ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: SORTE ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2018
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2018

ACCOLTO IL 13/12/2018

PARERE GOVERNO IL 13/12/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/017
presentato da
SORTE Alessandro
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo di solidarietà comunale è stato introdotto nel 2013, con lo scopo di limitare gli squilibri tra enti comunali, operando una redistribuzione da enti con maggiori capacità di entrata e spesa verso quelle con minori capacità. Da allora si è discusso molto sulle modalità di calcolo, ma poco rilievo è stato dato all'effettiva sostenibilità del meccanismo perequativo per la finanza comunale;

    il Fondo di solidarietà comunale può essere scomposto sostanzialmente in tre parti: l'alimentazione del fondo, ovvero il suo finanziamento, deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune; la perequazione, ovvero come si redistribuisce il fondo, basata secondo i nuovi criteri di ripartizione (i fabbisogni standard e le capacità fiscali) e il ristoro da parte dello stato ai comuni della cancellazione della TASI prima casa;

    vi sono comuni che beneficiano e comuni che contribuiscono alla perequazione operata dal Fondo di Solidarietà. Il prelievo negativo o il trasferimento positivo che giunge al comune è la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione: se positiva, il comune beneficia della perequazione, se negativo ne è contributore. Tale calcolo prende il nome di Fondo netto;

    questo risultato è strettamente connesso a come viene calcolata la quota perequativa, sia essa positiva o negativa, di ciascun comune. Questa è determinata per buona parte (il 40 per cento nel 2017, crescente negli anni successivi) dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali di ogni ente. Il calcolo di queste due grandezze soffre in termini di qualità dei dati a disposizione e dell'assenza, nel caso dei fabbisogni standard. La parte rimanente (il 60 per cento nel 2017) si basa, invece, sui trasferimenti storici: i tagli subiti dai comuni nel tempo e il passaggio dall'ICI all'IMU incidono molto, invece, su questa componente;

    i criteri legati alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard di ogni Comune, hanno creato dei comuni contributori del Fondo, per i quali l'aggravio provocato dal prelievo perequativo giunge in molti casi a pesare più del 10 per cento delle entrate proprie (al netto della TARI). Percentuale che corrisponde mediamente al peso dell'addizionale comunale all'Irpef;

    gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale appaiono non ispirati alle linee della norma del federalismo fiscale, di cui alla legge Delega 42/2009,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di ridurre il fenomeno della contribuzione negativa con riferimento al riparto della quota accantonata del Fondo di solidarietà comunale, di cui al 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sede di stipula dell'Accordo Stato-città ed autonomie locali, previsto ai sensi del comma 451, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

    a) un indicatore di sostenibilità finanziaria di parte corrente di ciascuna municipalità;

    b) specifici parametri che tengano conto degli effetti sulla capacità fiscale del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, differenziati tra comuni turistici e comuni non turistici;

    c) una soglia percentuale di contribuzione, oltre la quale cessi il contributo del singolo comune.
9/1408/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Sorte, Benigni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

imposta locale

autonomia