ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 365 del 19/01/2015
Abbinamenti
Atto 6/00106 abbinato in data 19/01/2015
Atto 6/00107 abbinato in data 19/01/2015
Atto 6/00108 abbinato in data 19/01/2015
Atto 6/00110 abbinato in data 19/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BONAFEDE ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015


Stato iter:
19/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2015
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO GOVERNO 19/01/2015
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2015
Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto MAIETTA PASQUALE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/01/2015
Resoconto FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 19/01/2015

PARERE GOVERNO IL 19/01/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/01/2015

DISCUSSIONE IL 19/01/2015

RESPINTO IL 19/01/2015

CONCLUSO IL 19/01/2015

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00109
presentato da
BONAFEDE Alfonso
testo di
Lunedì 19 gennaio 2015, seduta n. 365

   La Camera,
   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941 n. 12 come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
   premesso che:
    relativamente alla materia dell'ordinamento giudiziario, soggetta ad una riserva di legge, sancita dalla Costituzione, posta a salvaguardia del principio di separazione dei poteri ed in particolare dell'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo, il reiterato ricorso da parte del Governo all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza desta notevoli perplessità, in quanto i limitatissimi tempi del procedimento parlamentare di conversione di un decreto-legge non sono idonei a garantire un'adeguata discussione e ponderazione dei delicati interessi in conflitto;
    a tal proposito, pur ravvisando la necessità inderogabile di poter affrontare i nodi legislativi, procedurali e finanziari che attengono ad una sostanziale rivisitazione complessiva delle norme legate al funzionamento della funzione giurisdizionale nel nostro Paese, è necessario che le misure d'iniziativa governativa relative alla giustizia debbano sempre essere sottoposte all'esame del Parlamento nelle forme ordinarie, rispettose della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento;
    la rapidità dell'accertamento delle responsabilità penali e la predisposizione di norme e riforme anche strutturali tali da garantire la certezza del diritto e la certezza della pena, idonee tra l'altro a garantire la conclusione dei processi prima del decorso del termine prescrizionale, e quindi l'efficientamento dell'intero sistema giudiziario e lo snellimento delle regole procedurali dei processi, sia penali sia civili, debbono necessariamente rappresentare una priorità dell'azione governativa;
    il settore della giustizia – al contrario – nel corso degli ultimi anni, non è stato oggetto di alcuna significativa riforma strutturale, relativamente ad un disegno strategico e organico di rilancio della sua funzionalità, ma anzi è stato sottoposto a disomogenei interventi che, lungi dall'apportare reali benefici, ne hanno, invece, concretamente limitato la funzionalità e la efficacia;
    dall'insediamento dell'attuale Governo, la cosiddetta riforma della giustizia, varata in termini secondo i firmatari del presente atto di indirizzo del tutto generici lo scorso 29 agosto, si è tradotta in un intervento legislativo frastagliato e parcellizzato, incapace sia nel metodo – mal coordinato con il lavoro delle competenti Commissioni parlamentari – sia nel merito – fissando una pluralità di obiettivi le cui rispettive priorità risultano scarsamente omogenee tra di esse sotto il profilo politico e funzionale – di generare apprezzabili effetti di sistema;
    il sistema giustizia ha subìto progressivamente modifiche legislative del quadro normativo sul piano delle politiche finanziarie, delle politiche delle risorse umane delle dotazioni infrastrutturali, tali da generare un sistema del tutto asfittico cui l'attuale Governo ha inteso far fronte, per il 2015, con modesti stanziamenti attribuiti al fondo per l'efficienza del sistema giudiziario controbilanciati con tagli al bilancio al programma della giustizia civile e penale, questi ultimi più che doppi rispetto ai primi;
