ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01898/144

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: BERLINGHIERI MARINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2019


Stato iter:
13/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/06/2019
CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/06/2019

NON ACCOLTO IL 13/06/2019

PARERE GOVERNO IL 13/06/2019

RESPINTO IL 13/06/2019

CONCLUSO IL 13/06/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/144
presentato da
BERLINGHIERI Marina
testo presentato
Mercoledì 12 giugno 2019
modificato
Giovedì 13 giugno 2019, seduta n. 190

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
    le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un'adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
    alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40 per cento, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del «fare» piuttosto che a quella del «far bene»;
    l'articolo 4 prevede, in particolare, che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. Queste figure prima rappresentavano, per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta dalla strada corretta. Ora il governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che potranno svolgere di fatto le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga rispetto alla disciplina degli appalti, quindi con un potere enorme e discrezionale;
    sul punto è intervenuto anche il Presidente dell'Anac evidenziando come tale norma sia troppo ampliativa, in quanto estende il «modello Genova» a tutti i lavori prioritari. Ciò significa, di fatto, che la sospensione del codice – una norma di rango primario – non viene individuata dal legislatore, come per Genova, ma viene ricollegata a una scelta amministrativa, con un DPCM, senza l'individuazione di precisi criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari;
    nelle opere prioritarie può, quindi, essere inserito di tutto. Su questo profilo ci possono essere dubbi anche sul profilo di legittimità costituzionale perché le deroghe non sono precisate per legge ma potranno essere stabilite tramite DPCM, cioè con un atto amministrativo che sospende condizioni previste da una legge (fonte primaria);
    non è chiaro, inoltre, se tale disposizione operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione;
    si ritiene pertanto che tale norma possa aggravare i rischi di illegalità e maladministration, tipicamente connessi agli interventi emergenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare strumenti di programmazione efficaci che consentano di seguire le norme e le procedure ordinarie senza il ricorso ad interventi emergenziali che, in quanto svincolati non solo dal rispetto delle ordinarie regole procedurali, ma anche da ogni controllo, possono rendere il sistema di mercato non più coerente con il principio di parità di trattamento degli operatori del settore, con gravissime conseguenze sia in termini di danno per gli operatori economici sia di perdite economiche e maggiore spesa.
9/1898/144Berlinghieri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aggiudicazione d'appalto

gara d'appalto

potere di nomina