ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: SCUTELLA' ELISA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/094
presentato da
SCUTELLÀ Elisa
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da ultimo modificato dall'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
    l'articolo 16-ter del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, nella sua formulazione originaria, sanciva che era considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni anche l'elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni), consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall'articolo 51-bis del codice della amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
    l'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2014, n. 114 (entrata in vigore dal 19 agosto 2014), ha modificato il menzionato articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non essendo stato incluso nella norma citata l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni», tale da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;
    l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli avvocati, è da considerarsi, dunque, il Registro PP.AA. consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata;
    dopo più di quattro anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, molte di queste non hanno ancora comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse il 30 novembre 2014, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente;
    tale inerzia blocca ostativamente la notifica via PEC degli avvocati che rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con costi, e soprattutto tempi, sicuramente non consoni alla tanto auspicata efficienza/competitività del Processo Civile Telematico, determinando un grave pericolo di pregiudizio per i processi in corso e per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestive iniziative tali da consentire di poter estrarre gli indirizzi PEC da «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» al fine di non precludere la possibilità di effettuare notifiche telematiche alla gran parte delle pubbliche amministrazioni, essendo invero pacifico, in giurisprudenza, che il reperimento di indirizzi PEC al di fuori dei pubblici registri indicati dalla legge determina la nullità della notifica, sanabile solo a seguito della costituzione della controparte.
9/1550/94Scutellà.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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