Legislatura: 18Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Primo firmatario: MAZZETTI ERICA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GAGLIARDI MANUELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/06/2019 RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/06/2019 CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/06/2019
ACCOLTO IL 13/06/2019
PARERE GOVERNO IL 13/06/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/06/2019
CONCLUSO IL 13/06/2019
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-sexies del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, presenta criticità sotto più profili;
il testo – con riguardo al campo di applicazione – è estremamente generico;
si prevede, infatti, che le «dichiarazioni di degrado degli edifici siano effettuate dal sindaco nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48»;
tale disciplina non dà alcuna indicazione in più su cosa debba intendersi per «edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate», trattando del diverso problema della sicurezza urbana e limitandosi ad accennare, in questa prospettiva, a «siti degradati» o a «degrado del territorio»; altresì la norma in esame non indica alcuna esigenza o alcun interesse di carattere pubblico che giustifichi o imponga il ricorso a quanto ivi previsto;
non è chiaro, poi, come possa il sindaco avere contezza dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 1105, quarto comma, codice civile, legittimano il ricorso all'autorità giudiziaria, né quali siano le decisioni «indifferibili» e «necessarie» che dovrebbe assumere l'amministratore giudiziario; in particolare, sotto quest'ultimo profilo, vi è da chiedersi se «necessarie» siano le decisioni volte all'amministrazione della cosa comune (come potrebbe pensarsi in considerazione del significato e della finalità dell'articolo 1105 codice civile) o, più specificatamente, quelle finalizzate all'eliminazione dello stato di degrado;
in secondo luogo, la proposta stravolge le regole condominiali, per un verso, interferendo — attraverso il previsto ricorso al potere pubblico (il sindaco) – nella libertà dei singoli condomini di nominare o meno un soggetto che curi i loro interessi proprietari, per altro verso, esautorando l'assemblea dal suo ruolo decisionale a favore di un amministratore a cui verrebbero attribuiti – in spregio al suo ruolo di mero mandatario – incisivi poteri, completamente discrezionali; il procedimento per la nomina dell'amministratore giudiziario è previsto avvenga senza contraddittorio, con la conseguenza che tutto ciò è possibile accada all'insaputa dei condomini interessati;
nel nostro ordinamento è già stabilita, in via eccezionale, la possibilità per l'amministratore di condominio di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, ove abbiano carattere urgente (articolo 1135 codice civile) e che quanto previsto nella proposta avrebbe l'effetto finale di gravare i proprietari interessati di spese non da loro decise e che probabilmente non avevano fino a quel momento deliberato in quanto non in grado di farvi fronte, è evidente la ragione per cui l'articolo in questione vada respinto in ogni suo punto,
impegna il Governo
a valutare attentamente, in ragione delle forti criticità esposte in premessa, gli effetti applicativi delle suddette norme.
9/1898/156. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Gagliardi, Ruffino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza pubblica
poteri pubblici
zona urbana