ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12389

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 584 del 07/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 07/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/03/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/03/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/03/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 07/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12389
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Lunedì 7 marzo 2016, seduta n. 584

   ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   a partire dal 31 dicembre 2015 Enel s.p.a., con una raccomandata ai diretti interessati, ha ufficializzato il cessato riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica riservate agli ex-dipendenti ed ai superstiti;
   la decisione unilaterale è stata presa nonostante le agevolazioni fossero contemplate nell'articolo 33 del contratto collettivo di lavoro Enel del 21 febbraio 1989, negli accordi sindacali del 1o dicembre 2000, del 31 dicembre 2003 e del 14 febbraio 2008, quale «quota parte del salario versato in modo differito»;
   Enel sostiene che «in considerazione del mutato scenario di riferimento, tale agevolazione di fonte collettiva non risulta più in linea con l'evoluzione del mercato (...) e tenuto conto che tali benefici non sono più riconosciuti da tempo ai dipendenti in servizio»;
   a ottobre 2015, Enel ha comunicato alle principali associazioni sindacali del settore la disdetta della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie per gli ex dipendenti in quiescenza, determinando, come era prevedibile, immediate manifestazioni di insoddisfazione che hanno indotto la società a concordare con i sindacati, il 27 novembre 2015, la liquidazione compensativa di una somma forfettaria da versare a ciascun pensionato, una sorta di indennizzo per l'agevolazione di cui essi si vedevano privati dal 2016. L'importo di tale somma è variabile a seconda della fascia di età di appartenenza (dai 6.000 euro per i sessantenni, a circa duemila euro per gli ultraottantenni);
   ad avviso degli ex-dipendenti Enel, lo sconto in bolletta non rappresenta un'agevolazione, come l'hanno definita i vertici della società, bensì una quota parte del salario differito, quindi parte della retribuzione che l'Enel, quando era ancora ente pubblico; successivamente quando è avvenuta la privatizzazione, l'Enel si è impegnato a corrisponderlo sotto forma di agevolazione tariffaria. Per molti ex-dipendenti, inoltre, la riduzione di tariffa ha rappresentato uno dei benefit perché accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età;
   partendo da questo presupposto, che poggia le sue basi negli accordi firmati in passato in sede di contrattazione collettiva, i pensionati dell'Enel manifestano l'intangibilità di tale trattamento (lo sconto in bolletta), poiché esso rappresenterebbe un vero e proprio diritto, di fronte al quale l'azienda non ha il potere di porre in essere atti autoritativi unilaterali che portino alla sua cancellazione;
   la Corte di cassazione, in risposta ad una questione analoga e menzionando anche Enel, con sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013, in merito alla soppressione dei benefici tramite revoca o disdetta dei relativi accordi, ha affermato che: «in ogni caso, non possono venire lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi», ribadendo la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;
   è facile ipotizzare, pertanto, che la questione si protrarrà ancora per qualche tempo, anche perché l'accordo sottoscritto da Enel con le organizzazioni sindacali, oltre a presentare problemi generali di natura giuridica, attiene a specifici riflessi di natura fiscale e contributiva ai fini previdenziali. Infatti, dal punto di vista fiscale, l'importo previsto dall'accordo in sostituzione della riduzione tariffaria entra a far parte del reddito imponibile del pensionato nel caso decidesse di accettarlo, nell'anno in cui è corrisposto, sommandosi alla pensione e agli eventuali altri redditi del soggetto, e quindi tassato ai fini Irpef;
   ad avviso degli interroganti, si pongono per l'ennesima volta in discussione i diritti di chi ha lavorato tutta la vita e si assiste alla supremazia del volere più forte sul più debole, poiché saranno molte le persone anziane che accetteranno poche migliaia di euro subito, piuttosto che avventurarsi in una battaglia legale dalle tempistiche incerte;
   lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, è il principale azionista di Enel s.p.a., con il 25,50 per cento del capitale sociale –:
   se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, se e come il Governo intenda rispondere, anche in virtù della sua partecipazione in Enel, alle legittime richieste degli ex-dipendenti e dei superstiti di Enel s.p.a. e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere tutte le possibili iniziative utili alla revoca della decisione unilaterale assunta dalla società elettrica. (4-12389)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

ribasso dei prezzi

tariffa preferenziale