    considerando come un unicum, sotto il profilo politico e di indirizzo, il rapporto tra Esecutivo e Parlamento nel corso di questa legislatura sul tema della giustizia, il precedente Governo ha sottoposto all'esame del Parlamento numerosi atti, prevalentemente attraverso lo strumento del decreto-legge, i quali, oltre che di dubbia costituzionalità sotto il profilo del metodo, hanno avuto un impatto assolutamente negativo sul duplice fronte della garanzia del diritto all'accesso per il cittadino alla giustizia e dell'effettività della certezza della pena per i condannati;
    a tale proposito si debbono ricordare, quali esempi di normazione, ad avviso dei firmatari del presente atto, disorganica ed inefficace: il decreto-legge n. 69 del 2013 «Decreto del fare», che ha recato modifiche al diritto processuale – segnatamente con riferimento alle modalità di accesso al processo civile e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione – che incidono sulla tutela del diritto costituzionale alla difesa in giudizio;
    il decreto-legge n. 78 del 2013 «Decreto carceri», che non ha previsto, a fronte di un aumento dei flussi in uscita, adeguati stanziamenti volti alle attività per il reinserimento sociale e professionale per gli ex detenuti;
    il decreto-legge n. 93 del 2013 «Decreto sul femminicidio», che con l'introduzione di meccanismi – peraltro secondo i firmatari del presente atto di indirizzo inapplicabili – orientati al solo versante della repressione e non alla prevenzione, ha rappresentato una preziosa opportunità sprecata dal Governo per contrastare con successo il fenomeno della violenza sulle donne, preferendo colpevolmente un approccio al problema di tipo esclusivamente comunicativo, mascherando inoltre, nelle pieghe di un decreto dedicato ad un grave ed attualissimo problema, alcune materie che ne erano del tutto avulse;
    gli interventi sul riordino della geografia giudiziaria, scevri da criteri oggettivi di revisione e non funzionali all'attuale assetto demografico ed economico del Paese, oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione da parte di nove consigli regionali che ne hanno richiesto un referendum abrogativo;
    la legge di stabilità 2014, dove, in assenza di appositi stanziamenti per il settore giustizia si è peraltro mortificato l'istituto del gratuito patrocinio sottraendo ad esso risorse fondamentali, effettuando altresì un aumento indiscriminato del contributo forfettario per l'iscrizione al ruolo delle cause. Aumento che ha frapposto un emblematico ulteriore filtro fra la giustizia ed il cittadino, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo assolutamente in contrasto con l'articolo 111 (comma 6) della Costituzione;
    il più recente decreto-legge n. 146 del 2013 «Svuota carceri», recante un vero e proprio indulto mascherato estraneo alla Costituzione, omogeneo alle politiche messe in atto sino ad oggi dal Governo per alleggerire la densità all'interno delle carceri. Politiche che sempre a parere dei firmatari del presente atto, non sono ispirate dal senso di responsabilità istituzionale teso a salvaguardare il principio della funzione rieducativa della pena bensì essenzialmente volte all'unico fine di evitare allo Stato le gravose ripercussioni economiche derivanti l'applicazione della «sentenza Torregiani»;
    il disegno di legge delega al Governo collegato alla legge di stabilità sulla giustizia civile, col quale si intende negare il diritto all'appello prevedendo il rilascio delle motivazioni della sentenza di primo grado previo pagamento di un ulteriore contributo unificato. Pregiudizio del diritto alla difesa che si concretizza altresì mediante la preoccupante previsione della condanna solidale dell'avvocato in caso di pronuncia ex articolo 96 del codice di procedura civile, nella quale il magistrato può anche decidere se una causa è «temeraria», o meno, a scapito di un avvocato che si vedrebbe costretto a pagarne economicamente le conseguenze;
    cui si aggiungono, inserendosi nel medesimo solco, i seguenti provvedimenti licenziati dall'attuale Governo:
