Legislatura: 17Seduta di annuncio: 442 del 15/06/2015
Primo firmatario: VALENTE SIMONE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/06/2015
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 15/06/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/06/2015
SOLLECITO IL 13/07/2016
SIMONE VALENTE. —
Al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
negli anni cinquanta venne messo in commercio il farmaco denominato «talidomide» usato come sedativo, anti nausea e ipnotico e consigliato soprattutto alle donne in gravidanza al fine di calmare i sintomi tipicamente legati ai primi mesi della gestazione. Quello che si osservò dopo alcuni anni dalla commercializzazione del farmaco fu che i bambini, le cui madri avevano assunto il medicinale durante la gravidanza nascevano con alcune patologie tra cui l'amelia (assenza degli arti), la focomelia (la riduzione delle ossa lunghe degli arti superiori e inferiori e quasi sempre bilateralmente), gravi danni agli organi genitali nonché gravi patologie alla colonna vertebrale;
alla luce di tali evidenze, alla fine del 1961 venne data disposizione di ritirare il prodotto dopo che era stato diffuso in 50 Paesi e sotto quaranta nomi commerciali diversi; in Italia il ritiro avvenne solo nel settembre del 1962, ma nonostante ciò molte confezioni rimasero comunque in commercio al punto che oggi in Italia risulta problematico effettuare una valutazione attendibile del consumo del farmaco;
si calcola che tra il 1957 e il 1962 circa 10.000 bambini siano nati con deformazioni dovute al talidomide e in Italia sono circa 400 le persone nate con le deformazioni causate da quel principio attivo;
oggi il farmaco è ufficialmente autorizzato in quasi tutti i Paesi europei ed extra europei per trattare la lebbra, specifiche forme tumorali o altre patologie; in Italia esiste in commercio il prodotto Thalidomide Celgene indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età superiore ai 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate; esso viene talvolta utilizzato in galenica prettamente per uso veterinario;
attualmente il regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (decreto 2 ottobre 2009, n. 163) riconosce ai soggetti focomelici affetti da sindrome da talidomide e nati nella forbice temporale compresa tra il 1958 e il 1965 un regolare indennizzo –:
se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per rivedere i requisiti attualmente richiesti ai fini dell'erogazione dell'indennizzo e riconsiderare i «paletti» temporali entro cui esso viene concesso estendendolo anche ai nati nel periodo successivo al 1965 e al 1966;
se non ritenga opportuno prevedere nei loro confronti delle specifiche visite mediche effettuate da apposite commissioni mediche ospedaliere al fine di escludere in maniera incontrovertibile ed inequivocabile che esista un nesso di causalità tra le patologie sopra menzionate e l'assunzione di talidomide. (5-05803)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):malattia
prodotto farmaceutico
malattia congenita