ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00368

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 882 del 07/11/2017
Abbinamenti
Atto 1/01716 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01727 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01732 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01733 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01734 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01735 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01736 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01737 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01739 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01740 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01742 abbinato in data 07/11/2017
Atto 1/01745 abbinato in data 07/11/2017
Atto 6/00367 abbinato in data 07/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI VITA GIULIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 07/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NUTI RICCARDO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 07/11/2017


Stato iter:
07/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 07/11/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/11/2017
Resoconto SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 07/11/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 07/11/2017
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) - INDIPENDENTI
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA MISTO-UDC-IDEA
Resoconto FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-DIREZIONE ITALIA
Resoconto DISTASO ANTONIO MISTO-DIREZIONE ITALIA
Resoconto GALGANO ADRIANA MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto SBERNA MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Resoconto BRIGNONE BEATRICE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Resoconto SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto SCOPELLITI ROSANNA ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Resoconto MARTELLI GIOVANNA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Resoconto CARFAGNA MARIA ROSARIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto DI VITA GIULIA MISTO
 
PARERE GOVERNO 07/11/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/11/2017

DISCUSSIONE IL 07/11/2017

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/11/2017

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 07/11/2017

PARERE GOVERNO IL 07/11/2017

VOTATO PER PARTI IL 07/11/2017

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 07/11/2017

CONCLUSO IL 07/11/2017

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00368
presentato da
DI VITA Giulia
testo di
Martedì 7 novembre 2017, seduta n. 882

