ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01346/142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018
DORI DEVIS MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018
AIELLO PIERA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018
PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018


Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/11/2018
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018

ACCOLTO IL 28/11/2018

PARERE GOVERNO IL 28/11/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/142
presentato da
D'ORSO Valentina
testo presentato
Martedì 27 novembre 2018
modificato
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del provvedimento in esame modifica il Testo unico in materia di spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevedendo l'introduzione di un nuovo articolo 130-bis. Al comma 1 di tale articolo si prevede che, nell'ambito del processo, dunque anche nel campo civile, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio;
    la ratio di tale disposizione appare quella di evitare ricorsi ex ante privi dei necessari requisiti di ammissibilità, al fine di evitare che i costi di attività difensive superflue vengano posti a carico della collettività;
    l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è previsto dalla legge italiana allo scopo di attuare quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 3 della Costituzione, ovvero assicurare a tutti i non abbienti i mezzi per agire e difendersi innanzi a ogni giurisdizione;
    l'istituto è già compiutamente disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia che si occupa di definire i requisiti e le condizioni per esservi ammessi, le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione nonché, tra l'altro, i criteri in base ai quali gli avvocati che prestino la propria opera possano vedersi corrisposti onorari e spese;
    il nuovo articolo 130-bis del testo unico spese giustizia (che l'articolo 15 del provvedimento in esame introduce) estende, dunque, anche al giudizio civile una misura già prevista nel settore penale, mutuando quanto previsto dall'articolo 106 del TU spese giustizia per il gratuito patrocinio nel settore penale;
    inoltre, per le stesse impugnazioni civili, l'articolo 120 del TU spese di giustizia prevede che la precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato vada rinnovata per le impugnazioni, non potendo la parte soccombente avvalersi del beneficio ottenuto in precedenza, ed essendo necessario procedere ad un nuovo ed indipendente esame sulla non manifesta infondatezza della questione per la quale si intende proporre gravame;
    si aggiunge, altresì, che l'articolo 136 del Testo unico spese giustizia prevede che venga revocata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in caso di azione o resistenza in giudizio da parte dell'ammesso con malafede o colpa grave. Ed, in tal caso, a seguito della revoca, non viene riconosciuta alcuna liquidazione del compenso al difensore;
    inoltre, il provvedimento in esame detta disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero della Giustizia, l'opportunità di provvedere, nei limiti di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica per quanto di propria competenza, e ferme restando le prerogative parlamentari, con idonee iniziative, anche legislative, al riordino dell'intera materia del gratuito patrocinio in favore dei soggetti meno abbienti, nei diversi settori del nostro ordinamento giuridico.
9/1346/142D'Orso, Perantoni, Dori, Giuliano, Piera Aiello, Palmisano, Ascari, Scutellà.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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