ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 147 del 08/01/2014
Abbinamenti
Atto 1/00194 abbinato in data 08/01/2014
Atto 1/00255 abbinato in data 08/01/2014
Atto 1/00256 abbinato in data 08/01/2014
Atto 1/00257 abbinato in data 08/01/2014
Atto 1/00258 abbinato in data 08/01/2014
Atto 1/00259 abbinato in data 08/01/2014
Atto 1/00260 abbinato in data 08/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 08/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 08/01/2014
DI GIOIA LELLO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 08/01/2014
PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 08/01/2014


Stato iter:
08/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/01/2014
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 08/01/2014
Resoconto MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto ROSSI DOMENICO PER L'ITALIA
Resoconto DI GIOIA LELLO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto TINAGLI IRENE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto GALLI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto PIZZOLANTE SERGIO NUOVO CENTRODESTRA
Resoconto DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/01/2014

NON ACCOLTO IL 08/01/2014

PARERE GOVERNO IL 08/01/2014

DISCUSSIONE IL 08/01/2014

RESPINTO IL 08/01/2014

CONCLUSO IL 08/01/2014

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00042
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147

   La Camera,
   premesso che:
    lo scenario macroeconomico che caratterizza anche in questi ultimi mesi del 2013 il nostro Paese, segnala il perdurare della grave crisi che l'affligge ormai da un quinquennio e offre timidi segnali di risveglio per un'economia che non riesce ad agganciare il treno della ripresa avviatosi, seppur con molte incertezze, negli USA e in Germania;
    i vari indicatori economici, quali la caduta del fatturato e della produzione industriale, l'aumento della disoccupazione, il calo dei consumi privati, la stasi degli investimenti pubblici, la difficoltà di approvvigionamento finanziario per le imprese piccole e grandi, la chiusura di aziende artigiane e commerciali, testimoniano che la crisi in Italia sarà destinata a protrarsi ancora, come anche il Fondo monetario internazionale (FMI) ha recentemente affermato, prevedendo una contrazione del reddito prodotto pari a -1,5 per cento a fine anno e una timida ripresa nel 2014 intorno a + 0,5 per cento;
   i nuovi interventi del Governo per fronteggiare la crisi, destinati a falcidiare sempre più crudamente i redditi, soprattutto delle famiglie, pongono allora l'interrogativo su chi dovrà ancora una volta sopportare il peso della crisi e su chi andranno a gravare gli eventuali nuovi e maggiori oneri che certamente non potrà riguardare quella fascia di cittadini il cui reddito disponibile ha subito nel corso di questi anni la forte erosione del potere d'acquisto a causa dell'inflazione e della introduzione delle varie imposte comunque denominate;
    è necessario, inoltre, che qualsiasi nuovo provvedimento volto a contenere la spesa pubblica e alla riduzione del disavanzo debba ispirarsi al dettato e allo spirito del primo comma dell'articolo 53 della Costituzione che stabilisce «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»;
    proprio tenendo conto delle fragili condizioni economiche del Paese e in ossequio al dettato costituzionale nel panel delle misure da mettere in campo per reperire nuove risorse dovrà essere inserita anche una iniziativa che punti a contenere la spesa previdenziale agendo sulle cosiddette «pensioni d'oro». Operazione questa ad alto valore simbolico ed etico se si tiene conto che il rapporto elaborato dall'Istat nei mesi scorsi in collaborazione con l'INPS rivela che nel 2011 più di un pensionato su otto ha percepito meno di 500 euro al mese e che quasi la metà dei pensionati, circa 7,4 milioni, il 44,1 per cento del totale, ha ricevuto redditi da pensione per un importo inferiore a 1.000 euro;
    va ricordato che dal 1992 in poi gli interventi macro e micro sulle riforme del sistema previdenziale che hanno tentato di limitare la crescita della spesa pensionistica sono stati molti, ma essi hanno inciso prevalentemente sul requisito anagrafico e contributivo, non ultimo la «riforma Fornero», senza mai intervenire sui redditi delle pensioni alte, anzi penalizzando nella realtà quelli più bassi;
