Legislatura: 18Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Primo firmatario: SCANU LUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/02/2019 GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha fra i suoi obiettivi quello di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione e all'efficacia dell'azione pubblica nel rapporto con i cittadini;
l'articolo 19-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha stabilito che l'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni;
il citato articolo 19-bis estende, dunque, ai locatori cosiddetti «brevi» l'obbligo di comunicazione, entro 24 ore dall'arrivo, dei dati degli alloggiati ex articolo 109 TUPLS attraverso il Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato;
l'informatizzazione della procedura, a partire dal 2006, ha reso più agevole la comunicazione dei dati richiesti, fino ad allora basata sull'utilizzo delle schedine alloggiati che una volta compilate dovevano essere recapitate all'autorità di pubblica sicurezza;
i locatori brevi operano nel settore turistico ma sono privi di tutte le caratteristiche dal punto di vista organizzativo (strutture, presenza in loco, risorse economiche e professionali) proprie degli operatori turistici professionali, per i quali la norma è stata inizialmente concepita;
si rende necessario, dunque, l'adeguamento degli strumenti forniti per assolvere gli obblighi di comunicazione ex 109 TULPS, alla perizia ed alle necessità di operatori non professionali, così che l'ulteriore onere introdotto non rappresenti una incomprensibile penalizzazione verso chi con la propria attività d'impresa contribuisce alla crescita del settore turistico nazionale,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a promuovere una maggiore accessibilità dei locatori cosiddetti «brevi» al sistema delle comunicazioni di sicurezza, attraverso il potenziamento dei supporti informatici utilizzabili, garantendo, altresì, una maggiore flessibilità nelle modalità e nei tempi di accesso al sistema e nella trasmissione dei dati.
9/1550/105. Scanu.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risorsa economica
sicurezza pubblica
turismo