ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05531

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 422 del 06/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 06/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/05/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/05/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/05/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 25/05/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 06/07/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05531
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Mercoledì 6 maggio 2015, seduta n. 422

   D'INCÀ e COZZOLINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Lamon (Belluno) costituisce un’enclave trentina in territorio veneto poiché la sua collocazione geografica, in quanto unico comune veneto posto oltre il torrente Cismon, ne ha di fatto impedito la comunicazione con la pianura bellunese a valle, inducendo così costanti rapporti socio-economici della popolazione con la vicina provincia di Trento, anziché con la restante provincia di Belluno;
   ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, così come novellato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «si può, con l'approvazione della maggioranza, delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra»;
   con deliberazione consiliare del comune di Lamon del 24, marzo 2004, n. 6, era richiesta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 132, comma 2, della costituzione, al fine del distacco di detto comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino Alto-Adige;
   con ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum del 3 maggio 2005 era dichiarata la legittimità della richiesta referendaria e con successivo decreto presidenziale del 31 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2005, n. 180, erano convocati i comizi elettorali per i giorni 18 e 19 marzo 2007;
   si è perciò svolto nel comune di Lamon il relativo referendum al quale hanno partecipato il 61,6 per cento degli aventi diritto al voto, percentuale rilevante sol che si tenga conto che il 31,3 per cento del totale degli elettori risultava residente all'estero quale iscritto nell'apposita anagrafe, per cui una parte consistente di essi è rientrata appositamente a Lamon per esprimere il proprio consenso non essendo prevista la possibilità del voto per corrispondenza per tale consultazione;
   l'ufficio centrale per il referendum con verbale chiuso in data 8 novembre 2005, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2005, n. 264 ha accertato che i voti favorevoli al distacco territoriale del comune di Lamon dalla regione Veneto ed alla sua aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, erano pari al 57,2 per cento sul totale degli elettori iscritti alle liste elettorali del suddetto comune, e che dunque doveva dichiararsi approvata la proposta sottoposta a referendum, essendo stato raggiunto e superato il quorum prescritto dall'articolo 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970;
   il comune di Lamon è stato così il primo ente locale italiano che nella storia repubblicana ha attivato positivamente il referendum di variazione territoriale regionale ex articolo 132, secondo comma, della costituzione; ciò è testimoniato dal fatto che, sin dal 2008, lo stesso vocabolario dell'Enciclopedia Italiana Treccani ha inserito fra i nuovi neologismi il verbo «lamonizzare» col significato di assimilare alle scelte compiute dal comune di Lamon al fine di mutare la regione di appartenenza, attraverso un proprio percorso autonomo sancito in Costituzione;
   nella XV legislatura, su iniziativa del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, era stato presentato un disegno di legge costituzionale relativo alla realizzazione del citato distacco-aggregazione (Atto Camera n. 1427);
   il dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota dell'11 maggio 2007, protocollo n. 0061825, intervenendo nel procedimento in sede referente per l'espressione di un parere sugli eventuali costi finanziari di detta variazione territoriale regionale, riteneva che il testo «non comporta effetti finanziari immediati in quanto come evidenziato nella nota tecnica degli uffici della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, viene interamente rimesso alla competenza della regione interessata (Trentino Alto-Adige) la predisposizione delle misure legislative e/o regolamentari necessarie a garantire la concreta attuazione del disposto del provvedimento», così smentendo dal punto di vista tecnico il parere contrario espresso sul testo dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati sul medesimo disegno di legge;
   il suddetto disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa è stato quindi approvato in I Commissione Affari costituzionali il 26 luglio 2007, con mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'assemblea, ma è poi decaduto per l'intervenuto scioglimento anticipato della XV legislatura;
