ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: NOVELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
FIORINI BENEDETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
CARRARA MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
DELLA FRERA GUIDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/02/2019
Resoconto NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

DISCUSSIONE IL 06/02/2019

NON ACCOLTO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RESPINTO IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/055
presentato da
NOVELLI Roberto
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure in materia fiscale, anche con riferimento alla normativa in materia di IMU e TASI;
    sotto tale profilo si evidenzia che la questione relativa all'esenzione da IMU e da TASI rappresenta una fattispecie che è oggetto attualmente di un vivace dibattito, alla luce della definizione che ha dato il legislatore in merito; Alla luce delle istruzioni al modello di dichiarazione IMU degli enti non commerciali del 2014, si riteneva che accreditamenti e contratti con lo Stato o gli enti territoriali avrebbero fatto rientrare la sanità fra le attività «non commerciali», e quindi esenti da IMU e TASI, rendendole «complementari o integrative rispetto al servizio pubblico», fermo restando che accreditamento e convenzioni si sarebbero dovute misurare in base alla singola attività, e non all'intera struttura;
    al riguardo è recentemente intervenuta una sentenza della CTP di Udine, datata 31 agosto 2018, in merito alla pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione comunale di Cividale del Friuli nei confronti di una struttura assistenziale per pazienti anziani (autosufficienti e non) titolare di apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. In particolare, il Comune convenuto non ha riconosciuto al contribuente per gli immobili, detenuti in proprietà e utilizzati nel corso del 2012 per accogliere, accudire ed assistere anziani autosufficienti e non autosufficienti, in attuazione di una apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il diritto all'esenzione, in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p) e dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale n. 200 del 2012, l'Azienda Pubblica non avrebbe sufficientemente dimostrato di svolgere l'attività istituzionale con modalità non commerciali. Sul punto deve essere tuttavia rammentato che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001 prevede innanzitutto che per le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, la trasformazione in aziende pubbliche di servizi e soprattutto «alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione». L'articolo 88 del TUIR, prevede che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali, non costituiscono esercizio di attività commerciali. Alla luce di quanto precede appare necessario un intervento di carattere normativo volto a chiarire definitamente l'annosa questione suesposta e a tal fine durante la discussione del provvedimento in esame in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive), è stato presentato e segnalato l'emendamento 11-sexies,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a chiarire in modo preciso i criteri in forza dei quali le Aziende pubbliche per i servizi alla persona, quando esercitano un'attività prevalentemente a carattere previdenziale, assistenziale e sanitaria, possano essere esentate dal pagamento dell'IMU.
9/1550/55Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Fatuzzo, Dall'Osso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

impresa pubblica

assistenza sociale