ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03133

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 255 del 02/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 02/07/2014
Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2015
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 26/02/2015
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/07/2014

SOLLECITO IL 12/01/2015

DISCUSSIONE IL 26/02/2015

SVOLTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03133
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Mercoledì 2 luglio 2014, seduta n. 255

   ARLOTTI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge cosiddetto «valore cultura», convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, fra i vari provvedimenti prevede all'articolo 6 (Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei), comma 1 e 2, l'assegnazione di immobili di proprietà dello Stato ad associazioni e cooperative di artisti ad uso atelier;
   in base alla norma citata, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri;
   i beni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge in questione sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario;
   i beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli;
   come da testo di legge, trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione avrebbero dovuto essere emanati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute;
   con ulteriore decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalia data di entrata in vigore della legge di conversione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si sarebbero dovute definire le modalità di utilizzo dei beni di cui al citato comma 1 dell'articolo 6 per finalità artistiche, nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati, anche al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso;
   i termini sopra citati sono scaduti senza che i decreti stessi siano stati emanati;
   le associazioni culturali di tutta Italia hanno indetto una raccolta di firme per sollecitare l'emanazione dei decreti con i criteri di assegnazione e i bandi –:
   quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati affinché, come previsto del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 7 ottobre 2013, vengano emanati al più presto i decreti previsti con i criteri per l'individuazione dei beni, l'assegnazione dei contributi, le modalità di utilizzo dei beni individuati e le modalità di sponsorizzazione dei beni stessi.
(5-03133)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03133

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Arlotti chiede notizie in merito all'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 6 del cosiddetto «decreto Valore Cultura» del Ministro Bray, che dispone che alcuni immobili demaniali, non utilizzabili per finalità istituzionali, siano destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri.
  Vorrei premettere che la disposizione del decreto-legge n. 91 del 2013, dopo le modifiche parlamentari intervenute nel corso del procedimento di conversione in legge, è risultata di complessa attuazione.
  Essa ora prevede, infatti, preliminarmente, due distinti passaggi applicativi, che comportano l'intervento di più amministrazioni. Da un lato vi è la previsione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, previsto dal primo comma dell'articolo 6, per individuare i beni destinati ad ospitare gli studi dei giovani artisti. Tale atto è volto a individuare, entro il 30 giugno di ogni anno, beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento a caserme dismesse, scuole militari e beni sequestrati alla mafia, che, in quanto inutilizzati, possano essere destinati a ospitare centri di produzione artistica. Dall'altro lato, la norma prevede, al comma 3 dello stesso articolo 6, un secondo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, diretto a definire le modalità di utilizzo degli stessi beni.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha tempestivamente avviato, a novembre del 2013, un confronto interno con le direzioni generali competenti e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e ha redatto, sulla base delle risultanze del confronto, lo schema di decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 6, ovvero quello che definisce le modalità di utilizzo dei beni per finalità artistiche e dà inoltre indicazioni sull'intera procedura per il conferimento degli beni in questione che dovrà essere seguita sia dagli eventuali assegnatari, sia dagli enti gestori degli immobili (individuati nell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla mafia, nel Ministero della difesa, nell'Agenzia del Demanio e in questa Amministrazione).
  Lo schema veniva inviato il successivo gennaio 2014, per il previsto concerto, all'Amministrazione finanziaria, che faceva pervenire alcune precisazioni e osservazioni, puntualmente recepite dal Ministero dei beni culturali e trasmesse alle altre Amministrazioni concertanti.
  Da quel momento l'attuazione della norma ha presentato particolari e ulteriori difficoltà sul piano applicativo e organizzativo. Sono emerse in particolare diverse interpretazioni della norma contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2013: secondo il MiBACT il decreto sulle modalità, in quanto a carattere generale, avrebbe dovuto precedere quello contenente l'elenco dei beni; secondo l'Agenzia del demanio, invece, sarebbe stato necessario partire prima dall'elenco dei beni per poi definire le modalità generali di affidamento e di gestione.
  Al fine di superare tale impasse si sono dunque svolte, su richiesta del Ministero dei beni culturali, due riunioni di coordinamento (ad agosto e ad ottobre 2014) presso l'Ufficio per l'attuazione del programma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza di tutte le Amministrazioni interessate.
  Nel corso di tali riunioni pur permanendo la non perfetta sintonia nella interpretazione del dispositivo della norma nei contenuti e nella tempistica di adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 6, si concordava di procedere in parallelo alla redazione dei due decreti.
  Le Amministrazioni presenti si sono impegnate in quella sede a fornire al Ministero dei beni culturali e all'Agenzia del Demanio, nel termine di 15/20 giorni, un primo elenco suscettibile di essere utilizzato per l'adozione del decreto.
  Le Amministrazioni dell'Interno e della Difesa, nel novembre 2014, non hanno inviato l'elenco degli immobili di loro pertinenza, ma hanno proposto nuove e ulteriori obiezioni interpretative, sostenendo, sulla base di una particolare ricostruzione delle disposizioni del DL Valore cultura e delle norme che regolano i beni immobili nella loro disponibilità, che tutta la procedura di assegnazione degli immobili si sarebbe dovuta ricondurre in capo all'Agenzia del Demanio, che avrebbe essa sola dovuto curare gli adempimenti per la locazione o concessione degli immobili alle cooperative o associazioni di artisti.
  Secondo il Ministero della difesa, invece, l'individuazione degli immobili avrebbe dovuto essere effettuata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito dei beni indicati dalla stessa amministrazione come non più utili alle finalità istituzionali, da retrocedere o già retrocessi all'Agenzia del demanio.
  A tale proposito l'Agenzia del Demanio, in ordine agli immobili di pertinenza del Ministero della difesa, ha fatto presente di poter collaborare alla redazione dell'elenco degli immobili individuati come potenzialmente suscettibili di essere adibiti a studio di giovani artisti, purché tale individuazione avvenga, comunque, con l'ausilio dello stesso Ministero. Avvenuta l'individuazione, l'Agenzia del demanio disporrà, per gli immobili segnalati dalla Difesa e previa loro ripresa in consegna, gli adempimenti connessi alle procedure di assegnazione in concessione o locazione in favore dei giovani artisti.
  Come emerge chiaramente da questa mia analitica ricostruzione, che ho ritenuto necessaria per una risposta puntuale all'Onorevole interrogante e alla Commissione, nonostante gli impegni profusi dal Ministero che rappresento per definire in tempi brevi i provvedimenti attuativi, le difficoltà sollevate dalle amministrazioni concertanti – peraltro senza dubbio basate su oggettive difficoltà applicative della norma primaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

decreto

professioni artistiche

risorsa economica