ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01789/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 174 del 13/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 13/05/2019


Stato iter:
13/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/05/2019
VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/05/2019

PARERE GOVERNO IL 13/05/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/05/2019

CONCLUSO IL 13/05/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01789/011
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Lunedì 13 maggio 2019, seduta n. 174

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;
    valutato, in particolare, l'articolo 5 del provvedimento, teso a stabilire che banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, SGR, Sicav, Sicaf, gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF ed intermediari finanziari iscritti all'albo, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito, esclusi i soggetti che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività, possano continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito;
   considerato che la formulazione della citata disposizione rischia di creare di fatto una discriminazione tra le banche italiane e i loro competitor inglesi, si prevede espressamente che, durante il periodo transitorio, le banche inglesi possano continuare ad operare in Italia ma non si contempla – sempre espressamente – analoga possibilità per le succursali inglesi di banche italiane;
    ricordato che le principali banche italiane, negli anni scorsi, hanno costituito le proprie succursali a Londra ove non solo operano con clientela inglese, bensì anche offrono attualmente servizi a clienti professionali stabiliti in Italia;
    ritenuto che, in assenza di una specifica previsione nell'ordinamento italiano atta a consentire a tali succursali di operare in Italia, le succursali medesime saranno obbligate ad interrompere immediatamente, alla data di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la loro operatività verso l'Italia, rischiando altrimenti una contestazione per esercizio abusivo di servizi finanziari, peraltro sanzionato penalmente in Italia;
    giudicata una tale eventualità fortemente negativa sia per le banche coinvolte che per l'industria finanziaria e l'economia reale italiana nel suo complesso, tenuto conto che attualmente beneficia della liquidità apportata ai mercati italiani dall'operatività delle banche italiane su Londra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, con circolari interpretative o altri provvedimenti di propria competenza, che nel periodo transitorio le banche, imprese di investimento e istituti che abbiano sede in Italia e uno o più uffici/branch nel Regno Unito possano continuare ad operare con le medesime modalità, prestando i relativi servizi per mezzo di risorse presenti nei medesimi uffici/branch sul territorio UK.
9/1789/11Centemero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

diritto alla salute

cittadino della Comunita'