ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01354/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 140 del 12/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: NOVELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PEDRAZZINI CLAUDIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019
MUGNAI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019
VERSACE GIUSEPPINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2019


Stato iter:
12/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/03/2019
Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 12/03/2019

PARERE GOVERNO IL 12/03/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/03/2019

CONCLUSO IL 12/03/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01354/001
presentato da
NOVELLI Roberto
testo di
Martedì 12 marzo 2019, seduta n. 140

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, istituisce e disciplina la rete nazionale dei registri di tumori e dei sistemi di sorveglianza, integrando rafforzando e completando la normativa in materia e quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017;
    si istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, nonché il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Vengono integrati e messi in rete i diversi registri tumori già operativi in molte Regioni e in diverse Province creando così un riferimento istituzionale, presso il Ministero della salute, titolato alla raccolta ed al trattamento dei dati. Un ulteriore importante passo per la sanità pubblica, per i cittadini e per l'efficacia del nostro Sistema sanitario nazionale; con regolamento da adottare entro un anno, si provvederà a individuare e disciplinare i dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso ecc.;
    un ruolo decisivo spetterà alle regioni ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le quali dovranno assicurare l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo regolamento;
    l'articolo 7, come purtroppo sempre più spesso avviene, prevede che le amministrazioni interessate debbano provvedere a invarianza finanziaria, e quindi senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Nessuno stanziamento quindi, e tutte le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili,

impegna il Governo

a valutare in maniera più approfondita la clausola di cui all'articolo 7, al fine di adottare le eventuali iniziative normative volte a prevedere uno stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena efficacia atte misure previste.
9/1354/1Novelli, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo sanitario

protezione dei dati

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