Legislatura: 17Seduta di annuncio: 585 del 08/03/2016
Primo firmatario: ALBANELLA LUISELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/03/2016
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLA DIFESA 08/03/2016 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/10/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/03/2016
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 20/10/2016
SOLLECITO IL 14/12/2016
ALBANELLA. —
Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
un lavoratore di 50 anni, Carmelo Cocuzza, dopo 13 anni di servizio, nel 2000 fu licenziato ingiustamente, così come sancito dalla sentenza 4983/14 della Corte di cassazione, sezione lavoro, dal posto che occupava presso il Navy Exchange di Sigonella come lavoratore civile, con mansione di vetrinista;
nel 2004 ottenne la prima sentenza di reintegra dal tribunale del lavoro di Catania che, però, in questi anni, non ha trovato alcuna applicazione. Nel 2010, la corte d'appello sancì il reintegro retroattivo applicando la tutela reale al lavoratore (sentenza n. 812 del 7 ottobre 2010), poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza citata;
ad oggi, ben tre gradi di giudizio hanno stabilito chiaramente che il lavoratore andava reintegrato e risarcito per i danni subiti, nonostante questo, la base USA non solo non ha provveduto a riassumere il lavoratore ma sta anche rifiutando di risarcire il lavoratore per i danni subiti, opponendosi di fatto al pignoramento definitivo e mettendo in discussione le leggi dello Stato italiano;
sedici anni fa l'uomo era stato licenziato insieme ad una sua collega americana, che a differenza del signor Cocuzza, a quanto consta all'interrogante fu reintegrata in tempi brevissimi. Si tratta quindi di una discriminazione tra due posizioni identiche –:
se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non intenda assumere iniziative, nei limiti delle proprie competenze, al fine di favorire il riconoscimento dei diritti che spettano a tale lavoratore, in virtù di quanto disposto dal tribunale italiano con sentenza definitiva della Corte di Cassazione. (5-08037)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto del lavoro
giurisdizione del lavoro
indennizzo