Legislatura: 18Seduta di annuncio: 133 del 26/02/2019
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2019 DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2019 FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2019 LIBRANDI GIANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2019 MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2019 TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2019 UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/02/2019 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 26/02/2019
PARERE GOVERNO IL 26/02/2019
RESPINTO IL 26/02/2019
CONCLUSO IL 26/02/2019
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame istituisce, in continuità con quanto fatto nella scorsa legislatura, una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario;
ai sensi dell'articolo 3, fra i vari compiti attribuiti alla Commissione, è prevista un'attività di analisi della gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto;
in particolare, la Commissione effettuerà una verifica dell'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio;
proprio al fine di assicurare la protezione del risparmio, i commi da 493 a 507 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, come modificati su impulso del Governo nel corso dell'esame al Senato, istituiscono e disciplinano il fondo per il ristoro dei risparmiatori (Fir) che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata;
il citato Fir sostituisce il fondo istituito dalla legge di bilancio 2018 e il ristoro, a legislazione vigente, oltre a non essere esplicitamente riferito all'investimento in azioni di banche sottoposte a risoluzione, laddove avvenuta prima della liquidazione, non risulta più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario;
il ristoro è infatti automatico a fronte della presentazione di «idonea documentazione» come prova di avere subito un «danno ingiusto» ad una commissione speciale da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze; hanno diritto al ristoro non solo le persone fisiche, ma anche le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e le microimprese;
è opinione di molti giuristi nazionali che il pronunciamento di un soggetto terzo – giudice o arbitro – che attesti eventuali violazioni di quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria da parte delle banche, costituisca il presupposto di legittimità delle future erogazioni del Fir;
le caratteristiche di funzionamento del Fir e la platea estesa alle persone giuridiche rischiano inoltre di esporre l'Italia a rilievi in sede comunitaria e all'avvio di una procedura di infrazione per aiuto di Stato, come peraltro sarebbe stato rilevato da un parere formale sulle norme precedente alla loro approvazione prodotto dagli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, da quanto si è appreso da fonti stampa;
come anche rilevato in sede parlamentare durante la discussione del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige, si è altresì appreso da fonti stampa di una lettera inviata al Governo dalla Commissione europea in prossimità del termine per l'emanazione delle disposizioni attuative del Fir, che anticiperebbe la supposta incompatibilità del Fondo con la normativa comunitaria;
inizialmente il Governo aveva assicurato che i decreti attuativi del Fir sarebbero stati emanati entro il 31 gennaio scorso; successivamente il Sottosegretario Villarosa ha dichiarato alle associazioni dei risparmiatori che tali decreti sarebbero stati varati entro l'8 febbraio scorso; da ultimo, il Vicepremier Di Maio ha indicato come termine il 16 febbraio, anch'esso inutilmente decorso,
impegna il Governo
ad assicurare, con la massima tempestività, il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018.
9/1353/1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):prestazione di servizi
banca
investimento