ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: MANDELLI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2018
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/12/2018

PARERE GOVERNO IL 13/12/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/008
presentato da
MANDELLI Andrea
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 comma 2 del provvedimento in esame stabilisce che i soggetti passivi dell'IVA siano sottratti dall'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia in caso di convalida delle informazioni complete proposte dall'Agenzia delle entrate, ovvero in caso di integrazione dei dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), anche nell'ipotesi in cui si avvalgano degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

   considerato che

    i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 non sono ricompresi dal predetto articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    tale esclusione appare ingiustificata, trattandosi di soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

   rilevato, altresì, che:

    l'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ricomprendeva i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della lesse 14 gennaio 2013. n. 4 tra i soggetti abilitati a rappresentare e assistere i contribuenti;

    tale misura, oltre a non gravare sul bilancio dello Stato poiché non comporta oneri aggiuntivi, nel contempo riduce i costi burocratici ed aumenta i vantaggi per le imprese che potranno avvalersi della professionalità di soggetti che abitualmente colloquiano con l'amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

in un'ottica concorrenziale e di snellimento delle procedure, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad allargare la platea degli intermediari abilitati ad apporre il visto di conformità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ricomprendendo i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
9/1408/8Mandelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione della professione

concorrenza

salariato