Legislatura: 18Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/06/2019 CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 13/06/2019 Resoconto GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/06/2019
NON ACCOLTO IL 13/06/2019
PARERE GOVERNO IL 13/06/2019
DISCUSSIONE IL 13/06/2019
RESPINTO IL 13/06/2019
CONCLUSO IL 13/06/2019
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali;
così la sospensione dell'efficacia dell'articolo 37, comma 4, che dispone la sospensione temporanea dell'obbligo di centralizzare gli appalti per i Comuni non capoluogo, mette in discussione una delle idee centrali del Codice del 2016 di ridurre il numero delle stazioni appaltanti in una logica di maggiore qualificazione delle medesime stazioni appaltanti proponendo un mero ritorno al passato, vanificando ogni ipotesi di crescita e di rafforzamento delle stazioni appaltanti nel fare gli appalti;
anche la sospensione relativa all'appalto integrato sembra frutto di una scelta emergenziale priva di una riflessione strategica. Infatti la scelta di abbandonare l'appalto integrato nel 2016 era stata fatta per superare alcune criticità e rischi insiti in tale strumento. Il suo ritorno senza modifiche ripropone quindi le medesime criticità ed i medesimi rischi;
infine vi è la sospensione temporanea dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici. Fino al 31 dicembre 2020, la norma del Codice in questione non si applica, resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 78 che non viene sospeso. Al riguardo rimane sospesa anche la possibilità di quale sia la valutazione da fare, con evidenti ripercussioni sull'obbligo di trasparenza e di competenza da seguire;
il comma 2 dell'articolo 1 prevede al riguardo che entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa,
impegna il Governo
a presentare entro il 31 dicembre 2019 alle Camere una relazione intermedia sugli effetti delle sospensioni di cui in premessa.
9/1898/133. Gadda.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):aggiudicazione d'appalto
gara d'appalto
presentazione dell'offerta d'appalto