ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06780

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 326 del 06/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2014
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2014
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 06/11/2014
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/05/2016
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 17/11/2014

ATTO MODIFICATO IL 21/11/2014

SOLLECITO IL 21/10/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/05/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06780
presentato da
D'INCÀ Federico
testo presentato
Giovedì 6 novembre 2014
modificato
Venerdì 21 novembre 2014, seduta n. 336

   D'INCÀ, ROSTELLATO, BUSINAROLO, SPESSOTTO, COZZOLINO e BRUGNEROTTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il 12 e 13 giugno 2011 con l'approvazione, a larga maggioranza, dei referendum per l'acqua bene comune le italiane e gli italiani hanno espresso chiaramente, con il proprio voto, la volontà di sottrarre la gestione dell'acqua e tutti i servizi pubblici a logiche di mercato e di profitto e di mantenerla sotto il controllo pubblico;
   l'indirizzo del Governo però, sottolineato di recente ed in diverse occasioni, esprime la necessità di mettere in campo realtà di valore nazionale nel settore delle aziende multiutilities e delle società partecipate;
   tale processo potrebbe subire una netta accelerazione a causa delle intenzioni del Governo, volte a facilitare le aggregazioni delle ex municipalizzate attraverso incentivi per quegli enti che dismettono quote, consentendo l'utilizzo dei proventi delle vendite delle partecipazioni al di fuori del patto di stabilità. Ciò indurrebbe gli enti locali a vendere, o svendere, le proprie azioni consegnando, o regalando, quote anche di maggioranza ai privati in cambio della possibilità di spendere per il comune il ricavato;
   l'indirizzo annunciato dal Governo è condiviso da alcuni sindaci di importanti capoluoghi di regione del nord tra cui Fassino e Pisapia, che stante le dichiarazioni su vari organi di stampa, prefigurano la nascita della cosiddetta «multiutility del nord» fusione tra A2A, la società dei servizi che opera in Lombardia detenuta a maggioranza dai comuni di Milano e Brescia, e Iren, definendola un «obiettivo strategico» per far crescere e sviluppare delle forme di cooperazione e di alleanza. Tale progetto contribuirebbe a rafforzare ancora di più grandi società come A2A e Iren che dovranno avere sempre di più avere la forza e la capacità di una presenza sul mercato nazionale e internazionale, prefigurandone inoltre la necessità della quotazione in borsa;
   infatti Piero Fassino attuale sindaco di Torino e anche presidente dell'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, quando parla di società partecipate dagli enti locali dice, – in un'intervista al quotidiano La Stampa, di fine agosto – è, che per lui la strada è quella della Borsa, perché «solo così le si costringerà a razionalizzarsi e a ristrutturarsi per presentarsi con i conti in ordine e, una volta quotate, attingere dal mercato quei capitali che servono loro per la propria attività»;
   l'innesco di un tale processo, mediante l'apertura al mercato dei capitali, porterebbe ad una finanziarizzazione sempre più spinta della società che gestiscono servizi pubblici locali, che sarebbero esposte ai rischi e alle regole del mercato e all'ingresso dei privati nella gestione delle stesse, contravvenendo così all'esito della consultazione referendaria del 2011;
   per contro anche i risultati della gestione di alcune società partecipate totalmente dagli enti territoriali presentano della criticità importanti, così come riportato dall'indagine sui risultati della gestione delle società partecipate dagli enti territoriali svolto dalla Corte dei conti, a livello centrale e territoriale, per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti proprietari. L'indagine svolta dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha esaminato gli organismi censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti nei loro dati di bilancio, che sono posti in relazione con i flussi finanziari erogati dai soggetti pubblici partecipanti e/o controllanti. La gestione finanziaria dimostra una netta prevalenza dei debiti sui crediti, in tutti gli organismi oggetto della indagine;
   a titolo di esempio, la regione Veneto ha dato attuazione alla normativa nazionale sul servizio idrico integrato individuando otto ambiti territoriali ottimali ed un nono ambito, l'ATO Lemene, di carattere interregionale (legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 sostituita dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17);
   la gestione diretta del servizio idrico integrato, nei comuni che compongono l'ATO Alto Veneto nella provincia di Belluno, è affidato dal 1o gennaio 2004 alla società BIM GSP di Belluno. Partecipano al capitale sociale, in quote paritetiche, i 67 comuni della provincia di Belluno appartenenti al Bacino imbrifero montano del Piave. Il capitale sociale è interamente composto da n. 4.020 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di euro 500;
   dall'ultimo bilancio societario depositato, l'ente BIM GSP di Belluno risulta avere al 31 dicembre 2012 un debito di circa 89 milioni di euro nei confronti di banche e fornitori, dovuto ad errate valutazioni sui quantitativi di acqua consumata che hanno portato alla redazione di piani industriali sbagliati;
   tale situazione emerge pubblicamente nel 2011, quando BIM GSP rinvia l'approvazione del bilancio poiché «ha un'esposizione di 50 milioni di euro dei quali pressoché nessun amministratore locale era a conoscenza»;
   con l'approvazione da parte di AEEG (delibera n. 506/2013/R/idr del 07/11/2013) del Piano Tariffario 2012-2013 e relativo Piano Economico Finanziario, BIM GSP ha incrementato del 29,4 per cento gli importi unitari del piano tariffario 2013, richiedendo retroattivamente in bolletta il conguaglio 2013, oltre ad applicare l'anticipo sui consumi futuri, a partire dal 1o gennaio 2014. Questo per «coprire integralmente i costi di gestione e recuperare i costi sostenuti dal gestore per investimenti e servizi già effettuati in assenza di adeguata tariffa (da comunicazione di BIM GSP in bolletta);
   moltissime utenze, soprattutto attività alberghiere, si sono viste recapitare bollette con importi anche doppi rispetto gli anni precedenti –:
   se e come intendano orientare le scelte di politica economica generale, nell'ambito dei settori delicati della gestione dei servizi pubblici locali;
   se non ritengano opportuno valutare con attenzione le criticità emerse rispetto alla creazione di grandi società partecipate operanti nel settore delle public utilities in considerazione del sempre più diffuso aumento delle tariffe;
   se, in generale ed a tutela degli utenti, non intendano assumere un'iniziativa normativa che imponga che oggetto del pagamento dei servizi idrico, elettrico e del gas possano essere solo consumi effettivi e non consumi stimati o presunti al fine di evitare situazioni di potenziale abuso che, come nel caso descritto in premessa, appaiono gravemente pregiudizievoli per i cittadini. (4-06780)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-06780
presentata da
D'INCÀ Federico

