ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01616/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 172 del 09/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 09/05/2019


Stato iter:
09/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/05/2019
Resoconto FRACCARO RICCARDO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI PARLAMENTO E DEMOCRAZIA)
 
ILLUSTRAZIONE 09/05/2019
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 09/05/2019

PARERE GOVERNO IL 09/05/2019

DISCUSSIONE IL 09/05/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/05/2019

CONCLUSO IL 09/05/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01616/001
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo di
Giovedì 9 maggio 2019, seduta n. 172

   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1585 ha previsto la riduzione del numero dei parlamentari nell'ordine di un terzo, senza che siano state previste contestualmente misure atte a compensare le conseguenze negative nella composizione delle due Camere, in termini di applicazione dei principi fondamentali dettati dall'articolo 6 della Costituzione come attuato dall'articolo 26 della legge n. 38 del 2001 a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia;
    la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari, in assenza di misure di compensazione, è tale da comprimere le forme di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle Regioni ad autonomia speciale, in base agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, e per la minoranza slovena, dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    il testo approvato, infatti, è tale da non consentire alla minoranza linguistica e nazionale slovena di partecipare in forma libera e autonoma alle competizioni elettorali e concorrere, in ossequio ai principi costituzionali – come tradotti in forma positiva dal già citato articolo 26 della legge n. 38 del 2001 – ad eleggere un rappresentante in Parlamento che possa portare nel dibattito democratico l'esigenza della comunità autoctona di mantenere e valorizzare le relazioni sociali, la vita e la cultura minoritaria;
    contestualmente all'A.C. 1585 sulla riduzione del numero dei parlamentari, è all'esame della Camera anche l'A.C. 1616, che ha lo scopo di accompagnare il processo di revisione costituzionale con le modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica necessarie per consentirne l'applicazione senza alterarne gli equilibri e, fermo restando, il quadro costituzionale e la legislazione di diretta attuazione a presidio dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione Repubblicana;
    l'articolo 3 dell'A.C. 1616, in particolare, conferisce al Governo la delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali da ridefinire in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari;
    la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia avrà una riduzione alla Camera dei deputati del 38,5 per cento, passando dai 13 seggi attualmente spettanti a 8 seggi e, al Senato della Repubblica, una riduzione del 42,9 per cento, passando dagli attuali 7 a 4 seggi;
    i princìpi di delega previsti dal suddetto articolo 3 comma 2 lettera a) n. 2 prevedono tra l'altro che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; e che nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
    sono quindi previsti strumenti specifici e derogatori, rispetto ai normali criteri seguiti per la determinazione dei collegi, per assicurare le forme di tutela accordate dalla Costituzione e dalla legislazione alla minoranza linguistica slovena per la determinazione dei collegi in maniera da rendere effettiva alla minoranza nazionale autoctona di lingua slovena la possibilità di accesso alla rappresentanza in Parlamento,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, ad assicurare che il territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente, che include i comuni o le frazioni individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, faccia parte del medesimo collegio, escludendo comuni o frazioni non comprese nella tabella.
9/1616/1Serracchiani, Rosato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parlamentare

minoranza nazionale

rappresentanza politica