   La Camera,
   premesso che:
    la violenza di genere è un crimine e rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani; ha una matrice di carattere sociale ed è una violazione del godimento della libertà individuale di tutte le donne; è una questione culturale radicata profondamente nella relazione tra donne e uomini, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di studio;
    la violenza contro le donne non è un problema che riguarda solo le donne ma riguarda tutta la società e da tutta la società deve essere affrontata;
    la drammatica realtà della violenza di genere richiede una condanna assoluta da parte di tutte le istituzioni ma soprattutto richiede la costruzione di una risposta chiara, coerente, integrata e competente che coinvolga tutti i soggetti parte della realtà nella quale viviamo;
    il 4 giugno 2013 la Camera ha approvato la mozione Speranza, Binetti, Brunetta, Locatelli, Migliore, Mucci, Rondini e Giorgia Meloni n. 1-00067 concernente iniziative volte al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011, è stata ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ed è entrata in vigore il 1o agosto 2014;
    gli articoli 29 e 30 della Convenzione di Istanbul, in particolare, prevedono che alle vittime di episodi di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica fondati sul genere – che si verificano anche all'interno della famiglia o del nucleo familiare – sia riconosciuto il diritto di richiedere un adeguato ed equo indennizzo allo Stato;
    la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, mira a facilitare l'accesso ad un indennizzo per i cittadini dell'Unione che, vittime di un reato intenzionale e violento in uno Stato membro diverso da quello di residenza, non siano riusciti ad ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi non possiede le risorse necessarie oppure non può essere identificato o perseguito;
    in applicazione della Convenzione di Istanbul lo Stato italiano, con l'approvazione della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha introdotto nuove norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori attraverso modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nuove misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, nuove disposizioni relative alla tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica;
    per quanto attiene più specificamente ai profili strettamente penalistici del tema, secondo la rete dei centri antiviolenza, il nodo dell'intera discussione non è tanto la procedibilità del reato di stalking, quanto piuttosto l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che – in ossequio al disposto dell'articolo 48 della Convenzione di Istanbul – vieti il ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti tra cui la mediazione e la conciliazione nei casi di violenza di genere. Una semplice clausola di esclusione risolverebbe alla radice il problema. A tal proposito ci si aspetta pertanto da un Governo coerente non tanto la modifica per rendere procedibile d'ufficio il reato di atti persecutori, bensì l'esclusione della applicabilità dell'articolo 62-ter del codice penale al reato di atti persecutori e in ogni caso l'esclusione di ogni forma alternativa o riparativa per la definizione di giudizi che vedono le donne vittime della violenza da parte degli uomini, come sancito dalla Convenzione di Istanbul;
    il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che prevede la realizzazione di un sistema integrato di politiche pubbliche, dovrebbe superare l'impostazione dell'intervento basato sull'emergenza, in particolare prevedendo un programma di prevenzione ed emersione. L'educazione, la comunicazione e la formazione divengono elementi importanti in affiancamento alle politiche praticate;
    in parallelo, negli ultimi anni, il problema della violenza di genere è emerso in maniera forte nei discorsi pubblici e nella percezione sociale. La cronaca nazionale riporta, purtroppo sempre più spesso, episodi di cosiddetto femminicidio, maltrattamenti, stalking e discriminazione;
    ogni giorno in Italia vengono stuprate dalle 9 alle 11 donne. È successo più spesso tra il 2012 e il 2013 (alla fine dell'anno i casi denunciati furono quasi 5 mila), un po’ meno tra il 2013 e il 2014 (4.607), ancora meno l'anno successivo (3.624). Il confronto tra il 2017 e il 2016 non riserva sorprese: da gennaio a luglio del 2016 il Viminale aveva registrato 2.345 violenze sessuali, che sono scese a 2.333 quest'anno;
    la vera emergenza resta tuttavia quella relativa al numero degli stupri che avvengono sì, ma di cui nessuno sa niente. Secondo l'Istat – gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al 2014 – vengono commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner o ex, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici. Il che significa, questa sì una sorpresa; in quasi 8 casi su 10 la violenza sessuale non avviene per strada, ad opera di uno sconosciuto. Di più: secondo il rapporto stilato dall'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea, solo il 14 per cento delle donne denuncia gli abusi del partner, percentuale che per l'Italia scende al 10 per cento. Il risultato è che della quasi totalità degli stupri – che dunque avviene tra le mura domestiche o per mano di chi le donne conoscono e amano – non c’è traccia;
    i dati, quindi, sono ben poco incoraggianti e mettono in luce come il problema della violenza di genere sia ancora diffuso e grave;
