ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01474

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 118 del 14/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/11/2013
Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2015
Resoconto BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 26/02/2015
Resoconto MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/11/2013

SOLLECITO IL 15/01/2014

SOLLECITO IL 11/06/2014

DISCUSSIONE IL 26/02/2015

SVOLTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01474
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Giovedì 14 novembre 2013, seduta n. 118

   MUCCI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
   Nadia Sbitri, atleta diciottenne di origine marocchina e residente in Italia dall'età di un anno, dal 2009 è in attesa della cittadinanza italiana;
   la Sbitri pattina da quando ha 5 anni e pochi mesi fa era stata selezionata dalla Federazione italiana hockey e pattinaggio per partecipare ai mondiali di Taipei, in Taiwan;
   l'atleta ha dovuto rinunciare alla convocazione per i campionati in corso a Taipei, a causa dei ritardi della sua pratica per la cittadinanza italiana;
   la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
   la tempistica prevista per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in cui la domanda viene acquisita dall'autorità;
   la circolare 6415/2011 del Ministero dell'interno ha ribadito che l'eventuale ritardo della prefettura nell'adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda, trascorsi i 730 giorni per la trattazione dell'istanza, non significa l'accoglienza o il rifiuto della domanda stessa e prevede la possibilità di chiedere al tribunale di obbligare la pubblica amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza;
   la legge n. 241 del 1990 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede la possibilità, entro l'anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, di inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra riportato;
   se il Governo intenda assumere urgentemente iniziative normative che stabiliscano i tempi e le procedure con cui la pubblica amministrazione deve evadere le istanze presentate, prevedendo eventuali sanzioni per i ritardi arrecati ai cittadini;
   quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano assumere al fine di snellire le pratiche per la naturalizzazione, per residenza o per matrimonio, dei cittadini stranieri. (5-01474)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-01474
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

nazionalita'

cittadino straniero

manifestazione sportiva