Legislatura: 18Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Primo firmatario: DEL BASSO DE CARO UMBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/06/2019 Resoconto CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 13/06/2019 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/06/2019
NON ACCOLTO IL 13/06/2019
PARERE GOVERNO IL 13/06/2019
DISCUSSIONE IL 13/06/2019
RESPINTO IL 13/06/2019
CONCLUSO IL 13/06/2019
La Camera,
premesso che,
il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali;
il provvedimento dispone il ritorno al regolamento di esecuzione unico e rigido, ed il superamento delle Linee guida, la cosiddetta soft law, una novità che non è stata ben accolta dalle stazioni appaltanti che avrebbero dovuto esercitare maggiori poteri discrezionali;
il decreto-legge prevede che il nuovo regolamento debba essere approvato entro 6 mesi, con una procedura di per sé lunga e articolata, che in passato, nel caso dell'approvazione del Regolamento del Codice De Lise del 2006, ha richiesto 4 anni per essere completata;
inoltre, emergono altre due criticità: il nuovo regolamento assorbirà o supererà soltanto una parte dei 62 provvedimenti attuativi del Codice, lasciando in vita alcuni provvedimenti già in vigore e altri, non varati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non assorbiti dall'emanando regolamento e quindi restanti nel limbo;
il secondo elemento di criticità è la previsione che i precedenti atti attuativi rimangano in vigore fino all'emanazione del nuovo regolamento, ma questi atti diventano inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento, modificata dal decreto-legge in commento;
il rischio che si paventa è che l'incertezza che si voleva ridurre tornando alla vecchia tecnica di regolamentazione rigida possa addirittura aumentare,
impegna il Governo:
a chiarire la vigenza delle linee guida e dei decreti ministeriali fino all'approvazione del Regolamento unico e a valutare l'opportunità di prevedere una eventuale disciplina transitoria;
a recepire i contenuti delle linee guida nelle materie che saranno contenute nel Regolamento unico;
ad assicurare il coinvolgimento dell'Anac nella redazione del Regolamento unico;
a prevedere il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere sul Regolamento unico.
9/1898/131. Del Basso De Caro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):aggiudicazione d'appalto
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