ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2018
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/12/2018

PARERE GOVERNO IL 13/12/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/038
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 modifica la disciplina della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

    il debitore beneficia della riduzione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive previste; inoltre, rispetto alle rottamazioni dei Governi precedenti, si può pagare in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2 per cento; è possibile inoltre effettuare la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

    col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate;

    nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modifiche sulle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti, sugli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC; sono state inoltre previste penalità meno severe per tardivo versamento;

    il comma 21 dell'articolo 3 consente ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata 2017 e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute – ma non pagate – per la rottamazione 2017 – scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di beneficiare del pagamento differito per le somme residue;

    in sostanza, chi ha aderito alla definizione agevolata 2017 e ha pagato quanto dovuto per l'anno 2018, per la parte residua del debito «rottamato» può usufruire dei vantaggi della nuova disciplina: può effettuare il versamento del debito restante in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi dello 0,3 per cento all'anno a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso inferiore rispetto a quello (2 per cento annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione; può versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata mediante compensazione con crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA; se ha pagato la prima rata, può beneficiare anche dell'estinzione delle procedure esecutive pregresse, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; è in ogni caso consentito provvedere al pagamento delle rate in un'unica soluzione, senza interessi, entro il 31 luglio 2019;

   considerato che:

    il comma 25 ammette alla nuova procedura di rottamazione coloro che hanno aderito, con domanda, alla definizione agevolata 2016 ma che non hanno provveduto all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute nonché i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016;

   sottolineato che:

    hanno la possibilità di accedere ai vantaggi della nuova disciplina sia i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste al comma 25 (adesione alla rottamazione senza pagamento delle somme dovute) sia coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 21 (adesione alla rottamazione 2017, mancato pagamento delle 3 rate previste nel 2018) ma questi ultimi possono beneficiare di quanto previsto dal decreto al nostro esame a condizione che abbiano provveduto al versamento delle rate non pagate entro il 7 dicembre 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, anche mediante successive modifiche normative, l'accesso ai benefici della nuova rottamazione anche a coloro che, per oggettive difficoltà economiche, abbiano aderito alla definizione agevolata 2017 ma non abbiano effettuato entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute – ma non pagate – per la rottamazione 2017 – scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
9/1408/38Ruggiero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

termine di pagamento