ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01616/003

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 172 del 09/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/05/2019
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/05/2019
PETTARIN GUIDO GERMANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/05/2019


Stato iter:
09/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/05/2019
FRACCARO RICCARDO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI PARLAMENTO E DEMOCRAZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/05/2019

ACCOLTO IL 09/05/2019

PARERE GOVERNO IL 09/05/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/05/2019

CONCLUSO IL 09/05/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01616/003
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Giovedì 9 maggio 2019, seduta n. 172

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla disciplina elettorale delle Camere al fine di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale tra seggi e numero dei deputati o del senatori;
    essa modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che disciplinano la modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche. In particolare si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale del seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore;
    l'intervento normativo recato dalla proposta di legge consiste, in sostanza, nella sostituzione delle disposizioni della legge n. 165 del 2017, che ha modificato il testo unico della Camera e il testo unico del Senato, che prevedono un numero fisso di collegi uninominali, con la previsione del rapporto di tre ottavi, sopra ricordato. Viene, in tal modo, meno, la puntuale e prestabilita determinazione numerica di collegi uninominali: 232 collegi e seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) prevista dalla legge n. 165 del 2017. Alla determinazione in un numero fisso dei collegi uninominali verrebbe sostituito un calcolo frazionario riferito al numero totale (quale che esso sia) dei deputati e senatori;
    si specifica altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione invariata, tale regione – per la Camera – sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente;
    viene altresì precisato che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione vigente, tale regione – per la Camera – sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente. Alla luce del riparto proporzionale dei seggi tra le disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale alla regione spettano infatti, tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi (5 sono attribuiti quindi nel collegio plurinominale e 6 nei collegi uninominali). Per il Senato invece la proposta di legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991 pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dall'A.C. 1585);
    norme di dettaglio sono, dunque, previste per la sola Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, nulla, ad esempio, per il Friuli Venezia Giulia, anch'essa Regione a Statuto Speciale;
    le minoranze presenti in tali regioni saranno, dunque destinatarie delle disposizioni previste dalla presente proposta, in tema di minoranze;
    la Pdl in esame, invero, prevede delle soglie di sbarramento, sia per la Camera che per il Senato, per le liste (singole o collegate ad una coalizione) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano, per tali minoranze, una particolare tutela;
    per tali liste, la legge n. 165 del 2017 individua una clausola aggiuntiva rispetto alla soglia di sbarramento (20 per cento dei voti validi espressi nella Regione) valevole per tali coalizioni e liste: l'aver conseguito eletti «in almeno due» collegi uninominali della circoscrizione;
    per le altre zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
    questo provvedimento, unitamente a quello che prevede la riduzione del numero del parlamentari, l'A.C. 1585, rischia di minare alle fondamenta i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, annullando, di fatto, la rappresentanza parlamentare di molte di tali minoranze;
    come detto, l'articolo 6 della Carta Fondamentale, recepito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate; nonché quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
    in quattordici regioni italiane esistono dodici gruppi linguistici minoritari, rappresentati da circa 2,5 milioni di persone, distribuite in 1.171 comuni;
    i principali insediamenti dei gruppi linguistici sono: l'Alto Adige per la lingua tedesca e il ladino, con una presenza del gruppo linguistico ladino anche in Veneto; il Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena e il friulano; la Valle d'Aosta per la lingua francese e franco-provenzale, quest'ultima presente anche in Piemonte e in Puglia; il Meridione, in genere, per la lingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia); la Sardegna per la lingua sarda e per quella catalana; la Calabria, la Puglia e la Sicilia per la lingua greca; il Molise per la lingua croata; infine la Calabria, la Liguria e il Piemonte per la lingua occitana;
    è infatti una tendenza abbastanza accertata che le minoranze geograficamente collocate siano spesso dotate di forme di autonomia su determinate unità territoriali, ma questo fenomeno non è correlato in maniera biunivoca alla presenza di un favor promozionale nella sfera elettorale;
    sotto tale punto di vista, infatti, anche gli stati unitari possono e debbono garantire una speciale tutela elettorale delle minoranze (sia concentrate che non, anche mediante la cosiddetta rappresentanza garantita);
    in tal senso le leggi elettorali e, segnatamente, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetta Rosatellum), hanno espresso l'esigenza di prevedere, mediante un'operazione di affirmative racial gerrymandering, la formazione di un collegio uninominale in Friuli Venezia Giulia «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» ed ha inoltre garantito la rappresentanza (politicamente) assicurata per la minoranza tedesca e francese, così come accaduto con la precedente legge elettorale (cosiddetta Italicum) con la previsione del collegi uninominali, poi confermati dal « Rosatellum»;
    il Friuli-Venezia Giulia costituisce, da secoli, uno spazio di complesso contatto interlinguistico. Le basi dell'attuale situazione sono da ricondurre a fatti storici di immigrazione e insediamento che hanno collocato uno a fianco all'altro i Romani, i Germani e gli Slavi: la regione rappresenta così un esempio interessante – per varietà di fenomeni e per l'estensione temporale in cui possiamo osservarli – di comunità plurilingue di notevole interesse storico e socio-linguistico;
    è evidente la ricaduta che possono avere la significativa riduzione del numero dei parlamentari e la modifica dell'attuale legge elettorale sulla rappresentanza politica della minoranza friulana, al pari delle altre minoranze linguistiche che, nello stratificarsi dei diversi sistemi elettorali, possono non trovare il dovuto riconoscimento e legittimazione democratici;
    si deve ulteriormente evidenziare quanto i sistemi elettorali abbiano gravi e dirette ripercussioni sulla rappresentanza dei partiti nel Parlamento. Questo riguarda proprio, ed in modo peculiare, le minoranze riconosciute;
    è evidente, infatti, che dal modo in cui è congegnato un sistema elettorale, quest'ultimo può rafforzare o indebolire una minoranza, o addirittura farla scomparire del tutto dal Parlamento, e ciò più che mai con l'attuale provvedimento;
    appare improcrastinabile affermare e rendere effettivi i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, di talché ogni legge ordinaria che dovesse intervenire a modificare i sistemi per l'elezione dei membri del Parlamento, ivi compresa quella all'odierno esame, debba adeguarsi ai menzionati princìpi di tutela e riconoscimento delle minoranze etniche nel rispetto del fondamentale principio di uguaglianza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa legislativa utile al fine di tutelare le minoranze linguistiche Friulane ed anche quelle non tutelate da specifiche leggi, favorendone la rappresentanza nel Parlamento.
9/1616/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Sandra Savino, Novelli, Pella, Pettarin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lingua minoritaria

minoranza nazionale

protezione delle minoranze