Legislatura: 18Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Primo firmatario: BARONI ANNA LISA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/02/2019 GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
La Camera,
considerato che:
tra le eccellenze dell'agricoltura Italiana, deve essere senz'altro annoverata l'Agricoltura sociale. La legge 18 agosto 2015, n. 141 che la disciplina, è stata la prima in Europa in questo senso;
l'obiettivo della legge n. 141 è quello di migliorare lo stato di salute fisico e mentale delle persone attraverso la possibilità del lavoro in campagna, con ricadute positive anche a livello sociale; intende favorire il reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità e, al contempo, produrre;
nonostante l'assenza del decreto applicativo, di cui tuttavia appare prossima la pubblicazione, negli ultimi 5 anni il settore è fortemente cresciuto, grazie ad investimenti per 20,3 milioni di euro, dei quali solo un quarto derivanti da fondi pubblici, con attività di inserimento socio-lavorativo in favore delle fasce deboli della popolazione;
il MIPAF ha attivato l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, invitandolo a predisporre mirati gruppi di lavoro al fine di procedere alla stesura di linee guida che ulteriormente rafforzino il sistema dell'agricoltura sociale in chiave partecipativa e condivisa;
in sede di esame del decreto-legge n. 135 del 2018 è stato presentato un emendamento, ammesso a discussione, volto a favorire la commercializzazione mediante vendita diretta dei prodotti delle associazioni e delle imprese attive operanti nell'agricoltura sociale. Nell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge è previsto che i comuni definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Si ritiene tale impostazione eccessivamente restrittiva,
impegna il Governo
ad adottare misure legislative volte a favorire la valorizzazione dei prodotti provenienti da attività di agricoltura sociale prevedendo che i comuni ne favoriscano la commercializzazione, nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in sagre, fiere, mercatini ed esposizioni, compatibilmente con gli spazi disponibili.
9/1550/82. Anna Lisa Baroni, Spena.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):prodotto originario
settore agricolo
commercializzazione