ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12491

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 588 del 11/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 11/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 19/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12491
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Venerdì 11 marzo 2016, seduta n. 588

   D'INCÀ. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   l'ordinamento italiano prevede all'articolo 71, comma 10, del T.U. enti locali n. 267 del 2000 che nelle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia presente una sola lista, è necessario il raggiungimento di un duplice quorum: il numero dei votanti non deve risultare inferiore al 50 per cento degli aventi diritto (quorum strutturale) e la lista deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (quorum funzionale). Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla, la votazione non può avere effetto sulla legislazione, ovvero si ha l'effetto della nullità dell'elezione, e non può perciò cambiare lo status quo;
   se fino a non molto tempo fa, la probabilità che una simile ipotesi prendesse forma era remota, ora non è più così, tanto che il radicarsi dell'astensionismo elettorale, fa si che siano sempre maggiori possibilità del presentarsi di «liste uniche» nei piccoli comuni;
   la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in punto di modalità di calcolo del cosiddetto «quorum strutturale dei votanti», con la sentenza n. 242 del 2012, ha fatto salva la normativa applicata al caso posto in esame (scaturito dal mancato conseguimento del quorum dei votanti in occasione delle elezioni locali, del marzo 2010, nel Comune di Sessano del Molise), stabilendo che, ai fini del calcolo del quorum strutturale dei votanti nei comuni più piccoli, vengano contabilizzati pure i cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Intendendo così ribadire il bilanciamento del diritto elettorale degli abitanti con quello dei cittadini residenti all'estero, tra le due soluzioni possibili - quella, cioè, «di garantire con pienezza il diritto dei non residenti iscritti all'AIRE alla appartenenza al corpo elettorale locale si da concorrere al calcolo del quorum per la validità delle elezioni in condizioni di perfetta parità con i cittadini residenti, e quella di assicurare ampia ed incondizionata garanzia ai diritti politici di questi ultimi»;
   l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, e di coloro che sono nati all'estero e che a qualsiasi titolo abbiano successivamente acquisito la cittadinanza. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari all'estero;
   l'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (articolo 6 della legge n. 470 del 1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio: la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione europea;
   l'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dai cittadini che devono, tra l'altro, tempestivamente comunicare all'ufficio consolare: il trasferimento della propria residenza o abitazione; le modifiche dello stato civile anche per l'eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte e altro); il rientro definitivo in Italia, la perdita della cittadinanza italiana;
   l'articolo 4 prevede che la cancellazione dall'A.I.R.E: per iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) di un comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio; per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l'indirizzo all'estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo e per perdita della cittadinanza italiana;
   alla ricostruzione del quadro normativo vigente in materia elettorale, viste le numerose modifiche intervenute nel corso degli anni, emerge che il principio introdotto, secondo il quale tutti i cittadini italiani emigrati conservano l'iscrizione nelle liste elettorali del comune italiano di ultima residenza (o di nascita), senza limiti di tempo, è rimasto intatto;
   il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni;
   a parere degli interroganti l'eventuale esclusione dal quorum strutturale di elezioni di organi che amministrano persone e territori che forse non si sono neanche mai visitati non incide sul diritto di voto degli italiani all'estero; includerli nel computo significa, al contrario, esporre alcuni cittadini ad una sproporzionata responsabilità politica nei confronti di comunità già ferite da tassi di emigrazione molto alti che condizionano soprattutto i piccoli e piccolissimi comuni –:
   se alla luce degli eventi descritti in premessa, i Ministri interrogati intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare iniziative urgenti rispetto all'ottimizzazione del monitoraggio e dell'aggiornamento dell'Aire nazionale, istituita presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, nonché stimolare e intensificare le attività delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari per ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione, anche mediante l'ausilio di mezzi di informazione, così come previsto dalla legislazione vigente;
   se intendano assumere iniziative per prevedere una normativa agevolativa del voto dei residenti all'estero, con riguardo anche alle elezioni amministrative, eventualmente anche con la istituzione di un regime speciale per gli iscritti all'Aire che preveda la non doverosità civica dell'esercizio del loro diritto, dovere tipico di chi condivide lo spazio pubblico della convivenza;
   se e quali iniziative normative intendano adottare al fine di definire, a livello nazionale, una disciplina analoga a quella posta dalla legge regionale n. 21 del 2003, della regione Friuli Venezia Giulia, che, all'articolo 1, stabilisce che, per determinare il quorum dei votanti, richiesto per la validità dell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non siano computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. (4-12491)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

elezioni politiche

nazionalita'

diritto elettorale