Legislatura: 18Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/12/2018 BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 13/12/2018
PARERE GOVERNO IL 13/12/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018
CONCLUSO IL 13/12/2018
La Camera,
premesso che:
in applicazione del principio della «pace fiscale» con i contribuenti, sancito dal contratto di Governo, primo passo di una «riscossione amica» dei contribuenti, nel decreto al nostro esame l'articolo 2 consente la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero, degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione;
si prevede il pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovute sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie;
in particolare, il comma 1 del medesimo articolo 2 applica la definizione agevolata agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione, agli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto al nostro esame;
tali atti devono essere non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data del 24 ottobre 2018;
la definizione agevolata si chiude con pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, stabilito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che residua dopo la data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto al nostro esame,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche con successiva modifica normativa, la definizione agevolata di tutti gli atti di accertamento, oltre agli avvisi di rettifica e di liquidazione, notificati entro il 31 dicembre 2018, mediante pagamento delle sole imposte senza sanzioni, interessi ed oneri accessori entro trenta giorni da tale data ovvero o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso.
9/1408/28. Martinciglio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto
contribuente
imposta