ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16386

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 783 del 21/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 03/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16386
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Venerdì 21 aprile 2017, seduta n. 783

   CARRESCIA. — Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nel 2009 vennero ricoverati presso l'Ospedale Fondazione S. Raffaele di Milano, reparto di cardiochirurgia, numerosi pazienti che, a causa di infezioni nosocomiali contratte o durante l'intervento o nel reparto di rianimazione, decedettero o dovettero essere rioperati avendo contratto l'osteomielite, e successivamente sottoposti a lunghe e costose cure ospedaliere in day hospital e/o domiciliari;
   molti di essi chiesero il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali al citato ospedale che indicò quale società assicuratrice la SAI Fondiaria che però dichiarò che la Fondazione S. Raffaele Monte Tabor non era più sua cliente; successivamente, alcuni danneggiati accertarono che la nuova società assicuratrice era la Compagnia City Insurance con sede a Bucarest e rappresentata in Italia dalla assicuratrice Contec la quale fece infatti sottoporre numerosi pazienti a visita medica da parte di propri medici legali che accertarono il nesso di causalità e la misura del danno biologico e incaricò lo studio legale avvocati Bocchino di Napoli per determinare l'entità dei risarcimenti;
   il 10 maggio 2012 il tribunale di Milano, seconda sezione civile, pronunciò decreto di omologa n. 5401/2012 (procedimento RG 29044/2012) inerente al ricorso per concordato preventivo presentato ex articolo 160 della legge fallimentare il 10 ottobre 2011 dalla Fondazione Centro San Raffaele Del Monte Tabor;
   il piano concordatario prevedeva, fra l'altro, che la parte più consistente delle attività patrimoniali, costituita essenzialmente dal ramo di azienda ospedaliero sarebbe stata conferita in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione (newco);
   l'11 maggio 2012, veniva infatti stipulato l'atto di conferimento di ramo di azienda (rep. 17199 racc. n. 5.071) all'ospedale San Raffaele srl nel quale venivano espressamente esclusi i debiti e le passività, anche potenziali, non espressamente richiamati e quindi anche quelli verso i pazienti per i sinistri verificatisi prima del trasferimento;
   in sostanza, non venivano compresi i danni per responsabilità sanitaria rimasti, conseguentemente, di esclusiva competenze della Fondazione Monte Tabor in liquidazione e concordato preventivo;
   il tribunale su richiesta di inserimento nel passivo da parte di alcuni danneggiati, rispondeva che le somme dovute dovevano essere corrisposte dalla società assicuratrice della Fondazione e quindi dalla City Insurance di Bucarest alla quale era stata trasferita l'assicurazione per danni dalla SAI Fondiaria;
   il 30 giugno 2011, la Fondazione aveva infatti stipulato una polizza per la copertura della responsabilità civile contro terzi con la citata Compagnia City Insurance alla quale è stato poi fatto divieto assoluto di assumere nuovi affari nel mercato italiano con provvedimento Ivass n. 2988 del 2 luglio 2012;
   la polizza prevede la spropositata franchigia di 1,5 milioni di euro l'anno;
   secondo il piano concordatario e le stime di fattibilità esposte durante la procedura di concordato, l'attivo realizzabile e disponibile per il riparto dei debiti chirografari si attesterebbe a circa il 50-65 per cento;
   i pazienti con sinistri in franchigia (e quindi in ipotesi di inoperatività della polizza), pur vedendo riconosciute le loro ragioni, devono sottostare al riparto in percentuale del concordato;
   i pazienti, non in franchigia e sempre che la compagnia rumena sia chiamata in giudizio dall'ente in concordato, incorrono in gravissime problematiche per ottenere la liquidazione dei danni, visto che questa assicurazione, versando in gravi difficoltà finanziarie, come attestano numerose esperienze reperibili anche on line, non paga –:
   se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative normative per consentire, in questo come in altri casi analoghi in cui siano coinvolti cittadini danneggiati da strutture sanitarie, agli aventi diritto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese sopportate. (4-16386)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fallimento

assicurazione danni

compagnia d'assicurazioni