Legislatura: 18Seduta di annuncio: 140 del 12/03/2019
Primo firmatario: NOVELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PEDRAZZINI CLAUDIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019 BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019 BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019 BRAMBILLA MICHELA VITTORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019 MUGNAI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019 VERSACE GIUSEPPINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/03/2019 Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
ACCOLTO IL 12/03/2019
PARERE GOVERNO IL 12/03/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/03/2019
CONCLUSO IL 12/03/2019
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame, istituisce e disciplina la rete nazionale dei registri di tumori e dei sistemi di sorveglianza, integrando rafforzando e completando la normativa in materia e quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017;
si istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, nonché il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Vengono integrati e messi in rete i diversi registri tumori già operativi in molte Regioni e in diverse Province creando così un riferimento istituzionale, presso il Ministero della salute, titolato alla raccolta ed al trattamento dei dati. Un ulteriore importante passo per la sanità pubblica, per i cittadini e per l'efficacia del nostro Sistema sanitario nazionale; con regolamento da adottare entro un anno, si provvederà a individuare e disciplinare i dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso ecc.;
un ruolo decisivo spetterà alle regioni ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le quali dovranno assicurare l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo regolamento;
l'articolo 7, come purtroppo sempre più spesso avviene, prevede che le amministrazioni interessate debbano provvedere a invarianza finanziaria, e quindi senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Nessuno stanziamento quindi, e tutte le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili,
impegna il Governo
a valutare in maniera più approfondita la clausola di cui all'articolo 7, al fine di adottare le eventuali iniziative normative volte a prevedere uno stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena efficacia atte misure previste.
9/1354/1. Novelli, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):controllo sanitario
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