   nella XVI legislatura, erano stati presentati due disegni di legge costituzionali d'iniziativa parlamentare per realizzare il citato distacco-aggregazione (Atti Camera nn. 455 e 1698) per i quali la I Commissione affari costituzionali approvava il 28 ottobre 2008 la procedura del cosiddetto «ripescaggio» di cui all'articolo 107, terzo comma, del Regolamento della Camera, deliberando di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale atto Camera n. 1698 e conferendo mandato al relatore a riferire all'Assemblea;
   il predetto disegno di legge costituzionale era poi calendarizzato per l'esame in Assemblea il 24 settembre 2012 allorquando iniziava l'esame del medesimo con la relazione illustrativa del relatore e la discussione sulle linee generali ma due giorni dopo, prima di procedere alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge in assenza di emendamenti, il Sottosegretario di Stato per l'interno chiedeva il rinvio in commissione del provvedimento per «approfondimenti in ordine ai riflessi finanziari e di bilancio e, quindi, all'impatto che il provvedimento, sotto questo profilo, potrebbe avere», obliterando del tutto che nella precedente legislatura, come sopra ricordato, già era stato compiuto e con esito positivo da parte della ragioneria generale dello Stato, l'analisi tecnica dei costi del cambio di regione del comune di Lamon;
   il 26 settembre 2012 l'Aula di Montecitorio approvava quindi la richiesta del Governo di rinvio in commissione del disegno di legge, di fatto così privando di un voto espresso la richiesta della comunità locale posto che la sopravvenuta fine della legislatura impediva la ripresa dell'esame del provvedimento financo in Commissione Bilancio;
   nell'attuale legislatura risultano presentate sul punto le proposte di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare A.C. 215 (Bragantini e altri); A.C. 378 (Bressa) e A.C. 493 (Bragantini e altri), delle quali solo la prima risulta essere stata formalmente assegnata all'esame della I Commissione e il suo esame non è comunque ancora cominciato;
   la dottrina consolidata in tema di procedura di variazione territoriale regionale di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, ritiene che la richiesta del comune interessato, confermata dal referendum, incorpori necessariamente il dovere di una risposta da parte dell'organo al quale essa è in definitiva rivolta, onde evitare che al citato articolo 132 della Costituzione sia attribuita una portata meramente rituale;
   se ne deduce che all'istanza di mutamento territoriale del comune debba seguire un'imprescindibile risposta da parte delle istituzioni centrali, sia essa in senso positivo o negativo, quale contemperamento dell'istanza della collettività locale che chiede il trasferimento regionale con gli interessi unitari, per cui solo muovendo da una concezione di potere «assoluto» del Governo e del Parlamento si potrebbe sostenere che alla richiesta del comune possa succedere il nulla. Del resto, in uno stato di diritto costituzionale, con una Costituzione pluralistica, il principio fondamentale dei rapporti tra i diversi centri di potere è quello della leale collaborazione, pur nell'ovvio rispetto delle competenze decisorie finali assegnate dalla Costituzione a questo o quell'organo e in tal caso al Parlamento con riferimento al dar seguito o meno all'istanza locale di variazione territoriale;
   da ultimo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2011, al punto 3.3 del Considerato in diritto, pronunciandosi sul caso della costituzione della nuova regione «Principato di Salerno», ha ribadito come per il distacco di province e comuni da una regione per l'aggregazione ad un'altra sia previsto lo strumento dell'iniziativa legislativa ordinaria in luogo di quella costituzionale richiesta esclusivamente per la creazione di nuove regioni o la fusione di regioni esistenti, confermando quanto dichiarato dalla Consulta nella sentenza n. 66 del 2007 anche con specifico riguardo al distaccamento di un comune da una Regione a Statuto ordinario e la sua aggregazione ad un'altra che sia a Statuto speciale, «dal momento che l'articolo 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente articolo 131)» e che, «Dinanzi ad una disposizione costituzionale riferita a tutte le regioni, e comunque tale da garantire un ipotetico effetto finale sui territori di entrambe le regioni interessate, appare [...] meramente assertivo affermare» che per quanto riguarda le regioni a Statuto speciale vi sarebbe la presenza di norme «chiaramente derogatori[e] rispetto alla generale regolazione delle modificazioni territoriali regionali, per distacco-aggregazione di comuni, contenuta nell'articolo 132» –:
   se il Governo intenda sollecitamente assumere l'iniziativa legislativa ordinaria da adottare, a norma dell'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 – per cui compete all'Esecutivo presentare al Parlamento il disegno di legge per la variazione territoriale regionale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum quale atto dovuto che riprende la volontà espressa nel referendum dalla comunità locale del comune di Lamon e riaffermando così il preciso dovere delle istituzioni di pronunciarsi con un voto espresso sulla legittima richiesta di cambio territoriale regionale, costituzionalmente garantita, del comune di Lamon.  (5-05531)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

costituzione

referendum

comune