ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12937

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 611 del 21/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 26/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12937
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Giovedì 21 aprile 2016, seduta n. 611

   VACCA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   Cinaglia Emidio è un pensionato delle Ferrovie dello Stato che, nell'anno 1991, ha presentato ricorso dinanzi il pretore di Sulmona per vedersi riconosciuta la «rendita per infermità dipendenti da causa di servizio» e condannare le Ferrovie dello Stato al pagamento in suo favore delle «indennità relative con interessi dalle rispettive scadenze»;
   il vice pretore onorario di Sulmona, avvocato Anna Maria De Sanctis, pronunciava sentenza n. 385 del 1997 con la quale accoglieva il ricorso riconoscendo «il diritto del ricorrente alla rendita per infermità dipendenti da causa di servizio 7a categoria della tabella A allegata decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 con una invalidità nella misura del 34 per cento e condannando le Ferrovie dello Stato al pagamento delle relative indennità «con interessi dalle rispettive scadenze e fino all'effettivo soddisfo»;
   le Ferrovie dello Stato, contro tale sentenza, presentava ricorso in appello e su di esso si pronunciava il tribunale di Sulmona con la sentenza n. 88 del 2001: le Ferrovie dello Stato venivano condannate «al pagamento delle relative indennità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento» ed al Cinaglia veniva riconosciuta la «V categoria della Tabella A annessa alla legge n. 834 del 1981 con una percentualizzazione del danno alla capacità lavorativa generica nella misura del 55 per cento»;
   nelle more del primo giudizio dinanzi il Pretore di Sulmona, era intervenuto il decreto-legge n. 510 del 1996 (articolo 2 – commi 13, 14, 15 convertito dalla legge n. 608 del 1996, che trasferiva all'Inail la titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
   alla luce di tale disposto legislativo, fin dalla pubblicazione della sentenza di appello n. 88 del 2001 del Tribunale di Sulmona, Cinaglia Emidio si era rivolto all'Inail inviando copia della detta sentenza, munita di formula esecutiva, chiedendo che fosse questo istituto ad erogare la rendita per malattia professionale. A seguito di ciò, la risposta che l'Inail ha fornito all'interessato e alle stesse Ferrovie dello Stato è stata di assoluto diniego;
   il Cinaglia si vedeva quindi costretto ad agire esecutivamente contro Ferrovie dello Stato. In data 12 maggio 2006, Cinaglia Emidio inviava il precetto per il pagamento di 1.316,80 euro alle Ferrovie dello Stato, le quali proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, e nello stesso tempo inviava all'Inail di Sulmona nuova richiesta di pagamento della rendita in sostituzione delle Ferrovie dello Stato ma l'Inail opponeva l'ennesimo netto rifiuto di versare la rendita per malattia professionale;
   il tribunale di Roma rigettava l'opposizione a precetto presentata da Rfi (già Ferrovie dello Stato) e questa proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte emetteva pronuncia n. 23527/13 con la quale accoglieva il ricorso delle Ferrovie dello Stato affermando che «non vi è dubbio che il disposto dell'articolo 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, decreto-legge n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, ha realizzato una successione “ex lege”, trasferendo all'INAIL (o all'IPSEMA per il personale navigante) la titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato spa». La Suprema Corte ribadisce il concetto subito dopo, nel momento in cui scrive: «non v’è parimenti dubbio che il giudicato formatosi circa la debenza, da parte delle Ferrovie, poi (per quanto qui interessa) R.F.I., di quanto periodicamente dovuto per malattia professionale, può ritenersi insensibile alla disciplina sopravvenuta solo per il periodo coperto da tale giudicato e non per il periodo successivo. In altri termini, nelle obbligazioni di durata (quale nella specie la rendita per malattia professionale), l'effetto del giudicato non può dispiegare, per le prestazioni successivamente dovute, i suoi effetti nei confronti del soggetto (nella specie R.F.I.) non più tenuto per legge ad erogarle, essendo ad esso succeduto “ex lege” altro soggetto (l'INAIL). Nella specie trattasi di ratei relativi al periodo luglio 2005-marzo 2006, mentre la sentenza passata in cosa giudicata è del 2001»;