     il decreto-legge n. 90 del 2014, «decreto P.A.», con il quale sono state introdotte sensibili restrizioni all'accesso alla giustizia amministrativa, limitando in concreto la possibilità di ricorso mediante l'inasprimento delle sanzioni a carico della parte soccombente proponente ricorso (cosiddette «misure per il contrasto all'abuso del processo»), nonché introducendo restringimenti – oltre che al numero delle pagine ammissibili del ricorso – ai tempi ed alla portata dei provvedimenti cautelari, sottomettendoli al deposito di una cauzione, accelerando i tempi della definizione – in forma semplificata – della decisione, configurando una giustizia amministrativa, di fatto, non alla portata di ciascun cittadino e difficilmente in grado di esercitare il suo precipuo ruolo di controllo di legalità negli atti della pubblica amministrazione;
     il decreto-legge n. 92 del 2014 sui rimedi risarcitori in favore dei detenuti che, proseguendo in linea con i più recenti provvedimenti «Svuota carceri» ed «indulti mascherati», ha inteso addirittura conferire 8 euro al giorno ai carcerati sofferenti del sovraffollamento carcerario;
     il decreto-legge n. 132 del 2014 sulla giustizia civile, che ha delineato, l'introduzione di un separato sistema giudiziale (civile) sempre più privatizzato – nel quale le liti potranno essere risolte rivolgendosi a pagamento ad arbitri, mediatori e avvocati in maniera privata – a discapito dell'imparzialità della decisione e, di conseguenza, accessibile solo a chi potrà permettersi di pagarlo, nonché introducendo una nuova procedura «leggera» per separazioni e divorzi del tutto insensata se non accompagnata dalla riduzione dei termini temporali, così come peraltro indicato dalla Camera con l'approvazione della proposta di legge sul «divorzio breve»;
     il decreto legislativo ai sensi della legge delega n. 64 del 2014, con il quale si consente la non punibilità, a discrezione del giudice, per tutti i reati fino a cinque anni nel massimo della pena senza eccezione alcuna, inclusi violenza privata, l'omicidio colposo, gli atti persecutori, istigazione alla pedofilia o alla pedopornografia, adescamento di minori, atti di terrorismo, in base alla tenuità del fatto e delle modalità del comportamento del reo;
    la legge di stabilità 2015, per la quale, oltre a comportare una riduzione delle dotazioni del Ministero della giustizia, derivanti da riduzioni sul programma amministrazione penitenziaria (-36,2 milioni di euro) e del programma giustizia civile e penale (-64,2 milioni), ha disposto, l'aumento delle spese di notificazione richieste agli ufficiali giudiziari nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro;
    la produzione dei ricordati interventi legislativi, di scarso respiro, è stata costantemente dettata dall'esigenza di sfruttare politicamente il clamore suscitato dalla stampa di fronte a casi eclatanti che hanno sensibilizzato l'opinione pubblica, dando luogo ad esili e lacunose riforme rappresentate come intervento urgente, e necessario ad arginare ciò che di volta in volta occupava il dibattito sui media, quanto più, parallelamente gli interventi in tema di giustizia penale sono apparsi dominati da un «logica esterna» apparentemente riconducibile ad accordi extraparlamentari che, sul fronte del contrasto al malaffare hanno creato dilazioni dannose per l'affermazione e la difesa del principio della certezza della pena;
    tra questi, da ultimo, si iscrive il disegno di legge sulla corruzione che, licenziato con massima urgenza lo scorso dicembre, dal Governo all'indomani dei clamorosi fatti di cronaca riguardanti la cosiddetta «mafia capitale», che ha visto direttamente coinvolti esponenti di centrosinistra e centro-destra, ha appena iniziato il suo iter parlamentare avviandosi verso esiti che ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo non appaiono affatto soddisfacenti, anche in considerazione degli effetti di forte rallentamento sui lavori parlamentari già in corso sulla materia;
    ai numerosi interventi nel settore della giustizia civile, non ha corrisposto, nelle intenzioni del Governo e della maggioranza, altrettanta attenzione e spirito riformatore nei confronti della giustizia penale, laddove, in tale settore, e più specificamente in tema di lotta alla corruzione, reato di falso in bilancio, certezza della pena, allungamento della prescrizione, reati fiscali, è da individuarsi la vera urgenza ed emergenza in tema di efficacia del sistema giustizia;
