ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01346/132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: BORDO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2018


Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/11/2018
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018

NON ACCOLTO IL 28/11/2018

PARERE GOVERNO IL 28/11/2018

RITIRATO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/132
presentato da
BORDO Michele
testo presentato
Martedì 27 novembre 2018
modificato
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   La Camera,
   premesso che:
    nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza mafiosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
    i governi a guida PD, nella scorsa legislatura, hanno rivisto l'organizzazione e la dotazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, adeguando organizzazione e risorse dell'Anbsc alle novità introdotte dalla richiamata riforma del Codice antimafia (con la legge n. 161/2017) che ne potenziano la struttura, ampliando la dotazione organica da 30 a 200 unità e creando il Comitato consultivo di indirizzo, in aggiunta agli altri organi: direttore, consiglio direttivo e collegio dei revisori;
    l'articolo 36 del decreto reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, andando ad insistere, sul comma 3 dell'articolo 48 del Codice antimafia e aprendo, incredibilmente, alla vendita ai privati;
    preliminarmente va sottolineata quantomeno con perplessità il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione;
    tale scelta che riteniamo assurda e irresponsabile, presenta molteplici profili di pericolosità, tra i quali la possibilità che i beni messi all'asta rischino seriamente di essere venduti a prezzi svalutati e che, altresì, il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (es. evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i paletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti. Tra l'altro non si tiene conto che già oggi non sono destinati i beni immobili con maggiori problematiche, perciò è prevedibile che scarse saranno le vendite a buon fine;
   considerato inoltre che, per il settore penale, il decreto-legge, con un intervento eterogeneo, amplia l'area della tutela penale con riferimento, tra le altre, a condotte di accattonaggio molesto;
    tale nuova disposizione sanziona con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle sue prerogative, interventi idonei a verificare che gli autori del reato di accattonaggio molesto, di cui in premessa, non siano in realtà vittime di racket gestiti da organizzazioni criminali e ad intervenire al fine di una loro efficace tutela.
9/1346/132Bordo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la criminalita'

aiuto alle imprese

riciclaggio di denaro