ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01346/126

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: ORLANDO ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2018


Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/11/2018
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018

NON ACCOLTO IL 28/11/2018

PARERE GOVERNO IL 28/11/2018

RITIRATO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/126
presentato da
ORLANDO Andrea
testo presentato
Martedì 27 novembre 2018
modificato
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto introduce radicali cambiamenti nella disciplina dell'asilo, dell'immigrazione e della cittadinanza, alcuni dei quali sono stati, aggiunti mediante emendamenti nel passaggio parlamentare al Senato che induriscono ulteriormente un'iniziativa legislativa già molto aspra;
    il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità;
    preliminarmente va sottolineata quantomeno in modo assolutamente negativo il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione, più interventi vari;
    le principali associazioni che operano nel campo delle migrazioni, Comunità di Sant'Egidio, Adi, Centro Astalli, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Fcei (Federazione delle Chiese evangeliche in Italia), Tavola Valdese, Casa della Carità di Milano, Fondazione Migrantes, Ascs (Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo) hanno rivolto un appello ai parlamentari «perché si adoperino, in queste ultime e brevi ore di dibattito parlamentare, a migliorare le norme sottoposte al loro scrutinio. Per il bene del Paese e la sicurezza di tutti non conviene aumentare l'irregolarità ma rafforzare i percorsi di integrazione»;
    pressoché tutti i soggetti auditi in Commissione Affari costituzionali, nel corso di questo a dir poco «contratto» e superficiale esame, dovuto alla fretta e alle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di Governo, hanno pressoché tutti (ci riferiamo alla Autorità Garante dell'adolescenza e dell'infanzia, al Consiglio Superiore della Magistratura, all'ANCI, all'UNHCR, al Tavolo Asilo e ad altri) sottolineato i rischi legati alle misure introdotte da decreto, tra queste in particolare la soppressione del permesso umanitario e il rifiuto del modello SPRAR, di fatto dolosamente in via di abbandono sacrificato in ragione della logica dei grandi centri e della cosiddetta «razionalizzazione» della spesa: centri più costosi, insicuri e facilmente permeabili dalle infiltrazioni criminali;
    in particolare il passaggio dalla figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari (pensato nella previgente disciplina come clausola generale) ad un ristretto numero di permessi di soggiorno per «casi speciali» necessiterebbe di alcune misure aggiuntive rispetto alle previsioni del decreto-legge, che siano idonee a rendere tale passaggio meno traumatico: ad oggi, infatti, circa 140.000 persone titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rischiano di cadere o di ricadere in una condizione di irregolarità del soggiorno che li esporrà al rischio di povertà estrema, di marginalità e di devianza;
    riguardo alla nuova disciplina dei permessi di soggiorno per casi speciali nell'appello ci si riferisce alla preoccupazione per il fatto che i nuovi permessi di soggiorno siano configurati come autorizzazioni estremamente precarie, quasi sempre non rinnovabili e non convertibili, ad esempio, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il che potrebbe significare che successivamente al primo anno di applicazione della nuova disciplina, molti tra coloro che oggi stanno per prendere un permesso di soggiorno lo perderanno, diventando irregolari;
    in particolare l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che viene ristretto in modo draconiano e sostituito da permessi «per casi speciali» presenta, oltre che profili di evidente criticità costituzionale, anche profili di particolare preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 2017: ci si riferisce, in particolare, alla fase di transizione che accompagna verso la maggiore età i ragazzi neomaggiorenni (i cosiddetti care leavers) che rimangono, una volta usciti dal sistema di protezione dello Stato, senza una famiglia che li sostenga, particolarmente scoperti e in condizione di particolare vulnerabilità;
    si va verso un inasprimento della disciplina del soggiorno che, in nome della «sicurezza» aumenterà la propensione all'illegalità e renderà più fragile la coesione sociale anche per le famiglie italiane, mentre per le imprese diverrà più difficile reperire legalmente mano d'opera giovane e motivata, ad esclusivo vantaggio dei pochi imprenditori disonesti e della criminalità organizzata: molte più risorse verranno infatti impiegate per la detenzione amministrativa degli stranieri in condizione di irregolarità sino a 180 giorni e forse anche più, in luogo del termine massimo di 90 giorni vigente sino ad oggi: ciò accade, peraltro, senza avere acquisito l'autorevolezza necessaria per ottenere dai governi dei paesi di origine accordi di rimpatrio ad un tempo efficaci e rispettosi dei diritti umani fondamentali e, nel contempo, le politiche di promozione dell'integrazione vengono sottovalutate, sottraendo loro l'intelligenza politica e gli investimenti che sarebbero necessari;
    la stessa protezione internazionale viene mortificata mediante la predisposizione di procedure che paiono avere l'unico obiettivo della celerità, senza garantire un ascolto adeguato, senza alcuna certezza di un giusto procedimento ed in diversi casi senza nemmeno consentire l'ingresso e l'ospitalità del richiedente asilo sul territorio nazionale;
    non può, inoltre, non destare preoccupazione l'aumento delle pene detentive motivate solo dalla irregolarità del soggiorno per coloro che sono stati respinti od espulsi, anche in considerazione (nonché in decisa controtendenza) con le politiche portate avanti dai nostri Governi di contrasto al sovraffollamento carcerario, politiche che ci hanno, tra l'altro, nella scorsa legislatura, permesso di uscire dalle procedure di infrazione europee;
    va considerata la grave involuzione di civiltà giuridica esercitata riguardo alle procedure per l'acquisto della cittadinanza: in un Paese che ha fatto della trasparenza e della regolamentazione dei tempi procedimentali (determinati ordinariamente in un massimo di 90 giorni) i suoi due basilari obiettivi di riforma della pubblica amministrazione, si colora di toni fortemente discriminatori la decisione di determinare in ben 48 mesi il termine procedimentale per la definizione delle domande di acquisto della cittadinanza da parte di persone residenti in Italia già da molti anni, in deciso contrasto con le esigenze di onestà, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, che vengono così umiliate dall'eliminazione dell'obbligo a rispondere con un minimo di sollecitudine ad una domanda che dovrebbe ritenersi di grande importanza sia per il richiedente sia per la grande comunità dei cittadini;
    il combinato disposto delle norme che verranno introdotte dal Decreto determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (GAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività: l'immediata, principale, preoccupazione va soprattutto ad alcune categorie di soggetti, considerati particolarmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire che nell'attuazione pratica del nuovo articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, siano comunque adeguatamente tutelate in mancanza della possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le categorie di soggetti vulnerabili, nonché a compiere, quanto prima, verifiche in merito all'impatto e all'efficacia complessiva delle nuove norme e a riferire in Parlamento riguardo a tali risultati.
9/1346/126Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di soggiorno

nazionalita'

lotta contro la criminalita'