    sono da intendersi come indicativi di un metodo discontinuo, ondivago e, nei fatti, controproducente, in tema di lotta al malaffare da parte del Governo, i recenti esempi di interventi su singoli temi nell'ambito di più ampli contenitori legislativi in discussione presso il Parlamento quali, ad esempio, l'inserimento del reato dell'autoriciclaggio – del tutto inefficace se inapplicabile ai beni per godimento personale acquistati con capitali illeciti – nell'ambito della legge sul rientro dei capitali o la reintroduzione di ampie soglie nel reato di falso in bilancio attraverso un emendamento, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, in contraddizione a quanto dichiarato pubblicamente dallo stesso Ministro in materia;
    è in tale contesto che si è volutamente rinunciato ad attuare ben più ampi e ponderati progetti, se non di facciata, che avrebbero potuto incidere positivamente su vari aspetti sistematici, preferendo invece interventi di carattere disorganico, fra i quali si iscrive il rinnovato e discutibile impulso alla riforma della responsabilità civile dei magistrati, accantonando in tal modo l'opportunità di intervenire con lungimiranza sull'ordinamento, restituendo efficacia ed efficienza ad un servizio fondamentale per la democrazia e per la legalità;
    uno dei più gravosi problemi che affligge la giustizia italiana concerne patologicamente la mancanza di una effettiva volontà di razionalizzazione e rilancio del comparto giustizia, sia dal punto di vista quantitativo, in termini di mancanza di adeguati investimenti nelle strutture ed infrastrutture, sia dal punto di vista qualitativo a causa della mancanza di strumenti volti ad una pianificazione della formazione e valorizzazione della professionalità delle risorse umane impiegate negli uffici giudiziari;
    il perdurare di tale situazione ed anzi l'aggravarsi continuo delle condizioni di svolgimento dell'attività giudiziaria si riverbera inevitabilmente sulla funzionalità ed efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole durata del processo;
    un altro aspetto negativo del cattivo funzionamento della giustizia penale e dei problemi più impellenti che affliggono la giustizia italiana concerne la ragionevole durata del processo, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo concernente il diritto ad un processo equo, in presenza di oltre 5 milioni di processi civili e 3 milioni di processi penali e di tempi medi di definizione che nel civile sono pari ad oltre 7 anni e nel penale a circa 5 anni;
    l'aumento dei costi per l'accesso alla giustizia associato all'introduzione di filtri obbligatori preventivi prima del radicamento del procedimento civile stesso, sembra rappresentare un approccio fortemente inidoneo a coniugare l'intento deflattivo del carico civile con la certezza del diritto;
    con riferimento agli strumenti deflattivi, il combinato disposto della scelta dell'introduzione della mediazione obbligatoria con decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 dichiarata incostituzionale, dalla sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 della Corte costituzionale con sua conseguente disapplicazione, ma nuovamente reintrodotta, ad avviso dei firmatari della presente risoluzione con insignificanti modifiche, con l'introduzione nel decreto-legge n. 32 del 2014 dell'arbitrato per la conclusione extragiudiziale delle controversie civili, dà luogo a gravi carenze sotto il profilo dell'accesso alla giustizia per il cittadino nonché dell'imparzialità delle soluzioni adottate;
    la Relazione, nell'ambito degli interventi volti alla razionalizzazione del processo, non dedica particolare rilievo né all'introduzione di adeguate riforme strutturali, né alle problematiche concernenti il personale dell'amministrazione giudiziaria e alle conseguenti iniziative da assumere in materia. E che, a tal riguardo, non possono certamente essere considerati interventi strutturali e risolutivi la proroga dell'arruolamento, al fine di contribuire a smaltire l'arretrato civile, di stagisti, giovani neolaureati che reclutati dal Ministero della giustizia, con un ridottissimo contributo spese né alcuna copertura assicurativa sugli infortuni, e l'inserimento in via straordinaria e provvisoria di giudici ausiliari retribuiti a cottimo, nonché la proroga, senza precisi intendimenti della questione dei cosiddetti precari della giustizia;