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  Come noto, con il primo quesito del referendum del 2011 è stato abrogato l'articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008, che, in materia di servizi pubblici locali qualificava l'affidamento diretto in house a società pubbliche come un'eccezione rispetto alle due modalità ordinarie di affidamento: procedura competitiva ad evidenza pubblica e società mista con selezione del socio privato con procedura competitiva ad evidenza pubblica.
  Successivamente, con sentenza n. 199 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche esso riguardante la disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali. Si ricorda, in ogni modo, che tale ultima norma non impattava sul servizio idrico essendone espressamente prevista l'esclusione dal campo di applicazione.
  Tale pronuncia di incostituzionalità del citato articolo 4 ha, tuttavia, contribuito a chiarire che «dall'abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolmabile, né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario».
  In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 23-
bis (primo quesito), il riferimento generale per la scelta delle modalità di affidamento risulta costituito dalla disciplina e giurisprudenza europea (direttamente applicabile), nonché dalle norme settoriali vigenti.
  L'applicazione della regolazione europea in tema di affidamenti ha reso possibili tre modalità di affidamento:
   a) esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
   b) società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante procedura di selezione pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (gara cosiddetta a doppio oggetto), che tali compiti operativi siano svolti per l'intera durata del servizio e che nel bando vengano previsti criteri e modalità di liquidazione della quota del socio privato alla scadenza della gestione;
   c) gestione cosiddetta in house providing, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e la società rispetti i vincoli normativi vigenti e cioè:
    totale partecipazione pubblica;
    esercizio da parte dell'ente affidante di un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
    prevalenza dell'attività a favore dell'ente affidante.

  A tale riguardo è stato chiarito che:
   «Venuto meno l'articolo 23-
bis del decreto-legge n. 112 del 2008 per scelta referendaria, e dunque venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:
    valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
    individuazione del modello più efficiente ed economico;
    adeguata istruttoria e motivazione.

  Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, – viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale.» (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza dell'11 febbraio 2013 n. 762).
  Alla data di presentazione dell'interrogazione in esame il 6 novembre 2014, era già vigente la disciplina di raccordo con la normativa comunitaria contenuta nell'articolo 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012 secondo cui: «Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste».
  Alla luce di quanto appena esposto, è possibile affermare che il referendum abrogativo del 2011 non ha prodotto alcuna sottrazione della «gestione dell'acqua e di tutti i servizi pubblici» dalle logiche di mercato ma si è semplicemente concretizzata, secondo la giurisprudenza, l'equiparazione delle diverse modalità di affidamento del servizio (procedura ad evidenza pubblica, società mista con selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica e affidamento diretto in house), con la conseguenza che l'ente affidante, prima di procedere all'affidamento, è tenuto a predisporre una relazione all'interno della quale devono essere indicate le motivazioni a sostegno della modalità di gestione scelta e la dimostrazione del rispetto della normativa comunitaria.
  Per effetto del secondo quesito del referendum del 2011 sono state espunte dal testo del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 152 del 2006 le parole «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».
  Si sottolinea che l'abrogazione della remunerazione del capitale investito tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato riguarda l'abolizione della predeterminazione fissa della remunerazione del capitale (7 per cento) e non fa venire meno il principio europeo della full cost recovery, in base al quale la tariffa deve tendere alla copertura dei costi, incluso il costo degli investimenti.
  Tale principio europeo è stato ribadito dalla decisione del TAR della Lombardia (sentenze 779 e 780, del 26 marzo 2014), nei giudizi promossi dalle associazioni di categoria nei confronti dell'AEEGSI, autorità indipendente di settore, per l'applicazione del metodo tariffario transitorio.
  Secondo il giudice amministrativo, il servizio idrico integrato deve essere qualificato come servizio di interesse economico (Corte Costituzionale n. 325 del 2000), caratterizzato, quanto ai profili tariffari, dalla necessità della copertura integrale dei costi (full cost recovery).
  Secondo il Tar della Lombardia, dunque, risulta coerente con l'assetto normativo vigente la decisione dell'Aeeg di riconoscere nella tariffa «costi finanziari» ed «oneri fiscali connessi agli investimenti e alla gestione del servizio».
  Il Tar evidenzia, inoltre, che la «gestione esclusivamente pubblica» del servizio idrico non può intendersi realizzata per effetto del referendum abrogativo ma richiede, invece, uno specifico intervento legislativo.
  Le considerazioni presenti nell'interrogazione in esame appaiono superate ed anacronistiche rispetto ai recenti interventi normativi relativi al settore dei servizi pubblici locali.
  L'intervento legislativo più rilevante in tema di partecipazioni pubbliche, avvenuto di recente è quello contenuto nella legge 190 del 2014, cosiddetta legge di stabilità per il 2015, che all'articolo 1, comma 611, dispone: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
   b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
   d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
   e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni».