    ciò che sembra mancare è una seria volontà politica di intervenire concretamente per contrastare la violenza contro le donne, considerato che ciò di cui si discute è un Piano – fondamentale perché dovrebbe contenere azioni concrete e tempi di realizzazione precisi e ovviamente relativi finanziamenti – previsto da una legge addirittura del 2013. Insomma, a distanza di quattro anni ben poco è stato fatto. E quel che è stato realizzato, lo si è fatto con clamorosi ritardi e tempi lunghi, come peraltro gravemente denunciato dalla Corte dei conti;
    la delega alle pari opportunità riguarda competenze ed argomenti importantissimi e centrali nel welfare, tendenti a garantire l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo, soprattutto dei soggetti più deboli, per ragioni connesse in particolare al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale;
    in tale direzione, con rispettivi atti di indirizzo e controllo e con una petizione popolare, la firmataria del presente atto di indirizzo ha a più riprese chiesto che il Governo si impegnasse a proporre la nomina di un Ministro senza portafoglio con delega alle pari opportunità; ciò nonostante si è continuato a registrare negativamente un generale disinteresse politico dell'Esecutivo in merito, non avendo questi dato seguito tempestivo alla questione sollevata – come pur evidenziato dalla Corte dei conti –, rendendosi in tal modo complice della descritta situazione di impasse;
    la legislazione italiana, dunque, garantisce «formalmente» alle donne le cosiddette «pari opportunità» e i diritti fondamentali; tuttavia in Italia, come in molti altri Paesi, nonostante i principi della Convenzione di Istanbul siano stati declinati in una normativa interna «di pari opportunità», di fatto la donna viene ancora discriminata ed è soggetta a violenza quotidiana;
    qui, e in altri luoghi, i diritti fondamentali delle donne a livello normativo sono riconosciuti, quello che manca però è una concreta attuazione del quadro normativo esistente, una efficace risposta di prevenzione e repressione, oltre ad adeguati stanziamenti di fondi che garantiscano alle donne il concreto godimento dei loro diritti;
    per promuovere il cambiamento culturale necessario ad affrontare il fenomeno della violenza di genere declinato come violazione dei diritti fondamentali della persona e migliorare l'efficacia dell'intervento giudiziario resta molto da fare;
    occorrono investimenti, risorse umane e progettualità capaci di farsi carico della realtà della condizione delle donne in Italia e degli ostacoli materiali che le vittime incontrano quando vogliono uscire dalla violenza, offrendo loro supporto e protezione. Il piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto va nella direzione giusta, ma è solo un primo passo, cui necessariamente dovranno seguirne altri;
    la Cedaw, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna delle Nazioni Unite, ha istituito una nuova importante raccomandazione in tema di violenza contro le donne. La raccomandazione generale 35 è stata adottata a luglio 2017 e aggiorna la raccomandazione 19 (introdotta nel 1992) dedicata in specifico sulla violenza di genere. La raccomandazione 35 riconosce espressamente, tra l'altro, le nuove forme di violenza legate alla tecnologia e alla cyberviolenza, si occupa della forme di violenza multipla ed intersezionale, riconosce la necessità di formazione costante degli operatori giudiziari e afferma ancora una volta il divieto di mediazione e conciliazione nei casi di violenza di genere. In tal senso, la raccomandazione prevede uno specifico e importante impegno per tutti gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione;
    è altresì indispensabile un'opera di sensibilizzazione e formazione degli operatori del diritto (magistrati avvocati e forze dell'ordine) e di quelli sanitari: l'esperienza dimostra che tanto più alta è la specializzazione e tanto maggiore è la tutela effettiva dei diritti lesi. La mancanza di conoscenza del fenomeno, di una specializzazione e di una formazione in materia, di una cultura che riconosca il disvalore sociale e criminale dei maltrattamenti agiti dagli uomini nelle relazioni di intimità produce gravi pregiudizi alla parte offesa e la pone a rischio della vita;
    dal canto loro, anche le istituzioni scolastiche devono promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
    gli innumerevoli fatti di cronaca che hanno descritto in questi ultimi anni episodi di violenze e discriminazioni consumatisi principalmente in ambiente scolastico spingono le istituzioni a porre in essere i necessari provvedimenti, consci del fatto che la difficile via da seguire per contrastare il dilagare degli stereotipi e dei ruoli di genere e i conseguenti drammi che il bullismo omofobico sa scatenare sia proprio la via dell'educazione;
    per incidere attivamente sulla prevenzione è fondamentale intervenire nelle scuole, avviando con gli studenti specifiche attività che conducano a riflettere sugli stereotipi di genere, a combatterli e a mostrare le continue e distorte costruzioni dei ruoli maschili e femminili. Solo instaurando un dialogo attivo su questi temi sarà possibile combattere e superare quei presupposti culturali che alimentano e incentivano la discriminazione tra i sessi e che, se non contrastati, continueranno a crescere;
    la violenza sulle donne costituisce una violazione dei diritti umani che ostacola o rende impossibile il godimento di altri diritti umani, compromettendo altresì il raggiungimento della parità di opportunità tra donne e uomini,