    occorrerebbe riconsiderare positivamente il ruolo del giudice di pace in quanto, organo giudicante di primo grado in materia civile e penale, definisce annualmente oltre due milioni di procedimenti i quali hanno una durata che si attesta in tempi inferiori ad un anno, ovvero un terzo del tempo necessario per la definizione dei giudizi innanzi ai tribunali, rispettando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
    sul tema del sovraffollamento carcerario le soluzioni sin qui proposte dal Ministro, confermando l'impostazione del precedente Governo, non hanno presentato interventi di tipo qualitativo, né qualitativo per il miglioramento delle condizioni detentive, laddove, in assenza di un «piano carceri» capace di fornire risultati tangibili è stata rafforzata ogni misura rivolta a conseguire scarcerazioni e misure alternative al carcere, mantenendo ugualmente un livello di popolazione carceraria pari a 53623 reclusi, 4000 in più dei posti a disposizione;
    l'annoso problema del sovraffollamento carcerario rappresenta una questione di legalità perché nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha commesso reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto;
    con riferimento alle problematiche della situazione carceraria, non si può non rilevare il permanere di condizioni assolutamente paradossali, come quella di strutture terminate da molti anni e non ancora entrate in funzione, talune delle quali si presentano già obsolete;
    le strategie di lungo termine per affrontare il decongestionamento degli istituti carcerari, che risiedono nella costruzione di nuove strutture, vedono, ad oggi un «piano carceri» che, dalla sua attivazione nel 2010 non ha prodotto, al di fuori di questioni giudiziarie che ne hanno coinvolto il vertice e l'impiego di oltre quattrocento milioni di euro, ancora alcun risultato apprezzabile nella creazione di nuovi posti a disposizione per accogliere i detenuti, nonostante l'impostazione emergenziale degli strumenti a disposizione dei commissari;
    fra le questioni si ritengono prioritarie in materia di contrasto all'illegalità ed alla criminalità organizzata appare indispensabile valutare una più attenta gestione del 41-bis, relativamente ai circuiti informativi paralleli che nascono dentro gli istituti penitenziari, effettuare un puntuale monitoraggio degli enormi patrimoni confiscati ai mafiosi, nonché ulteriormente alzare il livello di guardia nei confronti delle rilevate infiltrazioni mafiose nell'ambito degli appalti relativi all'imminente Expo 2015 anche attraverso maggiori stanziamenti da destinare all'Autorità nazionale anti corruzione;
    ricordato che, nel 2012, la Corte dei conti ha affermato che la corruzione costa allo Stato italiano 60 miliardi di euro, oggi l'Italia è il Paese più corrotto d'Europa, secondo il Corruption Perception index 2014 di Transparency International, 69esimo posto nel mondo, sorpassata dalle migliori performance di Sud Africa e Kuwait (in 67esima posizione) e seguita da Montenegro, collocandosi nel G20 in una posizione inferiore a tutte le nazioni europee, sorpassata non solo da Usa e Canada, ma anche da Arabia Saudita e Turchia, tale che una delle questioni cruciali per il nostro Paese, anche dal punto di vista economico, è rappresentata dalla risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della corruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per il sistema economico con effetti devastanti sulle medie e piccole imprese in termini di mancata concorrenza;
    è evidente che una risposta al problema della corruzione non può essere circoscritta al piano giudiziario; tuttavia occorre rilevare che il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato criticamente come la prescrizione dei reati incida pesantemente, nel nostro Paese, sui processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire alle sentenze;
    la corruzione ha sin qui trovato terreno fertile a causa del fatto che molteplici strumenti normativi siano stati depressi o distrutti o non ancora introdotti, come la sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio che consente a vile prezzo le uscite «in nero» dalle casse di imprese pubbliche e private;
    nessun procedimento di riorganizzazione può sperare di funzionare omettendo un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, nonché un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno;
    ogni ipotesi di amnistia o di indulto rappresenta una sconfitta per il principio di legalità, per il principio di effettività della pena e per le tante vittime che hanno aspettato e sperato nel funzionamento della giustizia;
