ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10756

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 754 del 07/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZARDINI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/03/2017

SOLLECITO IL 31/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10756
presentato da
ZARDINI Diego
testo di
Martedì 7 marzo 2017, seduta n. 754

   ZARDINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in linea con la disciplina europea, con il decreto legislativo n. 28 del 2010 è stato introdotto nel quadro normativo italiano l'istituto della mediazione quale procedimento per le controversie di modesta entità, così come definito dal Regolamento sulle (online dispute resolution) (21 maggio 2013) nonché dalla direttiva 2013/11/UE cosiddetta direttiva sull’(alternative dispute resolution) per i consumatori, che è stata attuata con decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, il quale ha modificato e integrato il codice del consumo;
   con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione, individuando in essa un sistema complementare, ma non esclusivo né esaustivo della domanda di giustizia dei cittadini (siano essi persone fisiche, professionisti o imprese), che consente, tuttavia, di contenere la durata dei procedimenti, di introdurre l'informatizzazione dei procedimenti, di controllare e gestire i flussi, di introdurre le specializzazioni, di migliorare le risorse, di introdurre filtri in appello, di liberalizzare le tariffe professionali;
   la norma prevede, fra l'altro, la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione (articolo 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 28 del 2010): «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate»;
   il nuovo articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010, ha però previsto che l'obbligatorietà della mediazione abbia natura transitoria e sperimentale: essa, difatti, ha efficacia per i quattro anni successivi alla data dell'entrata in vigore della riforma del 2013 (21 settembre 2013), pertanto, salvo ulteriori interventi normativi, le controversie vertenti nelle materie elencate nell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, a decorrere dal 21 settembre 2017 non risulteranno più assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria. In altri termini, tali controversie soggiacciono alla disciplina della mediazione obbligatoria solo se instaurate tra il 21 settembre 2013 ed il 20 settembre 2017;
   con decreto ministeriale 7 marzo 2016 è stata costituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia una «Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato», che fissava al 30 settembre 2016 il termine per la consegna della relazione e delle proposte di disciplina;
   prorogato detto termine con decreto ministeriale, in data 18 gennaio 2017 è stato consegnato il risultato dei lavori, con una relazione recante «proposte normative e note illustrative»;
   in tale relazione le ADR sono intese in una duplice funzione: come tecnica per migliorare e agevolare l'accesso alla giustizia e come tecnica per filtrare i procedimenti rivolti al giudice ordinario, quale tentativo di risolvere i conflitti prima che essi si incardinino nel sistema giudiziario, evidenziando la necessità di garantire continuità a tale istituto –:
   se, mantenendo l'Italia in linea con la disciplina normativa europea, il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per prorogare o per proporre senza limiti l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione per le materie elencate nell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010. (5-10756)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso alla giustizia

consegna

protezione del consumatore