   una nuova sentenza della Suprema Corte, la n. 16590 del 21 luglio 2014 decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al precetto presentato dalle Ferrovie dello Stato e dichiara la nullità dello stesso precetto, ribadendo, da un lato, che in forza dell'articolo 2 – commi 13-14-15 – del decreto-legge n. 510 del 1996 (convertito in legge n. 608 del 1996) si è realizzata una successione ex lege, con trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Dall'altro lato, va rimarcato che il giudicato formatosi circa la debenza, da parte delle Ferrovie dello Stato, e poi, della Rete Ferroviaria Italiana, di quanto periodicamente riconosciuto per malattia professionale, può ritenersi insensibile alla disciplina sopravvenuta solo per il periodo coperto da giudicato e non per il periodo successivo. In sostanza nelle obbligazioni di durata – come nel caso rendita per malattia professionale – l'effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto (nel caso di specie RFI), non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto (l'INAIL) (in questo senso Cass. n. 23527 del 16 ottobre 2013). Ed invero nel caso di specie si trattava, come in precedenza evidenziato, di sentenze, passate in giudicato, rispettivamente del 1997 e del 2001, riguardanti malattia professionale verificatasi prima del 31 dicembre 1995, ma definite successivamente, sicché il soggetto, tenuto come assicuratore, a corrispondere al Cinaglia ratei maturati e non riscossi è l'INAIL e non la RFI»;
   il signor Emidio Cinaglia, alla luce della chiara pronuncia della Suprema Corte (che peraltro l'aveva condannato al pagamento delle spese di giustizia), inviava all'Inail di Sulmona copia della detta sentenza e tornava quindi a chiedere che fosse l'Inail a pagare la rendita in suo favore. L'Inail tuttavia rispondeva di non esser tenuta «ad erogare prestazioni a favore del sig. Emidio Cinaglia»;
   il Cinaglia notificava allora due atti di precetto nei confronti dell'Inail, il primo per 3.544,58 euro per rendite relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, ed 6.934,20 euro per rendite relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2015, e l'Inail proponeva opposizione dinanzi il Tribunale di Sulmona contro entrambi;
   in data 10 febbraio 2016 venivano pubblicate le sentenze n. 30 e n. 31 con le quali il Tribunale di Sulmona accoglieva le opposizioni proposte dall'Inail e vanificava definitivamente gli atti di precetto notificati dal sottoscritto, di cui peraltro era già stata sospesa l'esecutività;
   contro dette sentenze il Cinaglia ha proposto ricorso appello dinanzi la Corte de L'Aquila;
   in sostanza però, il Cinaglia si trova nella seguente situazione: non può più notificare precetti ad Rfi poiché questa si fa forte di ben due sentenze della Suprema Corte e se li notifica ad Inail si trova all'opposizione di quest'ultima e ad un orientamento del giudice di primo grado sulmonese favorevole ad Inail; si trova quindi nella prospettiva di dover notificare precetti ad Inail in attesa che sulle opposizioni di Inail si abbia una pronuncia definitiva che, non è difficile immaginare, non giungerà prima dei prossimi cinque o sei anni;
   dunque, da gennaio 2015, Emidio Cinaglia non percepisce più la rendita riconosciutagli da sentenza passata in giudicato, rendita mensile che, fino a quattordici mesi fa, era versata da Ferrovie dello Stato (seppur con riserva di ripetizione) e costituiva grossissima parte del reddito con cui sostenta e cura se stesso, oltre che la propria famiglia;
   il 15 maggio 2015 il Cinaglia, già portatore di pacemaker, è stato colto da infarto ed operato d'urgenza presso l'ospedale di Teramo per «rivascolarizzazione miocardica mediante anastomosi di LITA su articolo IVA e BPAC venoso sequenziale su articolo MO2 e MO1 in CEC normotermica ed arresto cardioplegico ematico»; dimesso il 22 maggio 2015 con la seguente diagnosi: «cardiopatia ischemica. Angina da sforzo in stenosi sub-occlusiva del TC della Csx e stenosi moderata del Cdx. BPCO. Ipertensione arteriosa sistemica. Portatore di PMK DDD». L'interruzione dei versamenti da parte di Ferrovie dello Stato/RFI e il diniego opposto dall'Inail lo ha costretto e lo sta costringendo a gravi privazioni e gravissime difficoltà economiche e dunque si è visto costretto ad appellarsi alle più alte cariche dello Stato poiché dichiara, in tutta coscienza, di essere ormai stremato fisicamente e psicologicamente a causa di una odissea giudiziaria che dura ormai da venti anni e di cui non vede la fine –:
   alla luce delle citate sentenze n. 23527/13 e n. 16590/14 della Suprema Corte di Cassazione, quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato circa il diniego opposto da Inail Sulmona al pagamento della rendita professionale in favore del signor Cinaglia Emidio;
   se non ritenga  che l'Inail di Sulmona stia esponendo le casse pubbliche al rischio di un grave esborso di denaro nell'ipotesi di sua condanna alle spese legali nei vari giudizi che si stanno aprendo ed al risarcimento dei danni che il Cinaglia intenzionato a chiedere;
   se non ritenga il Ministro interrogato di assumere iniziative di competenza al fine di ottenere che, nell'attesa che si definiscano i procedimenti esecutivi in corso, l'Inail di Sulmona versi al Cinaglia, con riserva di ripetizione, tutti i ratei arretrati e quelli a venire, definendo la rendita mensile in funzione della malattia professionale e nella misura riconosciuta dalla sentenza n. 88 del 2001 del tribunale di Sulmona («V categoria della Tabella A annessa alla legge n. 834 del 1981 con una percentualizzazione del danno alla capacità lavorativa generica nella misura del 55 per cento»);
   se risultino altri casi analoghi di ingiustizia nei confronti di un cittadino e se il Ministro interrogato intenda avviare tutte le iniziative di propria competenza per sbloccare la situazione di inerzia descritta in premessa. (4-12937)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia professionale

spese processuali

salariato