ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01436

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 116 del 12/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2013
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 12/11/2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 12/11/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 11/12/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/11/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/12/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

SOLLECITO IL 19/03/2014

SOLLECITO IL 31/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01436
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116

   GALLINELLA, CIPRINI, MASSIMILIANO BERNINI e GAGNARLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza n. 93 del 20 maggio 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale delle Marche 26 marzo 2012, n. 3 disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA) nella parte in cui escludeva dalla valutazione di impatto ambientale i progetti di impianti per le energie rinnovabili in base al solo criterio dimensionale senza considerare tutti gli altri criteri dettati dalla direttiva 2011/92/UE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione): cumulo con altri progetti, utilizzazione di risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, localizzazione e impatto sull'area geografica e densità della popolazione interessata;
   in Umbria, dove vige una normativa identica a quella delle Marche, il limite dimensionale sopra il quale scatta l'obbligo di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è stato fissato in 1 (Mwh. In forza di tale previsione normativa è così accaduto che la gran parte dei proponenti per la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ha presentato progetti di potenza pari a 999 Kwh al solo ed evidente scopo di evitare la valutazione di impatto ambientale;
   la stessa cosa sta accadendo a Perugia, dove, nel 2010 l'ente Opere Pie Riunite di Perugia, ente nominato e controllato dal Comune di Perugia, ha presentato al Comune il progetto di un impianto a biogas della potenza elettrica proprio di 999 Kw in località Santa Maria Rossa impianto, su di un terreno di circa 15 ettari ubicato tra abitazioni e vicino al centro abitato;
   tale impianto, inoltre, è annesso alla realizzazione di una maxi-stalla per circa 900 bovini per la quale è necessaria la rimozione del vincolo, attraverso una variante al piano regolatorio generale, di unità di paesaggio 3S posto su quell'area;
   il vincolo era stato posto nell'area al fine di evitare ulteriori allevamenti intensivi in quanto l'area presenta già una pressione ambientale estremamente elevata in quanto vi si concentrano oltre il 50 per cento dei capi di bestiame presenti nell'intero territorio del comune di Perugia; allo stesso tempo i carichi di azoto nella zona oggetto di rimozione del vincolo risultano il 54 per cento per cento di quelli prodotti nell'intero territorio comunale; si stima che il nuovo progetto avrebbe una produzione annua di letame di 8.976 tonnellate e di azoto pari a 34.680 chilogrammi;
   l'area oggetto di rimozione del vincolo, inoltre, è dichiarata ZVN (Zona vulnerabile da nitrati) per le alte concentrazioni di nitrati, oltre il doppio della media nella regione Umbria, e ha una falda acquifera particolarmente superficiale con conseguente elevato rischio di inquinamento; tali condizioni non sono ad oggi mutate e rappresentano la principale motivazione alla conservazione del vincolo di unità di paesaggio 3S;
   i cittadini di Santa Maria Rossa si sono organizzati e costituiti nel Comitato per la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini (ex NO-Maxistalla) e segnalato, avendo preso visione di tutti i documenti prodotti dalle autorità, una serie di irregolarità e lacune oggetto di ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato, in particolare per la disapplicazione del diritto comunitario in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS);
   la legge della regione Umbria n. 8 del 16 settembre 2011 ha apportato modifiche alla legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 ed alla legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005 in materia di VAS consentendo uno spostamento di competenze dalla provincia ai comuni con conseguente coincidenza tra autorità procedente e autorità competente ad esprimere il parere sull'assoggettabilità di piani e programmi alla valutazione ambientale strategica, in palese conflitto di interessi come nel caso specifico e conseguente disapplicazione del diritto comunitario;
   il 25 settembre 2013 si è svolta la Conferenza istituzionale indetta dalla provincia in merito alla variante al piano regolatore generale del Comune di Perugia, ed è emersa dal confronto dei soggetti presenti, provincia, regione, comune di Perugia e comune di Torgiano, la richiesta al Comune di Perugia di ulteriori approfondimenti in applicazione del diritto comunitario in materia di valutazione ambientale strategica, ma nonostante tale richiesta il comune di Perugia ha ribadito la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante nella parte di rimozione del vincolo di tutela ambientale 3S nel piano regolatore del comune –:
   se sia a conoscenza del caso esposto in premessa e se, in base ad esso e a tutte le criticità emerse nel caso del comune di Perugia, che comunque non è l'unico in Italia, non ritenga necessario assumere tutte le iniziative di propria pertinenza per evitare che le regioni italiane emanino normative in contrasto con le direttive 2011/92/UE e 2001/42/CE a tutela dell'ambiente e del territorio italiano, nonché della salute dei cittadini;
   se non intenda avviare un monitoraggio delle diverse normative regionali in materia al fine di verificare se presentino degli elementi di illegittimità e, nel caso, se non intenda valutare l'opportunità di impugnare, ove sussistano i presupposti per farlo, tali leggi poiché contrastanti con la normativa comunitaria vigente in materia. (5-01436)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

diritto regionale

Umbria

direttiva CE

produzione d'energia

energia rinnovabile

risorse rinnovabili

sanita' pubblica