Legislatura: 18Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Primo firmatario: PRESTIGIACOMO STEFANIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/11/2018
PARERE GOVERNO IL 28/11/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula si propone, da un lato, la finalità di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, e dall'altro, di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è composto dagli articoli da 16 a 31-ter;
l'articolo 16 del decreto-legge, con una modifica all'articolo 282 c.p.p., consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare;
in questa direzione, sarebbe senz'altro necessario adottare un approccio a 360o e introdurre con una modifica all'articolo 282 c.p.p., i maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché gli atti persecutori, fra le fattispecie di reato per le quali la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare è applicabile non solo a prescindere dai limiti di pena previsti dall'articolo 280, ma anche attraverso lo strumento del braccialetto elettronico;
allo stesso tempo, l'applicazione del braccialetto elettronico potrebbe inserirsi quale prescrizione accessoria, in aggiunta alle misure disposte dal giudice ex articolo 282-ter, in sede d'irrogazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
il secondo versante sul quale sarebbe opportuno intervenire è quello legato all'informazione della vittima, in ordine all'applicazione e alle vicende delle misure cautelari, nonché all'eventuale scarcerazione dell'autore del reato poiché l'informazione è un presupposto necessario perché la persona offesa possa tutelarsi rispetto a reati che purtroppo presentano un elevato tasso di recidiva;
è dunque opportuno prevedere l'obbligo di comunicazione al difensore e alla persona offesa di tutti i provvedimenti relativi, per un verso, all'applicazione, revoca, sostituzione, proroga e cessazione delle misure cautelari; per altro verso, degli atti che dichiarino l'intervento di cause di estinzione del reato o della pena, o che dispongano comunque la scarcerazione dell'autore del reato, cioè il cosiddetto «fine pena» (fisiologico o anticipato);
si ravvisa altresì che un intervento organico sulla materia oggetto di modifica nel presente decreto-legge è contenuta nella proposta di legge d'iniziativa delle Onorevoli Bartolozzi e Prestigiacomo (A.C. 1003) presentata il 25 luglio scorso e annunziata il 30 luglio 2018,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere una modifica organica in merito all'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare prevedendo altresì che la vittima sia pienamente informata in ordine all'applicazione e alle vicende delle misure cautelari, nonché all'eventuale scarcerazione dell'autore del reato come previsto dalla proposta di legge di iniziativa delle parlamentari Bartolozzi e Prestigiacomo (A.C. 1003).
9/1346/28. Prestigiacomo, Bartolozzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza pubblica
terrorismo
vittima