    il ricorso a surrettizi provvedimenti indulgenziati, slegati dall'apposito percorso previsto dall'articolo 79 della Costituzione e privi di un impatto generalizzato, rischiano di dar luogo a meccanismi in base ai quali lo sconto di pena cresce con il crescere della pena consentendo proprio ai soggetti più pericolosi sul piano criminale di poter uscire dal carcere;
    va considerato infine essenziale il perseguimento del principio di legalità e va valutata l'ineludibilità dell'efficienza del sistema giudiziario per il contrasto prioritario alla criminalità organizzata, alla corruzione ed all'evasione fiscale e, quindi, per il progresso socio-economico del Paese;
    ciò premesso, preso atto delle comunicazioni del Ministro della giustizia,

impegna il Governo:

   in materia di amministrazione della giustizia:
    a porre il servizio giustizia che lo Stato rende al cittadino, basilare per il recupero di competitività del Paese, al centro della propria azione politica e progettuale, individuando adeguate e perduranti risorse economiche tese a conseguire efficienza ed efficacia per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia sia mediante un significativo incremento di personale per l'intero comparto, sia giudicante che amministrativo, che attraverso la predisposizione di risolutive strategie di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici, mediante banda larga e computer di ultima generazione inclusi portatili per il telelavoro con adeguati sistemi di sicurezza, e dei procedimenti con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica;
    a provvedere, per l'anno in corso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente alle figure professionali di almeno 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari, al fine, peraltro, di accompagnare da subito il processo di implementazione del processo telematico;
    a intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, proposta mediante l'esclusivo strumento di un unico disegno di legge, che intervenga sulla struttura del procedimento penale per eliminare gli ostacoli alla sua celere celebrazione, tale da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata del processo;
    a rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l'esercizio del proprio diritto alla giustizia a partire da:
     una valorizzazione dell'istituto del gratuito patrocinio ed alla riduzione generalizzata delle spese di giustizia a carico dei cittadini (contributo unificato, marche da bollo, anticipazioni e altro), a partire dalla soppressione delle misure di innalzamento dell'anticipazione forfettaria per le notificazioni nei procedimenti giurisdizionali e di riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato nei casi di patrocinio a spese dello Stato;
     l'abolizione di qualsiasi carattere di obbligatorietà, onerosità e consequenzialità sulle decisioni giudiziali dell'istituto della mediazione;
     la previsione, nell'ambito della recente degiurisdizionalizzazione del processo civile, di rendere gratuito il ricorso all'arbitrato per la definizione extra processuale delle controversie;
     la rimozione di ogni previsione dell'introduzione di una motivazione a pagamento tale da limitare la possibilità per una vittima di poter ricorrere contro una sentenza sbagliata, se non pagando ulteriormente per la tutela di un diritto;
    in tema di giustizia amministrativa, a rimuovere i limiti al diritto all'accesso alla giustizia per i ricorrenti quali, in particolare: la limitazione nella dimensione degli atti del ricorso, l'inasprimento delle penalità per la parte soccombente (misura di carattere dissuasoria piuttosto che sanzionatoria), il pagamento di una cauzione potenzialmente subordinante l'efficacia della misura cautelare, nonché la previsione della sentenza in forma semplificata, in quanto deleteri ai fini di un adeguato ed efficace controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione;
    a sostenere una severa ed univoca legislazione anticorruzione e più in generale contro il malaffare, nell'esclusivo interesse del cittadino contribuente onesto che sia dunque orientata:
     a una revisione della prescrizione che la interrompa dal momento del rinvio a giudizio dell'imputato;
