Legislatura: 17Seduta di annuncio: 367 del 21/01/2015
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/01/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21/01/2015 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/05/2015
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/01/2015
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/05/2015
SOLLECITO IL 11/02/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/02/2017
RIBAUDO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con ricorso promosso dinanzi al TAR del Lazio-Roma nel mese di luglio del 2013, 118 dipendenti della polizia di Stato, comandanti di sottosezioni e distaccamenti della polizia stradale, hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'istanza depositata il 4 giugno 2013, volta ad ottenere l'adozione, di concerto, della determinazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 (al quale prevede che «Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»), indennità già da svariati anni percepita dai comandanti delle unità operative individuate da carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato;
con sentenza della sezione prima ter n. 10661 del 10 dicembre 2013, il TAR del Lazio-Roma ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha ordinato al Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di dare attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, «entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa di detta sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte»;
la sentenza n. 10661/2013, depositata in data 10 dicembre 2013, è stata notificata in data 9 gennaio 2014 sia al Ministero dell'interno sia al Ministero dell'economia e delle finanze ed è divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di legge, in data 10 marzo 2014;
il termine di novanta giorni fissato dal TAR del Lazio-Roma è decorso senza che i Ministeri competenti abbiano adottato la prevista determinazione;
nel mese di aprile del 2014 i ricorrenti originari sono stati costretti ad adire nuovamente il giudice amministrativo al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 10661/2013;
nel giudizio di ottemperanza sono intervenuti altri 40 dipendenti della polizia di Stato appartenenti ad altre specialità (polizia ferroviaria; polizia postale e delle comunicazioni, ed altri);
all'udienza del 19 dicembre 2014, dopo ben due rinvii concessi dal TAR del Lazio su richiesta del Ministero dell'interno, quest'ultimo ha dichiarato – per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato – che il decreto interministeriale predisposto in attuazione della sentenza n. 10661/2013 recava «la sottoscrizione del solo Ministro dell'interno in quanto ancora giacente presso il Ministero dell'economia e delle finanze in attesa di essere firmato anche dal Ministro di detto dicastero»;
il legale dei ricorrenti ha dunque chiesto la nomina di un commissario ad acta affinché provveda, in luogo delle amministrazioni competenti, ad adottare la determinazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ovvero a porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza al giudicato;
il TAR del Lazio-Roma ha trattenuto il ricorso in decisione –:
per quali ragioni il Ministro abbia assunto un contegno che all'interrogante appare omissivo in ordine alle statuizioni di cui alla richiamata sentenza definitiva n. 10661/2013;
se allo stato attuale vi siano impedimenti di natura finanziaria all'adozione del provvedimento;
se il Ministro ritenga di poter ottemperare alla pronuncia del giudice amministrativo prima di una eventuale nomina di un commissario ad acta che comporterebbe comunque un successivo aggravio di spesa. (5-04544)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):esecuzione della sentenza
guardia forestale