ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA FEDERICA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2018
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2018

ACCOLTO IL 13/12/2018

PARERE GOVERNO IL 13/12/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/052
presentato da
ZANELLA Federica
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    l'Autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni (AGCOM), ha competenza in materia di accesso alle reti e interconnessione come definita negli articoli da 40 a 52 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare si prevedono una serie di procedure e obblighi che l'Autorità può imporre agli operatori, quali l'obbligo della separazione funzionale stabilito all'articolo 50-bis e la disciplina della separazione volontaria di cui al successivo articolo 50-ter, da parte di un'impresa verticalmente integrata;

    l'articolo 23-ter, come introdotto nel corso dell'esame al Senato al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, reca la modifica dei criteri previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche), in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale – di cui all'articolo 50-bis – in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso, cosiddetta Wholesale, di determinati prodotti di accesso;

    lo stesso articolo, inoltre, modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-ter del predetto Codice prevedendo che AGCOM nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui all'articolo 50-ter, comma 4, debba individuare anche meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito (c.d. RAB: Regulatory Asset Based) nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi;

    all'AGCOM, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249 è affidato il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti. In tal senso l'Autorità ha natura «convergente» poiché è chiamata a svolgere funzioni di regolamentazione e di vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e postale;

    in generale il ruolo delle autorità è quello di tutelare gli interessi pubblici e della collettività in specifici settori economici e di rilevanza sociale, in presenza di numerose categorie di interessi ed operatori;

    l'introduzione delle disposizioni recate dal nuovo articolo 23-ter, in realtà anticipando in qualche modo le norme già contenute del nuovo codice europeo per le comunicazioni elettroniche, incide sulla natura e sul ruolo di garanzia e di terzietà attribuito all'AGCOM dalla richiamata legge istitutiva, suscettibile di rilevanti effetti sul sistema delle comunicazioni; prefigurando per la stessa Autorità più un ruolo da regista di un sistema con l'obiettivo primario di assicurarne le esigenze del mercato, piuttosto che quello di regolatore e garante tout court;

    attenzione va prestata alla misura di incentivo a una possibile aggregazione attraverso l'introduzione del richiamato meccanismo di remunerazione Regulatory Asset Based, come già impiegato per altri operatori di rete, che non è stato ancora mai applicato a livello europeo nel settore delle telecomunicazioni. In nessun modo si deve correre il rischio che l'applicazione di tale misura possa comportare un aumento delle tariffe di accesso alla rete a carico dei consumatori utenti;

    il rispetto dei criteri di accessibilità universale, equità, economicità e tutela dei consumatori del mercato unico digitale appaiono fondamentali, soprattutto nell'attuale fase di evoluzione delle reti 5G;

    con riguardo allo sviluppo delle reti 5G, secondo alcune previsioni, i costi connessi a tale evoluzione potrebbero restringere l'accesso alla competizione infrastrutturale sulle reti mobili solo a pochi grandi operatori, in presenza di reti interconnesse e gestite da differenti operatori con l'eventuale difficoltà a garantire le performance richieste dalle varie applicazioni in termini di latenza. Pertanto, secondo taluni esperti del settore, tali rischi potrebbero essere evitati ricorrendo al modello di operatore «Wholesale only»: un unico operatore TLC, non verticalmente integrato, che si concentra sull'installazione di nuove reti in fibra per poi offrire l'accesso agli operatori attivi nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione,

impegna il Governo

  a valutare, nell'ambito delle proprie competenze, l'opportunità di:

   qualora si sviluppasse il percorso di aggregazione tra operatori economici al fine di realizzare la rete unica, ai sensi del richiamato articolo 23-ter, porre in essere tutte le misure idonee a garantire, in chiave di accessibilità universale, e in particolare con riguardo alle modalità di applicazione del meccanismo di remunerazione, che non siano gli utenti consumatori, e quindi i cittadini, a dover sostenere al fine il peso dell'intera operazione;

   attribuire la massima attenzione alla necessità che, quale che sia l'esito del percorso regolamentare e societario, sia garantito il pieno rispetto dei criteri di accessibilità, equità ed economicità di un'eventuale, possibile rete unica, gestita secondo il modello wholesale, così da poter rappresentare una soluzione atta a perseguire equilibrio e concorrenza del sistema delle telecomunicazioni nella delicata e fondamentale fase di sviluppo delle reti 5G e dei servizi ad esso connessi;

   aggiornare in maniera sistematica, anche prevedendo un calendario di apposite sessioni informative, le competenti commissioni parlamentari al fine di garantire la massima trasparenza del delicato e fondamentale percorso di sviluppo delle reti 5G;

   prevedere un sistema di controllo e monitoraggio costante su tutte le fasi propedeutiche alla eventuale realizzazione della rete unica al fine di garantire la massima trasparenza e informazione anche al pubblico attraverso l'istituzione di una piattaforma digitale ad hoc recante tutte le informazioni e gli aggiornamenti quotidiani sul percorso intrapreso dagli operatori e dallo stesso Governo per la realizzazione della rete unica e l'applicazione del modello wholesale.
9/1408/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

retribuzione del lavoro

industria delle telecomunicazioni