Legislatura: 18Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MURONI ROSSELLA LIBERI E UGUALI 13/12/2018 ROSTAN MICHELA LIBERI E UGUALI 13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/12/2018 BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2018
ACCOLTO IL 13/12/2018
PARERE GOVERNO IL 13/12/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018
CONCLUSO IL 13/12/2018
La Camera,
premesso che:
la stragrande maggioranza delle imprese agricole, soggette a tassazione in base alle regole catastali, considerato il sistema di determinazione del loro reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi, non può avere accesso alle disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi;
al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 sarebbe opportuno convertire il vantaggio dell’iper (250 per cento) e del super ammortamento (140 per cento) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole la cui misura verrebbe determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento,
impegna il Governo
a valutare opportune iniziative normative atte ad attribuire alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
9/1408/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Fornaro, Muroni, Rostan.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
ammortamento
bilancio di societa'