaltante;
    le stazioni appaltanti spesso non sono dotate di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività di controllo su opere particolarmente complesse e di importi rilevanti;
    la norma, così come novellata dal decreto in esame, non risulta suscettibile di apportare concreti benefici in termini di semplificazione alla stessa Pubblica Amministrazione, ma di creare una sovrapposizione tra i soggetti che commissionano o progettano un'opera e quelli incaricati del relativo controllo, con il potenziale rischio di pregiudicare la sicurezza e la qualità delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare la disciplina in materia di verifica preventiva della progettazione di cui al suddetto articolo 26.
9/1898/165. (Testo modificato nel corso della seduta) Fidanza, Prisco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pubblica amministrazione