ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/02/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/03/2015
Stato iter:
28/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 03/11/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/04/2017

CONCLUSO IL 28/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08095
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia ha un costo ragguardevole, di poco inferiore ai 10 miliardi di euro all'anno, con costi decisamente variabili nei vari settori della filiera e in base all'area geografica, alla presenza di società partecipate, al recupero energetico e al ruolo dei consorzi;
   la gestione del ciclo dei rifiuti per essere virtuosa e sostenibile, lo deve essere anche dal punto di vista economico per evitare speculazioni, interessamenti della criminalità organizzata, per evitare sovradimensionamenti degli impianti, inquinamento e danni ambientali evitabili;
   dai dati della relazione 2014 sui rifiuti solidi urbani dell'ISPRA si stima il costo della gestione dei rifiuti solidi urbani nel 2013 in circa 9 miliardi e 690 milioni di euro; il costo della filiera è calcolato in maniera approssimativa, visto che neppure il totale dei comuni presi a campione riporta i dati richiesti annualmente dall'Ispra e i dati desunti dai MUD non coprono totalmente la popolazione;
   in tale direzione, il comune di Rodigo, in provincia di Mantova, di 5.412 abitanti, rappresenta un caso emblematico di efficiente gestione del servizio di raccolta e avvio alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), stabilendo di assumere direttamente «in autonomia» la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'utilizzo di proprio personale e propri automezzi ma avvalendosi dell'opera di un terzo per la fase successiva alla raccolta dei rifiuti (trasporto e smaltimento);
   il comune, infatti, ha stabilito di non avvalersi dei servizi di Mantova Ambiente, attualmente soggetto unico provinciale nel settore dell'ambiente, avendo adottato da alcuni anni una strategia di gestione dei rifiuti solidi urbani in grado di abbattere i costi e di conseguenza le tariffe per i cittadini, ricorrendo ad una forma di gestione mista con raccolta direttamente effettuata con mezzi del comune e soggetto/i privati scelti con gara per le successive fasi di trasporto e smaltimento;
   risulta che la liceità della scelta della gestione diretta del comune sia stata posta in discussione dalla società citata Mantova Ambiente e provincia di Mantova rispettivamente per tale gestione «ibrida» pubblico/privata nei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in relazione alla asserita necessità per il comune di essere iscritto all'albo dei gestori ambientali;
   a fronte di tali contrasti che sono sfociati anche in controversie amministrative, risulta evidente che il legislatore debba intervenire, in ogni caso, per delineare con chiarezza un quadro normativo in grado di assicurare ai cittadini servizi migliori e minori costi per i cittadini;
   tale vexata quaestio è stata peraltro oggetto di una pronuncia in funzione consultiva della Corte dei conti proprio sulla gestione diretta del servizio di raccolta da parte del comune (457/2013);
   per di più, l'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ha collocato «l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi» tra le funzioni fondamentali dei comuni;
   in tutta Italia, peraltro, diversi comuni, soprattutto in Sicilia (Palermo, Agira, Giarre), nonostante il prevalente schema della gestione dei rifiuti sia rappresentato in Italia dalla gestione dei rifiuti su base degli ATO (ambito territoriale ottimale) attraverso contratto tra autorità d'ambito sotto forma di Consorzio tra gli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale e società affidataria gestore d'ambito, stanno sperimentando con risultati positivi la gestione diretta dei servizi ambientali;
   risulta dunque, tema controverso e producente ampio contenzioso amministrativo se un comune possa procedere direttamente alla gestione dei rifiuti, attraverso forme di gestione in autonomia peraltro previste dalla legge, per una prima parte del servizio rifiuti corrispondente alla «raccolta» e affidare tramite gare le successive operazioni connesse al trasporto e allo smaltimento senza contravvenire alla legge –:
   se i Ministri interrogati, intendano considerare l'opportunità di interventi anche di carattere normativo per favorire la possibilità da parte dei comuni di autogestire i servizi pubblici locali connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, o assimilati, stante il dimostrato risparmio derivato da tali modalità di gestione, chiarendo, altresì, se del caso attraverso interpretazione autentica delle norme con particolare riferimento agli articoli 133 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 la circostanza che sia consentito all'ente locale di avvalersi di un terzo per la fase successiva alla raccolta dei rifiuti, mantenendo però in capo al comune la titolarità del servizio;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, intenda costituire un tavolo tecnico di lavoro che possa elaborare dei criteri e principi in base ai quali il Ministero possa prendere esatta contezza dei costi della gestione del ciclo dei rifiuti in base ai diversi sistemi di affidamento utilizzati dalle amministrazione locali, anche per provvedere all'emanazione di linee guida relative alla definizione degli ambiti territoriali più funzionali per la gestione integrata dei rifiuti ex articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, assicurando la qualità del servizio, costi più bassi ed evitando così anche il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. (4-08095)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 786
4-08095
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 200 dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e deve ispirarsi, tra gli altri, ai seguenti criteri: superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; ricognizione di impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti.
  Pertanto, la principale finalità della legislazione nazionale di settore è il superamento della frammentazione gestionale, da conseguire attraverso una gestione unitaria che abbia riguardo a fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico-amministrativa e che si concili con l'autosufficienza nello smaltimento, da realizzare almeno su scala regionale.
  Al riguardo, si segnala che ai sensi del comma 3 del citato articolo 200 sono le regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, a dover provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e all'eventuale sub-articolazione.
  Conseguentemente, sono le regioni, esercitando le competenze attribuite dal legislatore, a determinare, secondo i criteri elencati al comma 1 dell'articolo 200, le dimensioni degli ambiti territoriali ottimali per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti.
  Si fa presente, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha individuato una serie di proposte migliorative che impattano sulla tematica delle dimensioni dei bacini per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nonché sulla durata temporale e sulla governance dei predetti affidamenti.
  A fronte del sistema normativo vigente, è auspicabile che, in primo luogo, siano le regioni a considerare le proposte migliorative suggerite dall'AGCM durante l'esercizio delle competenze attribuite loro dal legislatore.
  In ogni caso, nell'ambito delle proprie competenze, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
  Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
  Occorre evidenziare altresì che il Ministero dell'ambiente ha dato avvio ad una fase di confronto con tutte le regioni al fine di poter svolgere, in materia di gestione dei rifiuti, le attività di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  In tale contesto, il Ministero, tenendo conto di quanto stabilito dalla legislazione di settore e dalle caratteristiche tecnico produttive del ciclo dei rifiuti, ha riservato particolare attenzione all'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani (cd. governance) nonché ai criteri fondamentali di cui le regioni, caso per caso, si sono avvalse per effettuare la perimetrazione degli A.T.O. fornendo ove necessario indicazioni per evitare il ricorso alle forme di gestione frammentate.
  Inoltre, particolare attenzione viene posta all'eventuale disallineamento tra l'ampiezza dei bacini di affidamento e la dimensione ottimale del servizio il quale si riflette anche sull'assetto industriale del mercato nonché alla scelta del modello di organizzazione dell'attività di raccolta la quale rileva non solo sul piano delle performance raggiunte in termini di capacità di intercettare i rifiuti in maniera differenziata, ma anche in relazione ai costi che essi generano.
  Pertanto, si evidenzia che il Ministero ha intrapreso iniziative finalizzate anche ad evitare, quanto più possibile, criticità concorrenziali nel settore della gestione dei rifiuti e ad incentivare un'economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. Infatti, si è consapevoli che la gestione dei rifiuti riveste un ruolo preminente nell'economia circolare, la quale concorre a dare impulso alla competitività del Paese contribuendo a creare sia nuove opportunità commerciali sia modalità di produzione e consumo innovativi e più efficienti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

prestazione di servizi

servizio