ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2018
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/12/2018

PARERE GOVERNO IL 13/12/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/048
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 4, legge n. 441 del 1981, sancisce che: «La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni»;

    la norma richiamata ha l'esclusiva finalità di tutelare il consumatore finale da possibili «rincari» praticati da parte del commerciante all'ingrosso sul prezzo degli imballaggi in ogni fase della commercializzazione della frutta, che automaticamente si verrebbero a riverberare a cascata sui consumatori finali;

    la suddetta norma ha creato non pochi problemi interpretativi, nonché originato numerosi contenziosi, a causa anche degli orientamenti che sono mutati nel tempo da parte dell'Amministrazione Finanziaria: R.M. n. VI-12-1202 del 14 settembre 1993; nota numero VI-1222-1096 del 15 ottobre 1994; infine la R.M. n. 79/E del 13 maggio 1999 con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva posto fine alla vexata quaestio. Quest'ultima risoluzione trae origine da un interpello indirizzato al Ministero delle Finanze in cui veniva sollevato che in sede di verifiche fiscali veniva contestata, alle imprese che non avevano proceduto alla distinta indicazione in fattura degli imballaggi, la omessa fatturazione degli stessi, con relativo recupero a tassazione dell'Iva e delle imposte dirette. L'Amministrazione, in risposta ricorda come, dal combinato disposto di cui agli articoli 12 e 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se la fattura ha ad oggetto beni o servizi soggetti alla medesima aliquota Iva, compreso il caso di beni contenuti in imballaggi, non sussiste l'obbligo di indicarli in fattura separatamente. In ragione di quanto detto, il documento di prassi prosegue evidenziando come la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, legge n. 441 del 1981, avente lo scopo di tutelare il consumatore, deve essere intesa come norma che detta le regole di determinazione del prezzo degli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che deve essere identico a quello di acquisto, senza avere anche riflessi fiscali;

    la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19247/2016 ha ribadito come in tema di Iva, la previsione di cui all'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui l'imballaggio dei beni ceduti, effettuato direttamente dal cedente, non è soggetto autonomamente all'imposta, con la conseguenza che non è necessario che il relativo costo sia indicato separatamente nella fattura, trova deroga, nel caso di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nella norma speciale di cui all'articolo 3, comma 3, legge n. 441 del 1981, la quale impone l'obbligo di indicare separatamente in fattura il costo degli imballaggi;

    a seguito della superiore ordinanza della Cassazione, le verifiche fiscali da parte degli organi preposti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) a carico dei commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sono ripresi contestando loro tale omissione, con gravissimi danni in termini economico-finanziari per l'intero comparto produttivo, ledendo peraltro il principio di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, «Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente», con il quale è stato positivamente fissato il binomio buona-fede affidamento, avendo infatti i contribuenti fatto affidamento a quanto fissato con la citata Risoluzione Ministeriale n. 79/E del 13 maggio 1999 secondo cui non sussiste l'obbligo di indicare separatamente in fattura gli imballaggi rispetto alla frutta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per il futuro, un'eventuale modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevedendo che il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non siano soggetti automaticamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale, nonché se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, che i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrano a formarne la base imponibile.
9/1408/48Alessandro Pagano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto agricolo

protezione del consumatore

imballaggio