Legislatura: 18Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Primo firmatario: VERINI WALTER
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 27/11/2018 MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 27/11/2018 MICELI CARMELO PARTITO DEMOCRATICO 27/11/2018 BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 27/11/2018 ANNIBALI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 27/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 27/11/2018 Resoconto VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2018
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
NON ACCOLTO IL 28/11/2018
PARERE GOVERNO IL 28/11/2018
RITIRATO IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza mafiosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
l'articolo 36 del decreto reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, andando ad insistere, sul comma 3 dell'articolo 48 del Codice antimafia e aprendo, incredibilmente, alla vendita ai privati;
preliminarmente va sottolineata quantomeno in modo assolutamente negativo il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione;
tale scelta che riteniamo assurda e irresponsabile, presenta molteplici profili di pericolosità, tra i quali la possibilità che i beni messi all'asta rischino seriamente di essere venduti a prezzi svalutati e che, altresì, il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (es. evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i paletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti. Tra l'altro non si tiene conto che già oggi non sono destinati i beni immobili con maggiori problematiche, perciò è prevedibile che scarse saranno le vendite a buon fine,
impegna il Governo
a verificare, con cadenza almeno semestrale, se nella prassi applicativa della norma in questione la vendita all'asta dei beni confiscati alla criminalità organizzata rappresenti effettivamente un'estrema ratio oppure diventi una modalità a cui si fa ricorso con frequenza, lasciando di fatto spirare i termini dei 180 giorni previsti per raccogliere le proposte di utilizzo, nonché che tipo di soggetti privati si aggiudica effettivamente i beni venduti all'asta e, all'esito di tale verifica, ad adottare le conseguenti iniziative normative volte a rivalutare profondamente l'opportunità di tale scelta normativa.
9/1346/128. Verini, Vazio, Morani, Miceli, Bazoli, Annibali.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lotta contro la criminalita'
aiuto alle imprese
riciclaggio di denaro