Legislatura: 18Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Primo firmatario: SORTE ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/12/2018 BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2018
ACCOLTO IL 13/12/2018
PARERE GOVERNO IL 13/12/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018
CONCLUSO IL 13/12/2018
La Camera,
premesso che:
il Fondo di solidarietà comunale è stato introdotto nel 2013, con lo scopo di limitare gli squilibri tra enti comunali, operando una redistribuzione da enti con maggiori capacità di entrata e spesa verso quelle con minori capacità. Da allora si è discusso molto sulle modalità di calcolo, ma poco rilievo è stato dato all'effettiva sostenibilità del meccanismo perequativo per la finanza comunale;
il Fondo di solidarietà comunale può essere scomposto sostanzialmente in tre parti: l'alimentazione del fondo, ovvero il suo finanziamento, deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune; la perequazione, ovvero come si redistribuisce il fondo, basata secondo i nuovi criteri di ripartizione (i fabbisogni standard e le capacità fiscali) e il ristoro da parte dello stato ai comuni della cancellazione della TASI prima casa;
vi sono comuni che beneficiano e comuni che contribuiscono alla perequazione operata dal Fondo di Solidarietà. Il prelievo negativo o il trasferimento positivo che giunge al comune è la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione: se positiva, il comune beneficia della perequazione, se negativo ne è contributore. Tale calcolo prende il nome di Fondo netto;
questo risultato è strettamente connesso a come viene calcolata la quota perequativa, sia essa positiva o negativa, di ciascun comune. Questa è determinata per buona parte (il 40 per cento nel 2017, crescente negli anni successivi) dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali di ogni ente. Il calcolo di queste due grandezze soffre in termini di qualità dei dati a disposizione e dell'assenza, nel caso dei fabbisogni standard. La parte rimanente (il 60 per cento nel 2017) si basa, invece, sui trasferimenti storici: i tagli subiti dai comuni nel tempo e il passaggio dall'ICI all'IMU incidono molto, invece, su questa componente;
i criteri legati alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard di ogni Comune, hanno creato dei comuni contributori del Fondo, per i quali l'aggravio provocato dal prelievo perequativo giunge in molti casi a pesare più del 10 per cento delle entrate proprie (al netto della TARI). Percentuale che corrisponde mediamente al peso dell'addizionale comunale all'Irpef;
gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale appaiono non ispirati alle linee della norma del federalismo fiscale, di cui alla legge Delega 42/2009,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di ridurre il fenomeno della contribuzione negativa con riferimento al riparto della quota accantonata del Fondo di solidarietà comunale, di cui al 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sede di stipula dell'Accordo Stato-città ed autonomie locali, previsto ai sensi del comma 451, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:
a) un indicatore di sostenibilità finanziaria di parte corrente di ciascuna municipalità;
b) specifici parametri che tengano conto degli effetti sulla capacità fiscale del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, differenziati tra comuni turistici e comuni non turistici;
c) una soglia percentuale di contribuzione, oltre la quale cessi il contributo del singolo comune.
9/1408/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Sorte, Benigni.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):comune
imposta locale
autonomia