    l'intangibilità delle «pensioni d'oro» non viene compresa da gran parte della popolazione costretta a vivere in condizioni di grande difficoltà e a tal proposito è ormai superata la teoria dei «diritti quesiti», fondata sul principio della «irretroattività» che a ben vedere costituisce un principio giuridico, non un limite legislativo, e pertanto non può vietare al legislatore di emanare norme che retroagiscano nel passato, soprattutto in vista di nuove esigenze sociali;
    la Corte costituzionale ha più volte posto alle legittime aspettative il limite di interessi superiori: nel caso delle «pensioni d'oro» esso sarebbe il principio fondativo della Repubblica, ex articolo 3 della Costituzione, di uguaglianza;
    la Corte costituzionale con sentenza n. 390 del 26 luglio 1995 ha stabilito che il cosiddetto «diritto quesito» previdenziale va valutato con riferimento alla normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto alla pensione, non sussistendo un diritto quesito relativo al trattamento di pensione in base alla normativa vigente al momento in cui il dipendente è stato assunto;
    il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 140 del 28 febbraio 1987) a sua volta, ancora prima aveva statuito «...In materia di quiescenza non può parlarsi di diritto quesito se non quando la pensione non sia stata liquidata, mentre anteriormente al verificarsi del fatto acquisitivo del diritto a pensione il dipendente può vantare solo una aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza»;
    ancora la Corte costituzionale, con sentenza n. 446 del 12 novembre 2002, ha ribadito un principio già espresso in una sentenza pregressa, con la statuizione secondo cui il Parlamento può, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre indennità previdenziali già in essere, introducendo con legge una «disciplina non irragionevolmente più restrittiva»;
    tra l'altro, l'equilibrio iniziale delle prestazioni viene turbato oltre ogni limite tollerabile (economicamente) da «sopravvenienze», ossia da fatti nuovi e non (o solo parzialmente) preventivabili per i quali si può e si deve invocare la regola presente nel codice civile della «eccessiva onerosità sopravvenuta», che permette di rideterminare le prestazioni previdenziali che, nel corso del tempo e per fatti non preventivabili, si sono rese, appunto, «eccessivamente onerose»: è il caso delle «pensioni d'oro»;
    con diversi pronunciamenti la Consulta si è affidata alla «prudente valutazione del legislatore», tenuto ad assicurare «in via di principio» la certezza dei rapporti giuridici, ritenuta uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile, che dovrà necessariamente tenere in conto anche il nuovo articolo 81 della Costituzione, il quale afferma che «lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico»;
    a tutto ciò si aggiungono le ricordate esigenze di equità sociale, non più rinviabili, che suggeriscono anche l'introduzione del divieto del cumulo tra più trattamenti previdenziali e tra questi e i vitalizi,

impegna il Governo

   ad assumere le opportune iniziative in sede normativa finalizzate a introdurre il divieto di cumulo tra le pensioni di importo superiore a 75.000 euro netti l'anno e altri redditi da lavoro dipendente, autonomo e libero professionale;
   a introdurre nuove aliquote impositive, in forma progressiva per scaglioni, cui sottoporre le pensioni di importo superiore a 75.000 euro netti all'anno per la parte eccedente tale livello;
   a rivedere con urgenza alcune norme in materia previdenziale che consentono ad alcune categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, pubblici e privati, di godere di trattamenti pensionistici privilegiati e non sempre giustificati da adeguata contribuzione;
   a destinare le somme trattenute al finanziamento di interventi a sostegno delle fasce sociali più deboli a cominciare dalla rivalutazione delle pensioni più basse, ai programmi di assistenza agli anziani e al contrasto delle varie forme di emarginazione sociale.
(6-00042) «Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

pensionato

cumulo delle pensioni

investimento pubblico

produzione industriale

reddito delle famiglie