  Come si evince chiaramente dalla disposizione normativa, l'interesse pubblico perseguito dal legislatore è il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.
  Inoltre, tra i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione emergono delle novità per il settore dei servizi pubblici che andrebbero nella direzione di una apertura al mercato negli affidamenti.
  Il testo unico sui servizi pubblici locali, ad oggi in attesa di approvazione definitiva, punterebbe ad aprire spazi al mercato, ponendo una serie di vincoli alla possibilità di affidamenti in house.
  In pratica, si recepiscono integralmente le regole europee e si prevede che l'affidamento diretto sia possibile solo con delibera che attesti l'assenza di condizioni per il ricorso al mercato o il carattere vantaggioso, in termini di efficienza e accesso universale ai servizi, del ricorso all'in house. Anche gli affidamenti attuali, entro sei mesi, andranno sottoposti alla stessa verifica; se l'amministrazione proprietaria non rispetterà i tempi, è prevista la decadenza automatica dell'affidamento.
  Infine, in relazione all'interrogazione parlamentare in esame, rispetto al gestore BIM GSP, si offrono i seguenti elementi di analisi.
  Il gestore BIM GSP è la società che gestisce, in provincia di Belluno, il servizio idrico integrato (acquedotto – fognatura e depurazione); è una società interamente pubblica partecipata da 65 (su 67) comuni della provincia. L'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato è stato conferito nel dicembre del 2003 dai 65 comuni bellunesi appartenenti all'Ambito territoriale ottimale Alto Veneto.
  Con la deliberazione 585/2012/R/IDR l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (Aeegsi) ha approvato il metodo tariffario transitorio per gli anni 2012- 2013.
  Per quanto concerne il tema dei conguagli per le annualità precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore, il comma 34.1 dell'Allegato A alla suddetta delibera prevede la possibilità, per gli enti d'ambito, di inserire il valore corrispondente al saldo conguagli e penalizzazioni (nella componente COaltri) a copertura degli altri costi operativi.
  Si evidenzia che, nella delibera dell'Aeegsi del 7 novembre 2013 506/2013/R/idr, con cui l'Autorità ha approvato la tariffa, per gli anni 2012 e 2013, ed il correlato Piano economico-finanziario proposto dal Consiglio di Bacino «Dolomiti Bellunesi» per il gestore BIM GSP, emerge che il Consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi", nell'ambito della propria predisposizione tariffaria, ha proposto, per ragioni di trasparenza nei confronti dell'utenza, di scorporare e trattare separatamente il tema dei conguagli pregressi rispetto alla componente di costo di cui al citato comma 34.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, non avvalendosi della facoltà ivi prevista.
  Inoltre, con delibera 16 ottobre 2014/503/2014/R/idr, l'Autorità ha approvato la tariffa, per gli anni 2014 e 2015 ed il correlato piano economico-finanziario proposto dal Consiglio di bacino «Dolomiti Bellunesi» per il gestore BIM GSP. Nell'ambito di questa delibera emerge che l'Ente d'ambito ha evidenziato di aver operato l'azzeramento dei conguagli riferiti alle annualità 2012 e 2013, precisando che «il Gestore, avendo verificato prioritariamente la salvaguardia del principio della copertura integrale dei costi (full cost recovery), della qualità del servizio erogato e del mantenimento dell'entità degli investimenti realizzabili (...), [ha dichiarato] di non avvalersi della facoltà di inserire i conguagli per gli anni 2012 e 2013 formulando espresso atto di rinuncia degli stessi».
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriGianclaudio Bressa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione delle acque

politica di sostegno

politica industriale