Legislatura: 18Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Primo firmatario: MULE' GIORGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/02/2019 GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) INTERVENTO PARLAMENTARE 06/02/2019 Resoconto MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
DISCUSSIONE IL 06/02/2019
NON ACCOLTO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RESPINTO IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato con emendamento 10.0.1000 delle commissioni è stato trasposto nel disegno di legge di conversione il contenuto, in parte modificato, delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea già calendarizzato come Atto Camera n. 1478 e incardinato per l'esame nella IX Commissione a partire dal 9 gennaio 2019;
operando in tal modo, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis del decreto-legge, la capacità di intervento della Camera dei deputati sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 143/2018 è stata di fatto censurata, recando lo stesso disegno di legge in titolo l'abrogazione del richiamato decreto-legge in materia di autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione;
vieppiù, il testo del disegno di legge giunto all'esame della Camera a ridosso della data di scadenza per la conversione in legge ha reso di fatto impossibile ogni intervento migliorativo nonostante il Governo avesse preso l'impegno, evidentemente disatteso, in occasione dell'avvio dell'esame del decreto-legge n. 143/2018 in IX Commissione di accogliere eventuali miglioramenti che tenessero conto delle esigenze delle varie categorie interessate; l'articolo 10-bis reca al comma 1, lettera b), modificando l'articolo 3 della legge quadro n. 21 del 1992 reca una disciplina derogatoria per le sole regioni Sicilia e Sardegna, prevedendo per tali regioni che l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione sia valida sull'intero territorio regionale e la sede operativa e almeno una rimessa debbano essere situate entro il territorio regionale;
tale deroga, introdotta nel corso dell'esame al Senato, si baserebbe su «specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali» che denotano le due regioni. Cionondimeno, insistono sul territorio nazionale evidenti e perduranti condizioni di analoga carenza infrastrutturale nonché comprovate difficoltà di collegamento e connessione tra le varie aree territoriali. In tal senso sarebbe stato opportuno quanto meno ampliare il perimetro di tale deroga ad altre regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche e Umbria,
impegna il Governo
valutare l'opportunità di avviare un tavolo di confronto con le regioni, nelle sedi competenti, al fine di prevedere misure normative volte ad ampliare la disciplina derogatoria in materia di autoservizi pubblici non di linea per tutelare le peculiarità di quei territori nei quali insistono condizioni di disagio e carenza infrastrutturale e per le quali i servizi di trasporto pubblico non di linea possono rappresentare un valido sussidio a garanzia della piena mobilità.
9/1550/60. Mulè.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto viaggiatori