impegna il Governo

1) a porre in essere ogni utile iniziativa volta a garantire la corretta stesura ed efficace attuazione del nuovo Piano antiviolenza secondo i principi della Convenzione di Istanbul, ricorrendo in particolare al coinvolgimento tempestivo delle associazioni di settore e dei centri antiviolenza di maggior esperienza dislocati nel territorio, in particolare nella fase di pianificazione degli interventi e coordinamento degli stessi a livello nazionale, in modo da evitare le inefficienze riscontrate nell'attuazione del precedente Piano antiviolenza straordinario varato nel 2015;
2) a prevedere, nell'ambito della redazione del nuovo Piano antiviolenza, maggiore cura e capillarità d'intervento nella formazione degli operatori, a tutti i livelli, a contatto con le vittime di violenza, quali gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, gli operatori giuridici, in particolare avvalendosi anche della cooperazione dei centri antiviolenza di maggior esperienza dislocati nel territorio;
3) a stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando di conseguenza circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio e reperendo le risorse atte a garantire la dotazione necessaria del Fondo contro la violenza alle donne finalizzato alla prevenzione, all'informazione e alla sensibilizzazione nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne di cui all'articolo 1, comma 359, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) di concerto con le rappresentanze scolastiche locali, a porre in essere e dare incentivo, per quanto di competenza, ad iniziative volte alla prevenzione di qualunque forma di discriminazione basata sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale nei contesti scolastici, in particolare implementando percorsi didattici e programmi di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole nelle scuole secondarie di primo grado e nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, nonché integrazione dei corsi di studio universitari, al fine di evitare il perpetrarsi di conseguenti fenomeni di violenza e di bullismo;
5) a riconoscere e attribuire piena autonomia e implementazione del raggio d'azione dell'UNAR, estendendone la sfera di competenza a tutte le forme di discriminazione, non solo quelle razziali, provvedendo altresì a modificare anche la sua stessa denominazione, ormai anacronistica, in «UNA» (Ufficio nazionale antidiscriminazioni), garantendone trasparenza nelle modalità di gestione e finanziamento;
6) a garantire la promozione delle attività propedeutiche alla realizzazione del sistema integrato di raccolta ed elaborazione dei dati, in collaborazione con l'ISTAT e la Rete nazionale dei Centri antiviolenza D.i.Re., e all'analisi dei medesimi al fine di individuare eventuali best practices da replicare sul territorio nazionale;
7) a migliorare ed ottimizzare il rilevamento e l'accessibilità alle informazioni già disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità;
8) ad adottare le iniziative necessarie per assicurare una maggiore attenzione verso il rispetto (sostanziale, e non solo formale) delle modalità di leale collaborazione, tra lo Stato e le regioni, con particolare riguardo alla comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità del concreto impiego delle risorse e delle valutazioni quali-quantitative effettuate sui risultati conseguiti, di modo che lo stesso possa, a sua volta, rassegnare al Parlamento le informazioni a questo dovute sulla concreta attuazione della legge;
9) a garantire la predisposizione degli strumenti necessari a instaurare un efficace collegamento con i Tavoli di coordinamento istituiti presso la sede degli ambiti territoriali, cui è intestata la governance territoriale;
10) ad assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente in virtù della legge n. 119 del 2013 siano erogati senza ritardi, ad accertare le cause di eventuali ritardi riscontrati al fine di adottare tutte le misure necessarie per porvi rimedio;
11) ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità secondo la reportistica ricevuta da regioni e province autonome;
12) a proseguire nelle azioni già intraprese con l'istituzione del fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime al fine di monitorare l'adeguatezza della copertura finanziaria;
13) a porre in essere le opportune iniziative di carattere legislativo volte a garantire l'esclusione della applicabilità dell'articolo 162-ter c.p. al reato di atti persecutori e in ogni caso l'esclusione di ogni forma alternativa di risoluzione di controversie, o di giustizia riparativa per la definizione di giudizi che vedono le donne vittime della violenza da parte degli uomini, alla luce della Convenzione di Istanbul;
14) a porre in essere le opportune attività, anche di carattere legislativo, volte a dar seguito agli impegni previsti dalla raccomandazione generale 35 della Cedaw, adottata a luglio 2017;
15) ad attivare ed intensificare gli interventi per il recupero e l'accompagnamento degli autori di violenza nelle relazioni affettive e dei soggetti a rischio e per la prevenzione della recidiva per i reati di natura sessuale, riconoscendo comunque priorità nell'attuazione delle misure ai diritti ed alla sicurezza delle vittime, supportando e intensificando l'attività dei centri di ascolto coordinati a livello nazionale e garantendo la collaborazione degli stessi con il circuito già attivo di assistenza alle vittime, in modo da strutturare azioni coordinate per il recupero dell'uomo e dell'individuazione dell'uomo maltrattante;
16) ad adottare ogni utile iniziativa, anche attraverso apposite campagne di informazione e sensibilizzazione, volta a incoraggiare gli uomini e i ragazzi a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul.
(6-00368)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Di Vita, Nuti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

violenza