     all'introduzione del whistleblowing nell'ordinamento, teso a proteggere chi denuncia la corruzione, nel pubblico e nel privato, premiandolo;
     a reintrodurre il reato di falso in bilancio senza alcuna soglia di non punibilità;
     ad aumentare le pene e a rivedere la tipizzazione del 416-ter, per scoraggiare qualsiasi alleanza tra politica e criminalità organizzata;
     ad aumentare le pene per i reati di natura amministrativa e rendere severa la punizione per chi attacca il pubblico interesse;
     ad un aggiornamento del reato di autoriciclaggio così da colpire il riutilizzo dei capitali indebitamente percepiti o frutto di corruzione anche se impiegati per l'acquisto di beni per godimento personale del reo;
     ad introdurre l'incandidabilità immediata anche appena dopo la sentenza di primo grado, per la durata di dieci anni e per tutte le elezioni per sindaci o consigliere di comuni sciolti per mafia coniugata con la previsione del blocco dei vitalizi ai condannati per mafia;
     al ritiro, dallo schema di decreto legislativo ex delega fiscale varato, di qualsiasi possibilità di depenalizzazione per soglie dei reati riconducibili alla dichiarazione fraudolenta mediante artificio;
     al ritiro dello schema di decreto legislativo sulla «non punibilità dei reati lievi», ovvero, laddove possibile, operare un'esclusione dal novero degli effetti della delega per i reati che destano maggiore allarme sociale;
    a sostenere una riforma della responsabilità civile dei magistrati scevra da qualsiasi intento intimidatorio, tesa unicamente ad accertare l'effettività della colpa grave nella condotta del giudice, al fine di non compromettere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura da qualsiasi condizionamento esterno;
    a favorire altresì, per quanto di competenza, l’iter delle proposte di legge di iniziativa parlamentare in tema di: divorzio breve, revisione dell'impianto normativo e depenalizzazione dei reati connessi alla coltivazione, cessione e consumo della cannabis; inasprimento per le pene legate ai reati di corruzione ed alla loro prevenzione; revisione della prescrizione nel processo penale; riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero; determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale; riforma dello strumento dell'azione di classe; reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato; protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico; delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale,
   con riferimento al sistema carcerario impegna, altresì, il Governo:
    a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'edilizia penitenziaria prevedendo, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione di nuove strutture solo ove necessario e, con priorità, l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando anche l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti, evitando in ogni caso il ricorso a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici;
    ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare – nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti alle persone detenute e delle norme nazionali ed internazionali di carattere pattizio – il trasferimento delle persone straniere detenute che abbiano subito condanna definitiva, assicurando a tal fine una più ampia ed efficace applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo, il 21 marzo 1983 e favorendo altresì la conclusione di appositi accordi in tal senso con altri Paesi, in modo da consentire ad un maggior numero di persone di scontare la condanna nel Paese d'origine;
    a garantire il principio della certezza della pena, ponendo fine alla definizione di norme emergenziali recanti sconti di pena generalizzati a scapito della sicurezza dei cittadini;
    ad istituire un garante per i diritti dei detenuti che sia concretamente slegato ed indipendente, sia sul piano formale che sostanziale, dall'Esecutivo;
    ad assumere iniziative per lo stanziamento di fondi necessari per completare l'organico degli operatori, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
    al fine di ridurre la recidiva e favorire la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento del detenuto nella società, a destinare adeguate risorse al lavoro all'interno delle carceri.
(6-00109) «Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

responsabilita' civile

accesso alla giustizia

mafia